Dichiarazione Iva 2026, scatta la liquidazione automatica per chi dimentica il modello: i nuovi poteri del fisco tra fatture elettroniche e credito pregresso
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Redazione Economia
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La scadenza del 30 aprile per l’invio del modello Iva 2026 – che si riferisce, come noto, al periodo d’imposta 2025 – rappresenta un appuntamento quest’anno particolarmente delicato, non solo per l’urgenza degli adempimenti ordinari ma anche per l’entrata in vigore di una procedura destinata a cambiare le regole del gioco per i contribuenti ritardatari. Il legislatore, dando attuazione agli impegni assunti con il Pnrr in materia di modernizzazione dell’amministrazione fiscale, ha infatti introdotto con la Legge di bilancio per il 2026 (la n. 199/2025) il nuovo articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, uno strumento che consente all’Agenzia delle Entrate di procedere, anche attraverso sistemi automatizzati, alla liquidazione dell’imposta dovuta da chi omette del tutto la trasmissione della dichiarazione o, circostanza forse più insidiosa, la invia priva dei quadri fondamentali per la determinazione del debito fiscale.
Il meccanismo della liquidazione automatica e la banca dati delle fatture
Al cuore di questa nuova filosofia di controllo – che prescinde dall’attesa dei termini per l’accertamento induttivo tradizionale – troviamo l’enorme mole di informazioni che già oggi transita quotidianamente nei server del fisco. L’Agenzia, grazie a questa disposizione contenuta nel comma 111 della manovra, potrà calcolare l’Iva dovuta incrociando esclusivamente i dati delle fatture elettroniche (sia quelle emesse che quelle ricevute), i corrispettivi telematici e gli elementi desumibili dalle liquidazioni periodiche (Li.Pe.), senza bisogno di attendere che sia il contribuente a compilare il modello. È una sorta di “accertamento in tempo reale” che, nelle intenzioni del legislatore, mira a recuperare gettito laddove il silenzio del dichiarante lascerebbe immaginare una evasione totale; va ricordato, a tal proposito, che le stime parlano di maggiori entrate per centinaia di milioni di euro già nei prossimi esercizi.
Il termine ultimo del 30 aprile e il nodo della detrazione
Questa stretta si incardina perfettamente con la scadenza ormai imminente del 30 aprile 2026, termine ultimo – come stabilito dalle disposizioni sul Modello Iva 2026 – per la trasmissione telematica dei dati relativi all’anno scorso; chi non avesse ancora provveduto non può più rinviare, pena l’attivazione immediata dei nuovi controlli automatici. Ma c’è un altro aspetto, strettamente connesso alla gestione delle fatture passive, che rende questo 30 aprile un vero e proprio spartiacque: si tratta del termine ultimo concessodi per esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sulle fatture ricevute nel corso del 2025. In pratica, se un imprenditore ha ricevuto un documento d’acquisto nel 2025 ma non lo ha ancora registrato nel registro Iva acquisti, ha tempo fino a giovedì prossimo per farlo (annotandolo magari in un’apposita sezione) e includere quel credito nel quadro VF della dichiarazione; in caso contrario, come ribadito anche dalla prassi dell’Agenzia con la risposta ad interpello n. 115/2025, il diritto alla detrazione decade definitivamente e non è più recuperabile.
Tempistiche del contraddittorio e regime delle sanzioni
Per chi sbaglia o dimentica, la procedura seguita dall’ufficio segue comunque un iter preciso che, sebbene automatizzato, lascia uno spiraglio di contraddittorio prima della riscossione coattta. Una volta che il sistema centralizzato avrà elaborato la liquidazione (confrontando il volume delle vendite risultanti dalle fatture elettroniche con gli acquisti, senza però tenere conto – in questa fase iniziale – dell’eventuale credito Iva degli anni precedenti), l’esito verrà comunicato al contribuente. Quest’ultimo dispone di sessanta giorni di tempo per presentare chiarimenti o, più semplicemente, per versare quanto dovuto unitamente a sanzioni e interessi; se entro quei due mesi il destinatario della comunicazione dimostra che i calcoli del fisco non consideravano un credito pregresso, l’importo verrà ricalcolato e i termini ripartiranno da capo. In assenza di un riscontro, invece, le somme vengono iscritte direttamente a ruolo, passando così in carico all’agente della riscossione con l’aggravante, non secondaria, che per questi importi è espressamente vietata la compensazione orizzontale con eventuali crediti d’imposta diversi dall’Iva.




