Osteopatia, il decreto sulle equipollenze pubblicato in Gazzetta chiude il lungo iter normativo

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale numero 117 del 22 maggio 2026, il lungo e complesso percorso di regolamentazione della professione sanitaria dell’osteopata, iniziato idealmente quasi un decennio fa con le prime audizioni parlamentari e formalmente sancito dalla Legge 3 del 2018, ha trovato il suo compimento.

È infatti entrato ufficialmente in vigore il Dpcm del 25 marzo 2026, un provvedimento che recepisce l’accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni lo scorso 18 dicembre 2025, andando così a definire – come richiesto a suo tempo dagli atti di sindacato ispettivo – i tanto attesi criteri per la valutazione dell’esperienza professionale pregressa e per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli alla laurea abilitante.

Questo tassello, che mancava per completare il quadro normativo dopo l’istituzione del profilo professionale con il Dpr 131/2021 e la definizione dell’ordinamento didattico universitario con il Decreto Interministeriale del novembre 2023, rappresenta la chiave di volta per l’ingresso definitivo di migliaia di professionisti in un alveo ordinato, sotto l’egida del Sistema sanitario nazionale.

I criteri per i professionisti già in attività e la finestra per l’esame di abilitazione

La sostanza del decreto, che accoglie con favore la Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, si concentra sulla gestione della fase transitoria destinata a coloro che hanno esercitato la professione nel “limbo” normativo degli ultimi quarant’anni. Vengono istituiti specifici elenchi speciali ad esaurimento, presso i predetti Ordini, ai quali potranno iscriversi gli operatori in possesso di un titolo di studio secondario superiore e che abbiano completato, entro il 31 agosto di quest’anno, un corso di formazione in osteopatia di durata almeno triennale.

L’iscrizione a questi elenchi, sebbene rappresenti un primo fondamentale riconoscimento, non equivale tuttavia all’iscrizione automatica all’albo; per effettuare il salto definitivo, i professionisti iscritti avranno a disposizione un lasso di tempo preciso – sei anni a decorrere dalla data di iscrizione – per sostenere l’esame di abilitazione presso una delle Università autorizzate.

Un aspetto, quest’ultimo, che introduce una netta cesura temporale: dal 1° settembre 2026, infatti, i corsi abilitanti potranno essere attivati esclusivamente dalle sedi universitarie, decretando di fatto il tramonto delle scuole private per quanto riguarda la formazione di base.

La distinzione tra percorsi formativi e la valorizzazione dell’esperienza lavorativa

Nel dettaglio tecnico, il provvedimento distingue due strade principali per accedere a questo percorso di regolarizzazione, a seconda del background del richiedente. Per il professionista non laureato, proveniente cioè da un percorso esclusivamente osteopatico, si richiede una formazione teorica di almeno 2.400 ore (pari a 96 Crediti Formativi Universitari) affiancata da 1.000 ore di tirocinio pratico; per il sanitario che possiede già una laurea abilitante in un’altra professione della salute, il carico orario teorico viene ridotto a 1.

500 ore (60 Cfu), fermo restando l’obbligo delle mille ore di pratica clinica sull’apparato muscolo-scheletrico. Una clausola importante, inserita nel decreto per non disperdere le competenze accumulate sul campo, prevede che qualora il requisito delle mille ore non sia stato raggiunto, l’esperienza lavorativa documentata (tramite partita Iva, contratti o certificazioni fiscali) per almeno trentasei mesi – anche non continuativi – potrà essere valutata ai fini integrativi.

Chi proviene da un percorso non sanitario dovrà inoltre colmare eventuali gap formativi in discipline come la medicina legale, la radioprotezione o il primo soccorso, mentre per chi è già laureato in area sanitaria questi crediti potranno essere riconosciuti in base agli studi pregressi.

Le reazioni delle rappresentanze di categoria e la svolta per la prevenzione

Se il decreto chiude un iter iniziato formalmente nel 2018 – quando l’articolo 7 della legge 3 inserì per la prima volta l’osteopatia tra le professioni sanitarie – le associazioni di categoria lo interpretano come l’atto che sancisce il passaggio storico da un’attività “tollerata” a una pratica clinica a tutti gli effetti integrata nel perimetro della salute pubblica.

Per il Registro degli Osteopati d’Italia (Roi), come dichiarato dal presidente Mauro Longobardi, si tratta della consacrazione di un impegno collettivo che ha evitato il rischio concreto che questa disciplina venisse assorbita come una semplice specializzazione di altre aree sanitarie; d’altro canto, il presidente della FNO TSRM e PSTRP, Diego Catania, ha sottolineato come la Federazione sia pronta ad accogliere i nuovi iscritti, dando seguito a quel senso di responsabilità istituzionale che ha guidato i lavori in Conferenza Stato-Regioni.

Con questo provvedimento, l’osteopatia – che opera nell’ambito della promozione e della prevenzione della salute – esce da quarant’anni di attesa, vedendo riconosciuta la specificità del proprio approccio manuale non invasivo, e si appresta ora ad affrontare la fase più delicata: quella della piena attuazione delle procedure di equipollenza e dell’esame di Stato, che porteranno i primi laureati a confrontarsi con i professionisti già formati sul campo.

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