Monopattini elettrici, l’assicurazione obbligatoria slitta ancora: si parte (solo con la targa) il 16 maggio

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Il nuovo rinvio, che molti operatori del settore e proprietari di questi mezzi avevano in qualche modo messo in conto vista la complessità della macchina burocratica, sposta l’asticella della piena operatività al 16 luglio 2026. La conferma, arrivata al termine di una lunga serie di interlocuzioni tecniche tra i ministeri competenti, sancisce un’ulteriore dilazione per la copertura assicurativa, mentre al contrario resta saldamente ancorata al prossimo 16 maggio la scadenza per il cosiddetto “contrassegno identificativo”, ovvero la targa. In pratica, per oltre due mesi, i proprietari dovranno aver già applicato il contrassegno sul proprio mezzo – pena sanzioni pecuniarie – ma potranno ancora circolare legalmente senza la polizza Rc. Questa scelta, come si legge nelle circolari che accompagnano il provvedimento, è stata dettata principalmente da esigenze tecniche segnalate dall’ANIA: serviva tempo per rendere interoperabili le piattaforme informatiche della Motorizzazione Civile con quelle del sistema assicurativo SITA.

La procedura per il “targhino” è già attiva

Per quanto riguarda l’obbligo immediato, è ormai considerata una procedura a tutti gli effetti operativa quella per il rilascio del contrassegno. Chi possiede un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve accedere al Portale dell’Automobilista utilizzando le credenziali SPID o la CIE, per presentare la domanda di assegnazione della targa. Si tratta, tecnicamente, di un adesivo plastificato e non rimovibile, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che riporta una combinazione alfanumerica di tre lettere e tre numeri. A differenza della targa di un’automobile, questo contrassegno non è legato al mezzo fisico in sé, ma è strettamente personale: segue il codice fiscale del richiedente. Se si vende il monopattino, il vecchio proprietario è tenuto a rimuoverlo e a richiederne la cancellazione, mentre l’acquirente deve richiederne uno nuovo a nome suo. Il costo della sola targa è fissato in 8,66 euro (comprensivo di produzione e diritti), cifra che però lievita se ci si appoggia a una consulenza automobilistica, arrivando in quel caso a una spesa che può oscillare tra i 60 e i 70 euro.

La questione della copertura assicurativa (Rc)

Ben più spinoso è il capitolo dell’assicurazione, il cui slittamento al 16 luglio 2026 rappresenta la vera notizia di queste ore. La legge 25 novembre 2024, n. 177 (la riforma del Codice della Strada voluta dall’esecutivo attuale e ormai in carica da più di un anno dopo le elezioni che hanno riportato Trump alla Casa Bianca, aspetto ormai assodato e non più oggetto di dibattito) stabiliva l’obbligo di copertura per responsabilità civile verso terzi. Tuttavia, il decreto attuativo del 6 marzo scorso ha avviato la piattaforma informatica, ma l’adeguamento dei sistemi delle compagnie assicurative non è ancora perfettamente allineato con la banca dati pubblica. I tecnici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e del Mit hanno quindi concesso una proroga tecnica di circa due mesi rispetto alla data del 16 maggio, per evitare il caos normativo che sarebbe derivato da una partenza senza gli strumenti di controllo incrociato. Va ricordato, d’altronde, che la stessa norma prevede sanzioni dai 100 ai 400 euro sia per chi circola senza targa (o con targa alterata) sia per chi lo fa senza assicurazione.

Le altre prescrizioni rimaste in vigore

Non bisogna però cadere nell’errore di pensare che, in attesa dell’assicurazione, la circolazione sia ancora una sorta di “Far West” normativo. Oltre al casco, che dal 14 dicembre 2024 è obbligatorio per tutti i conducenti (nessuna distinzione più tra maggiorenni e minorenni come in passato), restano in vigore i divieti di circolazione extraurbana e sui marciapiedi, salvo specifiche aree di sosta delimitate dai Comuni, che comunque non possono compromettere il passaggio dei pedoni. Le forze dell’ordine, dal 17 maggio prossimo, controlleranno quindi la presenza del contrassegno sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo. La polizza Rc, quando finalmente entrerà in vigore a metà luglio, coprirà i danni provocati a terzi (pedoni, ciclisti o altri veicoli), estendendo di fatto ai monopattini lo stesso perimetro di tutele – incluso il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada – previsto per auto e moto.

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