Codice della crisi, la bozza di circolare delle Entrate apre la consultazione su Iva e transazione fiscale

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Redazione Economia Redazione Economia   -   È un testo che, pur essendo solo una bozza, pesa già come un macigno sulle scrivanie dei consulenti. Dal 15 aprile e fino al prossimo 20 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha messo in consultazione pubblica sul proprio sito il documento di prassi che prova a fare luce sulla selva normativa del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (il Dlgs n. 14/2019), concentrandosi in particolare su quella che tecnicamente viene definita “Parte I” della materia. Non si tratta di un semplice adempimento burocratico, bensì del primo vero tentativo di interpretazione ufficiale per gli istituti che più impattano sulle casse dell’Erario, dalla Composizione negoziata della crisi fino al concordato semplificato, passando per il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e le complesse dinamiche dei gruppi di imprese.

L’assunto di fondo, che guida la mano dei tecnici di via Cristoforo Colombo, è particolarmente delicato. Si cerca di stabilire come e quanto si possa “trattare” il debito fiscale quando un’impresa cerca di salvarsi, con una attenzione maniacale a tre fattori specifici: il destino dell’Iva, la durata delle trattative e la percentuale di soddisfacimento del fisco. La bozza, nella sua attuale formulazione, fornisce i primi chiarimenti interpretativi – e l’aggettivo “primi” è d’obbligo, visto che nei prossimi mesi seguiranno altre tre parti dedicate al sovraindebitamento, agli accordi di ristrutturazione e alla liquidazione giudiziale – cercando di risolvere alcune criticità spinose. Tra queste, spicca la possibilità di falcidiare l’Iva in sede di accordo transattivo all’interno della composizione negoziata, una leva che potrebbe davvero fare la differenza nelle rinegoziazioni.

Composizione negoziata e il nodo della “falcidiabilità” del tributo

Nel mirino dell’Amministrazione finanziaria, in questo giro di vite interpretativo, finiscono soprattutto le procedure che tentano di anticipare la crisi. La composizione negoziata, quella procedura che si attiva tramite la piattaforma delle Camere di commercio con la nomina di un esperto indipendente, viene passata al setaccio per capire quali spazi di manovra abbiano realmente imprenditori e advisor. Se da un lato la bozza riconosce la transazione fiscale come strumento legittimo per i debiti erariali (con la possibilità di proporre pagamenti parziali o dilazionati), dall’altro fissa paletti rigidi per evitare abusi. Si guarda con lente d’ingrandimento alla definizione dei debiti oggetto di transazione e alle modalità di presentazione della proposta, perché – come sanno bene i professionisti del settore – il diavolo si annida nei tempi di conclusione delle trattative e nella concreta applicabilità delle dilazioni.

È un equilibrio precario, quello che cerca di raggiungere il legislatore delegato, tra la necessità di salvare l’azienda e il principio di inalienabilità del prelievo fiscale. La circolare in bozza tenta di delineare il perimetro entro cui l’Agenzia possa accettare di rateizzare o ridurre il proprio credito senza ledere i principi generali dell’ordinamento. Un aspetto cruciale, su cui la consultazione pubblica dovrà necessariamente concentrarsi, riguarda la cosiddetta “finestra di voto” del Tribunale: i professionisti temono che le tempistiche processuali possano comprimere il diritto dell’Agenzia a una valutazione informata della proposta, finendo per vanificare gli sforzi di risanamento.

Le ricadute sui gruppi di imprese e il concordato semplificato

Non solo la crisi delle singole realtà, però, perché la bozza dedica un capitolo a parte al Titolo VI del Codice, quello relativo ai gruppi di imprese. Qui la complessità cresce in modo esponenziale, dal momento che i debiti fiscali di una consociata possono influenzare pesantemente le sorti dell’intera galassia societaria. L’Agenzia prova a districare la matassa fornendo indicazioni su come si applicano le regole della transazione quando i debiti sono “di gruppo” e su come gestire i piani attestati che prevedono ristrutturazioni incrociate. È una partita che interessa da vicino i grandi studi legali e commercialistici, chiamati a proteggere le holding da possibili azioni di responsabilità o da contestazioni sulla congruità dei piani.

Parallelamente, vengono toccati istituti forse meno noti al grande pubblico ma altrettanto rilevanti, come il concordato semplificato (articolo 25-sexies) e il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (articolo 64-bis). Per questi strumenti, la bozza chiarisce – sebbene con la prudenza tipica di un documento ancora in consultazione – come trattare i contributi previdenziali e gli interessi di mora, cercando di offrire una via praticabile per quelle piccole e medie imprese che vogliono evitare il baratro della liquidazione giudiziale. In sostanza, la circolare prova a tradurre in prassi operativa ciò che la norma scritta lasciava ancora in un limbo interpretativo.

La procedura di consultazione: fino al 20 maggio per inviare osservazioni

La macchina, a questo punto, è in moto. La bozza è disponibile per essere scrutinata, criticata e migliorata. I soggetti interessati – che vanno dalle associazioni di categoria ai singoli professionisti, passando per gli ordini dei dottori commercialisti e degli avvocati – hanno tempo fino al 20 maggio 2026 per inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o integrazione. L’invio deve avvenire tramite posta elettronica, seguendo uno schema ben preciso che prevede l’indicazione della tematica, del paragrafo della circolare interessato, delle osservazioni specifiche e dei contributi propositivi.

Una volta scaduto il termine, l’Agenzia delle Entrate si riserva di pubblicare i commenti ricevuti (fatta eccezione per quelli con esplicita richiesta di riservatezza) per poi eventualmente recepire le indicazioni nella versione definitiva della circolare. Va ricordato, infatti, che si tratta del primo step di un percorso più ampio; a questa “Parte I” seguiranno a stretto giro i documenti dedicati al sovraindebitamento delle persone fisiche (Parte II), agli accordi di ristrutturazione e concordato preventivo (Parte III) e infine alla liquidazione giudiziale (Parte IV). Un calendario fitto che promette di tenere banco negli studi professionali per tutto il corso dell’anno.

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