Multa da 15mila euro al Comune di Curtarolo per aver licenziato una dipendente con un video rubato

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Quello che doveva essere un provvedimento esemplare contro un caso di presunto assenteismo si è capovolto, come un boomerang, contro l’amministrazione comunale stessa. Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto al Comune di Curtarolo, in provincia di Padova, una sanzione pecuniaria di quindicimila euro, giudicando illecite le modalità con cui furono acquisite e gestite le prove che portarono al licenziamento in tronco di un’impiegata. La vicenda, che affonda le sue radici in una cena fuori casa della lavoratrice durante un periodo di malattia, solleva questioni cruciali sul confine tra controllo del datore di lavoro e tutela della riservatezza, finendo per travolgere, nella sua evoluzione giudiziaria, proprio chi aveva intrapreso la via dell’azione disciplinare.

Le immagini raccolte di nascosto e il passaggio nella chat

La dinamica della raccolta delle prove, ricostruita dall’autorità, rivela un procedimento farraginoso e invasivo. Un collega della dipendente, infatti, realizzò di nascosto un filmato che la riprendeva mentre consumava un pasto in un ristorante, in orari non coperti dall’obbligo di reperibilità. Quel materiale, invece di confluire in un canale ufficiale e protetto, fece un percorso del tutto informale: fu trasmesso attraverso un’applicazione di messaggistica istantanea, usando dispositivi personali, fino a raggiungere la chat privata della sindaca. È questo passaggio, insieme alla mancanza di una base giuridica che giustificasse un monitoraggio così pervasivo della vita privata di un individuo, a costituire il cuore della violazione accertata. Il Garante ha sottolineato come il trattamento dei dati personali, in specie quelli biometrici derivanti dalle riprese video, sia avvenuto in assenza dei presupposti di liceità, correttezza e necessità richiesti dalla normativa.

La malattia e il licenziamento: una reazione diventata illegittima

La dipendente, assente dal servizio per motivi di salute, si trovava dunque al di fuori del proprio orario lavorativo e del luogo di lavoro quando fu ripresa. L’amministrazione, ritenendo quel comportamento incompatibile con lo stato di malattia dichiarato, procedette al licenziamento. Tuttavia, l’azione basata su quella prova – per quanto potesse apparire convincente sul piano del fatto contestato – è stata invalidata dalla scorrettezza del metodo investigativo. L’autorità ha stabilito che il Comune non ha dimostrato la proporzionalità e l’indispensabilità di un simile accertamento, il quale ha finito per ledere, in modo sproporzionato, la sfera privata della persona. La sanzione emessa non valuta la condotta della lavoratrice, bensì punisce esclusivamente l’illecito trattamento dei suoi dati da parte del datore di lavoro.

Il caso giudiziario e il suo significato per la cronaca nera amministrativa

Episodi come questo, sebbene lontani dai fatti di sangue che di solito occupano le pagine di cronaca nera, rappresentano ugualmente una forma di contenzioso aspro, dove le conseguenze per gli individui e per gli enti sono profonde e durature. La vicenda di Curtarolo si inserisce in un solco di inchieste interne e procedimenti che, partiti con l’intento di perseguire un illecito, talvolta rivelano a loro volta comportamenti sanctionabili. Il provvedimento del Garante, in questa prospettiva, assume il valore di un monito tecnico ma preciso: le indagini, persino quelle condotte in ambito lavorativo per accertare condotte fraudolente, non possono bypassare le garanzie fondamentali della privacy, trasformandosi in una caccia spregiudicata all’elemento accusatorio. La legalità del fine, insomma, non giustifica automaticamente l’illegalità dei mezzi impiegati per raggiungerlo.

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