Brescia, licenziato per aver preso 1,60 euro: condannata l’azienda

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Una vicenda, apparentemente minuta, che affonda le sue radici in un semplice malfunzionamento di un distributore automatico, ha portato il Tribunale di Brescia a pronunciare una sentenza esemplare, stabilendo un principio di proporzionalità che molti ritenevano ormai smarrito nei rapporti di lavoro. L'episodio, risalente al giugno del 2024, vide protagonista un dipendente con oltre quattordici anni di servizio presso un'azienda della provincia, il quale, durante una consueta pausa, si trovò coinvolto in una disputa silenziosa con la macchinetta del caffè. Dopo aver inserito le monete per la bevanda, infatti, l'apparecchio non restituì il resto di un euro e sessanta centesimi, creando un'inezia economica destinata, però, a innescare una reazione a catena dalle conseguenze sproporzionate.

Il fatto contestato e la reazione aziendale

Il giorno successivo, come ricostruito in aula, l'uomo tornò presso il distributore e, forse per recuperare quanto perso o forse per una banale dimenticanza, prelevò dalla vaschetta del denaro la somma corrispondente a quanto non ricevuto, senza procedere a un nuovo acquisto. Un gesto che, agli occhi della dirigenza aziendale, assunse i contorni di una vera e propria appropriazione indebita, giudicata così grave da giustificare l'immediato licenziamento per giusta causa. La società, dunque, troncò un rapporto di lunga data in maniera netta e irrevocabile, equiparando quei pochi spiccioli a un atto di infedeltà tale da minare la fiducia alla base di qualsiasi collaborazione.

La pronuncia del giudice sulla sproporzione

Davanti al giudice del lavoro, però, quella rigidità si è frantumata contro il muro del cosiddetto principio di proporzionalità della sanzione, cardine ineludibile del diritto disciplinare. I magistrati, esaminando la condotta e il contesto, hanno giudicato «del tutto sproporzionato» il provvedimento adottato, sottolineando come la reazione del datore di lavoro non tenesse minimamente conto dell'entità del fatto, dell'anzianità di servizio e dell'assenza di precedenti negativi. Una severità, quella dell'azienda, che è parsa eccedere ogni ragionevole limite, trasformando una mancanza di lievissima entità in un pretesto per una risoluzione drastica del rapporto, senza considerare alcuna forma di sanzione intermedia o correttiva.

Le conseguenze economiche della sentenza

L'ex dipendente, dal canto suo, non ha chiesto il reintegro nel posto di lavoro, opzione che pure la legge gli concedeva in caso di licenziamento ingiustificato, preferendo chiudere definitivamente quel capitolo. La sentenza, di conseguenza, ha condannato la società al pagamento di un indennizzo pari a diciotto mensilità della retribuzione, un risarcimento di non poco conto che rappresenta il prezzo concreto di una gestione del potere disciplinare giudicata arbitraria e sproporzionata. Una somma che, se da un lato compensa il lavoratore per il danno subito, dall'altro sancisce con chiarezza come non tutte le mancanze, specie se di entità irrisoria e contestualizzate in una carriera lunga e ineccepibile, possano legittimare la massima sanzione prevista dall'ordinamento.

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