Iper ammortamento 2026-2028, le regole attuative del decreto Mimit tra dubbi e novità

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L’attesa, per le imprese che avevano puntato sugli investimenti in tecnologia e transizione energetica, si è conclusa solo sulla carta. Il decreto attuativo del nuovo iper ammortamento – quello legato al Piano Transizione 5.0, che molti, forse con eccessivo ottimismo, avevano dato per imminente già all’inizio dell’anno – è stato infatti approvato nei giorni scorsi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il provvedimento, ora in attesa del vaglio della Corte dei conti e della conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, definisce finalmente i contorni operativi di una misura che, a cinque mesi dalla sua introduzione sancita dalla Legge di Bilancio 2026, rischiava di restare lettera morta. E, tra i vari aspetti tecnici, ce n’è uno che cambia radicalmente le scadenze e le modalità di riconoscimento del beneficio: le maggiori quote di ammortamento, infatti, sono imputabili esclusivamente a partire dal periodo d’imposta in cui viene inviata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) l’apposita comunicazione, purché questa sia sottoposta a verifica positiva.

Software in abbonamento e beni esposti in showroom: i primi nodi interpretativi

In attesa che il testo compaia sul bollettino ufficiale, i consulenti e i tecnici d’impresa si concentrano già sulle casistiche che, nella pratica quotidiana, generano i maggiori dubbi interpretativi. Ci si chiede, per esempio, se un software acquistato con formula ricorrente – il classico abbonamento annuale o pluriennale senza trasferimento della proprietà – possa rientrare tra i beni agevolabili. La risposta, almeno stando alle bozze circolate, sembra orientata in senso negativo, a meno che il contratto non preveda una licenza d’uso perpetua. Allo stesso modo, un bene esposto in showroom e mai effettivamente utilizzato nel ciclo produttivo, viene considerato strumentale ai fini dell’agevolazione? La normativa, in questo frangente, richiama il principio di “effettivo e durevole utilizzo” nel processo industriale, lasciando però un margine di discrezionalità che farà certamente discutere.

Componenti usate, comodato d’uso e il rebus dei beni già noleggiati

Un altro fronte caldo riguarda i cosiddetti “beni complessi” realizzati con l’apporto di componenti previamente utilizzati. Se una macchina nuova inra un motore già impiegato per anni su un altro impianto, l’intero valore può godere dell’iper ammortamento oppure occorre scorporare la quota corrispondente all’usato? Il decreto Mimit tace su questo punto, e gli interpreti tendono a escludere l’agevolazione per la parte di valore riferita ai componenti non nuovi. Non meno spinosa è la questione dei beni concessi in comodato d’uso a terzi: l’azienda proprietaria, pur avendo effettuato l’investimento, non li utilizza direttamente; ebbene, l’agevolazione decade o resta in capo al concedente? La risposta, verosimilmente, dipenderà dalla durata e dalle condizioni del contratto di comodato. A complicare ulteriormente il quadro, si aggiungono i beni acquistati dopo un pregresso utilizzo a titolo di noleggio (il classico “affitto con riscatto”): in questo caso, l’acquisto finale potrebbe essere agevolato, ma solo per la parte residua di valore che non è già stata oggetto di ammortamenti da parte del precedente proprietario.

Il caso dei cantieri esteri e lo sportello di Confimi a Rovigo

Un’ulteriore fattispecie, destinata a interessare soprattutto le aziende con vocazione internazionale, è quella dei beni temporaneamente utilizzati in cantieri esteri. Se un impianto viene spedito oltre confine per un progetto limitato nel tempo – diciamo sei mesi o un anno – per poi fare ritorno stabilmente in Italia, la quota di ammortamento maggiorato spetta per intero o solo per il periodo di effettiva presenza sul territorio nazionale? La norma attuativa, ancora una volta, non offre una soluzione esplicita. Proprio su questi temi, nei giorni scorsi si è svolto un incontro organizzato da Confimi Industria Padova-Rovigo al Tennis club di Rovigo; un’occasione – come è stato rimarcato durante i lavori – per ribadire che lo sportello informativo sull’iperammortamento deve restare sempre al servizio degli imprenditori, senza lasciarli soli di fronte a un labirinto di norme. Il sindaco Valeria Cittadin ha portato il saluto dell’amministrazione, mentre il presidente Raffaele Zanon e la vicepresidente Marisa Roncato hanno illustrato le prime indicazioni operative.

Firma congiunta di Mimit e Mef: istruzioni e documenti richiesti

La firma sul decreto – congiunta, come voleva la procedura, tra il ministero delle Imprese e quello dell’Economia – è arrivata dunque a distanza di quasi cinque mesi dall’approvazione della legge di Bilancio. Ora, per le aziende che intendono accedere all’iperammortamento valido per il triennio 2026-2028, si tratta di predisporre la documentazione necessaria: una relazione tecnica che attesti la riduzione dei consumi energetici (o il miglioramento dell’efficienza produttiva) e la comunicazione preventiva al GSE, senza la quale, lo ricordiamo, non matura alcuna maggiorazione. Resta da capire, nelle more della pubblicazione in Gazzetta, se il decreto subirà ulteriori ritardi o se invece l’esecutivo riuscirà a rispettare la tempistica ormai più volte annunciata.

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