Telemarketing, scatta la stretta: contratti nulli dal 19 giugno per chi chiama senza consenso
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Redazione Economia
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Nessuna richiesta esplicita, nessun contratto: questo, in sintesi stringata, il principio destinato a rivoluzionare il rapporto tra utenti e compagnie di luce e gas, grazie a una novità normativa contenuta nel decreto Bollette (DL 21/2026). La misura, che diventerà operativa dopo i canonici sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge – pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 aprile –, stabilisce infatti che dal prossimo 19 giugno le aziende non potranno più contattare telefonicamente i privati per proporre offerte o stipulare contratti di fornitura energetica, a meno che non sia stato l’utente stesso a chiedere espressamente di essere ricontattato. In caso contrario, quei contratti, firmati magari con un semplice “sì” al centralino, saranno considerati nulli a tutti gli effetti di legge.
L’azzeramento del consenso presunto e l’inversione dell’onere della prova
La modifica apportata all’articolo 51 del Codice del Consumo, cuore pulsante di questa stretta, non si limita a vietare le chiamate a freddo (quelle che da anni tormentano le pause pranzo degli italiani), ma ne sancisce la totale inefficacia contrattuale. Spetterà al professionista – e non più al consumatore, come avveniva in passato – dimostrare di aver ottenuto un permesso preventivo prima di comporre il numero. Una rivoluzione copernicana, questa, che ribalta il vecchio principio del silenzio-assenso rendendo il consenso un elemento esplicito, tracciabile e, soprattutto, obbligatorio. Se l’operatore non riesce a produrre la prova di quella richiesta (arrivata magari via sito web o interfaccia informatica), il contratto decade senza possibilità di appello; viene così meno l’arma intimidatoria della disdetta complicata, che per anni ha bloccato molte vittime di queste pratiche commerciali scorrette.
Identità obbligatoria per i numeri e controlli incrociati Agcom-Garante
Non basta però il semplice assenso: la legge impone anche che i contatti avvengano attraverso numeri che identifichino univocamente il soggetto chiamante, mettendo così fuori legge il fenomeno dello spoofing (la falsificazione del numero visualizzato sul display). Le autorità di vigilanza, ovvero l’Agcom e il Garante della Privacy, avranno il potere di ordinare ai gestori telefonici la sospensione immediata delle linee utilizzate per queste violazioni, specialmente quando emergano pratiche sistematiche di disturbo. Un meccanismo a due livelli, insomma, che mira a restituire trasparenza a un settore – quello energetico – diventato negli ultimi anni il ricettacolo principale delle lamentele per "telefonate moleste", superando persino i tradizionali call center per la vendita di depuratori o infissi.
Il perimetro delle eccezioni: clienti già contrattualizzati e richieste digitali
L’intervento normativo, sebbene drastico, lascia però aperti due varchi specifici, al di fuori dei quali ogni contatto è vietato. Le aziende potranno continuare a chiamare solo i propri clienti già attivi (per i servizi di luce e gas) che abbiano espresso un consenso specifico e distinto a ricevere proposte commerciali; potranno inoltre rispondere a quelle sollecitazioni che arrivano direttamente dal consumatore attraverso canali informatici ufficiali. Fuori da queste ipotesi, qualunque chiamata – fosse anche per proporre un’offerta super-conveniente – costituisce una violazione che espone il contratto alla nullità. Una differenza sostanziale, quest’ultima, che la distingue dalla semplice annullabilità: la nullità del contratto può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, rendendo la difesa del cittadino molto più agevole di quanto non fosse con le vecchie tutele.




