Conti correnti, la Cassazione apre ai controlli sui familiari e frena sui bonifici tra parenti

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Il perimetro dei poteri ispettivi dell’amministrazione finanziaria si è da poco ridisegnato attorno a due pronunce della Suprema Corte che, seppur distinte per materia e ratio, convergono nel definire con maggiore nitidezza i confini tra diritto alla riservatezza del contribuente e potere impositivo dello Stato. Da un lato, con la sentenza 5971 del 17 marzo 2026, la Cassazione ha legittimato un’estensione che molti contribuenti temevano da tempo: il Fisco, in presenza di precisi elementi indiziari, può ora varcare la soglia dei rapporti bancari intestati ai familiari del contribuente sottoposto a verifica. Dall’altro lato, con l’ordinanza 2211 del 3 febbraio 2026, gli stessi giudici hanno posto un argine netto alla possibilità di considerare automaticamente tassabili i bonifici effettuati tra parenti, ribaltando l’onere della prova sull’amministrazione.

L’estensione dei controlli ai conti dei congiunti

Il principio sancito dalla sentenza 5971 del 17 marzo 2026 nasce dal rigetto del ricorso presentato da una professionista, destinataria di avvisi di accertamento per gli anni dal 2007 al 2010. La professionista, la cui attività era già al centro di una verifica fiscale, aveva contestato la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di analizzare anche i movimenti sui conti correnti intestati a suoi familiari. La Corte, nel confermare la legittimità dell’operato del Fisco, ha stabilito che il cosiddetto “segreto bancario” – già fortemente ridimensionato per quanto riguarda il diretto interessato – non può costituire uno scudo per sottrarre al controllo movimenti che, per loro natura o ricorrenza, appaiono collegabili all’attività professionale del contribuente. Non si tratta, chiariscono i giudici, di una licenza a effettuare pescaggi a tappeto, ma di un potere che scatta solo quando emergano elementi specifici in grado di fungere da “ponte” tra la disponibilità economica del familiare e l’effettiva capacità reddituale del professionista sottoposto ad accertamento.

Bonifici tra parenti: la Cassazione inverte l’onere della prova

Se la sentenza di marzo amplia il raggio d’azione del Fisco in fase istruttoria, l’ordinanza 2211 depositata il 3 febbraio 2026 interviene a riequilibrare il rapporto tra accertatore e contribuente sul versante della sostanza imponibile. Il caso riguardava un contribuente che aveva ricevuto accertamenti in relazione a una serie di bonifici ricevuti da parenti, movimenti che l’amministrazione aveva qualificato come redditi occultati. I giudici hanno accolto le ragioni del ricorrente, stabilendo un principio di portata generale: il bonifico tra parenti, di per sé, non costituisce reddito tassabile. L’errore in cui spesso incorre il Fisco, secondo la Cassazione, è quello di confondere lo strumento di tracciamento (il bonifico, appunto) con la causa sottostante al trasferimento di denaro. Per questo motivo, la Corte ha ribaltato l’onere della prova: non spetta al contribuente dimostrare la lecita origine del bonifico, ma all’amministrazione finanziaria provare, attraverso elementi concreti e non presuntivi, che quel trasferimento nasconde in realtà una remunerazione occulta o un reddito imponibile.

I margini operativi per il contribuente tra indizi e documentazione

La combinazione di questi due orientamenti giurisprudenziali delinea uno scenario operativo complesso per il contribuente, specialmente per coloro che svolgono attività professionale o d’impresa. Da un lato, la sentenza 5971 impone una maggiore consapevolezza nella gestione dei flussi finanziari che coinvolgono i familiari; l’utilizzo di un conto intestato al coniuge o ai figli, laddove non adeguatamente documentato, potrebbe offrire al Fisco un varco per estendere l’accertamento oltre il perimetro soggettivo del contribuente formale. Dall’altro lato, l’ordinanza 2211 fornisce uno strumento difensivo robusto proprio nella fase di contraddittorio: il contribuente chiamato a giustificare bonifici ricevuti da parenti può ora invocare un principio chiaro secondo cui la mera tracciabilità dell’operazione non ne determina automaticamente la rilevanza fiscale. Ciò che conta, in entrambi i casi, è la capacità di fornire una giustificazione sostanziale dei movimenti, così come evidenziato dalla Corte quando sottolinea il dovere del giudice tributario di valutare nel merito le spiegazioni offerte dal contribuente.

Il nuovo equilibrio tra poteri istruttori e diritti del contribuente

L’effetto combinato delle due pronunce restituisce un quadro normativo in cui i poteri istruttori del Fisco risultano rafforzati – potendo ora attingere a fonti probatorie rappresentate dai conti correnti di terzi strettamente legati al contribuente – ma al contempo vengono sottoposti a un vaglio giudiziale più rigoroso sul piano della qualificazione giuridica dei movimenti rilevati. La sentenza del 17 marzo 2026 chiude definitivamente la porta a qualsiasi residua forma di segretezza bancaria nei confronti dei congiunti quando il collegamento con l’attività professionale emerga in modo circostanziato. L’ordinanza del 3 febbraio, invece, mette un freno alla prassi di automatismi impositivi, ricordando che l’evasione fiscale si combatte con gli strumenti dell’accertamento analitico, non con scorciatoie presuntive. Per il contribuente, la lezione che emerge è duplice: da una parte, occorre gestire i movimenti tracciabili con la consapevolezza che il perimetro del controllo si allarga ai conti dei familiari; dall’altra, in presenza di un accertamento, la mera contestazione di un bonifico non basta più all’amministrazione, che è chiamata a dimostrare la natura reddituale del trasferimento. Un equilibrio, questo, che la Cassazione ha voluto costruire affidando al giudice di merito il compito di valutare caso per caso la solidità degli indizi e la credibilità delle giustificazioni addotte.

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