Bonus casa 2026, le regole per le porte blindate e la sicurezza nel 730 tra detrazioni e dubbi dei contribuenti
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Redazione Economia
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La stagione delle dichiarazioni dei redditi, quella che ogni anno puntualmente si apre con la pubblicazione in via sperimentale dei modelli precompilati, ha preso il via ufficiale ieri, 30 aprile. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, infatti, sono già consultabili – sebbene non ancora modificabili o inviabili – i modelli 730 che il Fisco ha predisposto utilizzando i dati in proprio possesso, quelli trasmessi da soggetti terzi come datori di lavoro, farmacie e istituti bancari. La prima data utile per intervenire su quei documenti, correggendoli o integrandoli con nuove voci, sarà il prossimo 14 maggio, mentre il termine ultimo per l’invio è stato fissato al 30 settembre. In questo lasso di tempo piuttosto ampio, una delle questioni che più frequentemente emergono tra i contribuenti riguarda il cosiddetto bonus casa: un’espressione che, occorre subito chiarirlo, non rimanda a un’unica agevolazione bensì a un insieme piuttosto variegato di misure, ciascuna caratterizzata da aliquote, massimali e condizioni di accesso talvolta molto distanti tra loro.
La domanda sul bonus sicurezza: la porta blindata rientra o no?
Tra le tante richieste arrivate alla piattaforma «Chiedi all’Esperto» del Corriere, una in particolare ha attirato l’attenzione per la sua concretezza e per i dubbi tecnici che solleva. Un lettore, infatti, ha chiesto se all’interno del bonus casa 2026 – e più precisamente nella componente dedicata alla sicurezza – sia possibile far rientrare la spesa per la sostituzione della porta d’ingresso esterna con un modello blindato. Ma non solo: lo stesso contribuente si è domandato se a quell’intervento si possano affiancare, sempre beneficiando della stessa detrazione, la sostituzione degli infissi (semplice, senza allargamenti delle aperture) e quella delle porte interne. La risposta, come spesso accade in materia fiscale, non è né scontata né univoca, perché dipende dall’interpretazione delle norme che regolano il bonus ristrutturazioni e, al suo interno, la specifica voce dedicata alla sicurezza.
Bonus sicurezza 2026, quali interventi rientrano e chi può richiederlo
Il bonus sicurezza, lo ricordiamo, non è una misura a sé stante bensì una quota del più ampio bonus ristrutturazioni disciplinato dall’articolo 16‑bis del TUIR, quel testo unico delle imposte sui redditi che da anni costituisce il pilastro normativo per il recupero del patrimonio edilizio. Gli interventi che danno diritto a questa agevolazione sono quelli finalizzati a ridurre il rischio di furti, aggressioni o altri atti illeciti: un perimetro che, in linea teorica, può includere l’installazione di sistemi di allarme, la sostituzione di serrature o, appunto, l’adozione di una porta blindata. L’elemento qualificante, però, è che la spesa deve essere sostenuta nell’ambito di un più generale intervento di manutenzione straordinaria, restauro o ristrutturazione edilizia. Detto altrimenti: la sola sostituzione della porta d’ingresso, se effettuata in assenza di altri lavori edilizi sull’immobile, rischierebbe di non essere ammessa alla detrazione. Un altro aspetto spesso sottovalutato riguarda i soggetti beneficiari: il bonus non è riservato esclusivamente ai proprietari dell’immobile. Possono usufruirne tutti i contribuenti Irpef che sostengono effettivamente la spesa e vantano un titolo valido sull’alloggio, sia esso di proprietà, usufrutto, abitazione o persino un contratto di locazione.
La sostituzione degli infissi e delle porte interne: cumulabilità e limiti tecnici
Per quanto riguarda la parte della domanda che chiede se sia possibile abbinare alla porta blindata anche la sostituzione di infissi e porte interne, la risposta va cercata nella natura stessa degli interventi. La sostituzione di finestre o porte interne, quando non comporta modifiche volumetriche o strutturali (come nel caso di un semplice cambio dei serramenti a parità di dimensioni), viene generalmente considerata manutenzione ordinaria. Tuttavia, se eseguita contestualmente a un intervento trainante – appunto la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria – può essere inclusa nel medesimo bonus. In questa logica, dunque, il lettore potrebbe tecnicamente cumulare le tre voci (porta blindata, infissi, porte interne) a patto che tutte rientrino in un unico progetto di recupero edilizio ammesso alla detrazione del 50 per cento (aliquota standard per le ristrutturazioni) oppure – laddove ricorrano le condizioni – nella più favorevole aliquota del 65 per cento prevista per interventi di efficientamento energetico, purché gli infissi rispettino determinati parametri di trasmittanza termica. Nessuna disposizione normativa, al momento, vieta espressamente la cumulabilità, ma l’onere di dimostrare che gli interventi siano tra loro funzionalmente collegati ricade interamente sul contribuente, il quale dovrà conservare tutta la documentazione tecnica e fiscale in caso di futuri controlli.




