Il ravvedimento speciale per chi ha aderito al concordato preventivo biennale, scadenza fissata al 16 marzo 2026
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Redazione Economia
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La finestra temporale utile per regolarizzare le annualità che vanno dal 2019 al 2023, riservata a quanti hanno scelto di aderire al concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026, si sta per chiudere. L’appuntamento con il fisco, per chi intende avvalersi di questa forma di sanatoria agevolata, è fissato per il prossimo 16 marzo 2026, termine ultimo entro cui perfezionare il versamento, in unica soluzione o per la prima rata, delle imposte sostitutive dovute. Non è richiesta alcuna domanda formale, né tantomeno una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate: l’adesione, come chiarito dalla prassi operativa, si realizza per fatti concludenti, ovvero attraverso il corretto pagamento tramite il modello F24. L’istituto, introdotto dall’articolo 12-ter del decreto-legge n. 84 del 2025 (convertito, successivamente, nella legge n. 108 del medesimo anno), consente ai contribuenti soggetti agli Isa, che hanno accettato la proposta di concordato per il biennio in corso, di mettersi al riparo da possibili accertamenti relativi ai cinque anni precedenti, versando somme calcolate in misura ridotta rispetto alla ordinaria disciplina del ravvedimento.
I soggetti interessati e il perimetro applicativo della sanatoria
Possono accedere al beneficio esclusivamente i titolari di partita Iva, imprese e lavoratori autonomi, che risultano aver aderito al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026 entro i termini stabiliti, ossia, nella generalità dei casi, entro il 30 settembre del 2025. La possibilità di regolarizzazione, occorre precisarlo, è circoscritta ai periodi d’imposta per i quali, alla data del versamento, non siano già stati notificati processi verbali di constatazione, atti di accertamento o, ancora, provvedimenti di recupero di crediti inesistenti; la presenza di tali atti, infatti, precluderebbe in radice la possibilità di avvalersi della procedura. Per ciascuna delle annualità che si intende sanare, dal 2019 al 2023, il contribuente è chiamato a calcolare l’imposta sostitutiva dovuta, la cui base imponibile è determinata applicando al reddito dichiarato una percentuale che varia in modo inversamente proporzionale al punteggio Isa conseguito: maggiore è l’affidabilità fiscale, minore risulta la base su cui applicare l’aliquota, con un importo minimo prestabilito pari a mille euro per ciascun anno. Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, quelli più pesantemente segnati dall’emergenza pandemica, è riconosciuto uno sconto del trenta per cento sull’imposta dovuta, tanto per le imposte sui redditi quanto per l’Irap.
Le modalità di versamento e i codici tributo da utilizzare
La scelta di avvalersi del ravvedimento speciale deve essere esercitata, come detto, tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure, in alternativa, essere rateizzato fino a un massimo di dieci rate mensili di pari importo; sulle rate successive alla prima, occorrerà corrispondere gli interessi legali calcolati a decorrere dal 16 marzo 2026. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 72/E del 18 dicembre 2025, ha istituito i codici tributo necessari per la compilazione del modello F24: si tratta del codice 4089, dedicato alle persone fisiche per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali; del codice 4090, riservato ai soggetti diversi dalle persone fisiche per la medesima imposta; e, infine, del codice 4091, per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa all’Irap. In sede di compilazione del modello, i primi due codici vanno inseriti nella sezione “Erario”, mentre il codice 4091 va indicato nella sezione “Regioni”, avendo cura di specificare l’anno d’imposta che si intende regolarizzare e, in caso di pagamento rateale, il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate nel formato “NNRR”.
Il regime delle società trasparenti e le conseguenze della regolarizzazione
Una disciplina specifica è dettata per le società e le associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nonché per le società in nome collettivo e in accomandita semplice che hanno optato per la trasparenza fiscale. In tali ipotesi, l’opzione per il ravvedimento si considera validamente esercitata solo se vengono versate integralmente le imposte sostitutive dovute sia dalla società o associazione, sia dai singoli soci o associati; la legge consente, tuttavia, che sia la società stessa a provvedere al versamento per conto dei soci, utilizzando il codice tributo 4090 per l’intero ammontare dovuto. Una volta perfezionata la regolarizzazione, il contribuente che ha aderito al concordato e, contestualmente, si è avvalso della sanatoria per le annualità pregresse, beneficia di una significativa estensione dei termini di accertamento: per i periodi d’imposta oggetto di ravvedimento, infatti, il termine per il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria è prorogato al 31 dicembre 2028. La protezione accordata, peraltro, non è assoluta e decade, tra l’altro, in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, salva la possibilità di regolarizzare il ritardo entro il termine di scadenza della rata seguente, oppure qualora sopravvengano misure cautelari o rinvii a giudizio per reati tributari relativi agli anni oggetto di sanatoria.




