L’assegno che non cresce (più): la Consulta legittima il taglio alla perequazione delle pensioni

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Redazione Interno Redazione Interno   -   La fredda architettura dei numeri previdenziali, quella che per decenni ha garantito una seppur minima resistenza all’erosione del carovita, ha subito una battuta d’arresto destinata a fare giurisprudenza. Con la sentenza numero 52 depositata il 16 aprile 2026, la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato non fondate le questioni di legittimità – sollevate dal Tribunale di Trento – riguardanti il meccanismo di rivalutazione “a blocchi” applicato per gli anni 2023 e 2024. Il verdetto, atteso e temuto in egual misura, sancisce una verità scomoda per milioni di cittadini: lo Stato può limare gli aumenti degli assegni, anche quando questi sono già magri, senza per questo violare i principi fondamentali della Carta. La Consulta lo ha precisato con un ragionamento sottile ma dirompente, osservando che il diritto alla perequazione automatica, sebbene sacro nella sua funzione di scudo contro l’inflazione, non implica affatto che la rivalutazione debba essere riconosciuta ogni anno nella stessa misura a tutti i trattamenti di quiescenza. Insomma, la tutela del potere d’acquisto è un principio, ma la sua applicazione concreta resta confinata entro i margini della discrezionalità legislativa, specialmente quando si tratta di fare quadrare i conti pubblici.

Il sistema “a blocchi” e l’illusione della crescita piena

Per comprendere la portata della svolta, occorre riavvolgere il nastro al biennio 2023-2024, quando il governo ha sostituito il tradizionale criterio “a scaglioni” con quello “a blocchi”. Nel sistema ordinario, la rivalutazione segue una logica progressiva: si applica una percentuale piena fino a una certa soglia (ad esempio il 100% fino a quattro volte il trattamento minimo) e percentuali decrescenti sulle tranches successive. La novità contestata – e ora blindata dalla Consulta – ha invece imposto un meccanismo più brutale: una volta superata una determinata fascia di reddito, l’aliquota ridotta si applica non solo sulla parte eccedente, ma sull’intero importo della pensione. Il risultato, come hanno denunciato i ricorrenti, produce un effetto di appiattimento clamoroso: due assegni partiti da cifre anche distanti si ritrovano, dopo la perequazione, quasi allineati, vanificando di fatto la proporzionalità tra contributi versati e trattamento ricevuto.

Eppure, i giudici della Consulta hanno ritenuto questo costo accettabile, definendolo “marginale e residuale”. Nella sentenza si legge che i differenziali di importo entro i quali si verificano gli effetti di allineamento si assestano su valori esigui, tanto da non poter revocare in dubbio la rispondenza della legge ai principi costituzionali. Una valutazione che, tradotta in termini pratici, significa che un pensionato con un assegno medio-alto (si pensi a chi percepisce tra le cinque e le sei volte il minimo) ha visto ridursi l’adeguamento dal 75% previsto dalla regola ordinaria a percentuali molto più basse, scese addirittura al 32% nel 2023 e al 22% nel 2024 per i trattamenti superiori a dieci volte il minimo. Pur in presenza di clausole di salvaguardia che evitano il sorpasso vero e proprio tra diverse classi di reddito, la sostanza è che la perdita di potere d’acquisto per i ceti medi diventa una variabile strutturale e non più eccezionale.

Il nodo della doppia velocità contributiva

Parallelamente a questa pronuncia che chiude la porta ai rimborsi per chi ha subito i tagli, si apre uno spiraglio – seppur ancora molto stretto – per una categoria specifica di invalidi. Come noto, l’integrazione al trattamento minimo (quel meccanismo che porta l’assegno fino a una soglia dignitosa fissata dall’Inps) non è un diritto universale. Oggi, ne beneficiano solo i pensionati che rientrano nel sistema misto, ossia coloro i quali possono far valere almeno un contributo versato prima del fatidico 31 dicembre 1995. Per chi è nel sistema contributivo puro, cioè chi ha iniziato a versare dopo quella data, l’accesso a questa integrazione è stato storicamente precluso, con una disparità di trattamento che ora potrebbe trovare una parziale soluzione grazie alle ultime evoluzioni giurisprudenziali. Si parla di un possibile aumento che, per gli aventi diritto, potrebbe toccare i seicento euro annui: una boccata d’ossigeno per chi, pur avendo una invalidità certificata, si trova relegato ai margini del welfare a causa della data di inizio della propria carriera lavorativa.

La Corte, nel legittimare i tagli, ha comunque ricordato che i principi posti a fondamento dell’istituto della perequazione non impongono un’indicizzazione integrale e uniforme, ma richiedono che il bilanciamento con le esigenze di finanza pubblica non diventi mai una compressione arbitraria del diritto alla tutela previdenziale. Un equilibrio precario, quello tra il porre un freno alla spesa e il garantire una vecchiaia dignitosa, che la sentenza numero 52 ha risolto a favore della sostenibilità dei conti. Milioni di italiani si trovano ora di fronte a una realtà già scolpita nel cedolino: il loro assegno continuerà a crescere, certo, ma molto meno di quanto avrebbero potuto sperare in un’epoca in cui l’inflazione veniva considerata un nemico da combattere a colpi di adeguamenti pieni, e non una variabile da gestire con il bilancino delle entrate statali.

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