Il giudice del lavoro dichiara illegittimo il licenziamento del dipendente Metro: risarcimento alla famiglia dopo il suicidio
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Redazione Interno
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Sono bastati undici giorni di distanza – undici giorni che hanno fatto da spartiacque tra la perdita di un posto e l’estremo gesto – perché la vicenda umana e giudiziaria di Paolo Michielotto cominciasse a scrivere la sua tragica epopea. L’uomo, che di mestiere faceva l’addetto alle vendite, aveva accumulato ventisette anni di carriera tra gli scaffali del magazzino Metro di Marghera, una fedeltà aziendale che si è infranta contro un presunto ammanco di 280 euro. A distanza di quasi due anni da quei fatti, che risalgono all’estate del 2024, il tribunale del Lavoro di Venezia ha ricucito, seppur simbolicamente, lo strappo giuridico: la giudice Anna Menegazzo ha accolto il ricorso presentato dalla sorella Maria Cristina, dagli avvocati Leonello Azzarini e Diana De Benedetti, e ha definito quel licenziamento una “sanzione sproporzionata”.
La contestazione, quei gamberi e la soglia dei 250 euro
Per comprendere la ratio della sentenza – e cioè la disparità tra l’infrazione commessa e la pena inflitta – occorre riavvolgere il nastro al periodo compreso tra il 10 e il 29 maggio 2024. Secondo quanto ricostruito in aula, a Michielotto, che gestiva un portafoglio clienti composto prevalentemente da ristoratori veneziani, veniva contestato di aver inserito in quattordici ordini un prodotto (delle confezioni di gambero rosso mediterraneo) che in realtà non era presente nei depositi. Per quale scopo? L’operazione – spiegano le carte processuali – serviva a far lievitare l’importo complessivo della singola transazione fino a raggiungere la soglia dei 250 euro; un trucco contabile, se vogliamo chiamarlo così, che consentiva al cliente finale di eludere la “fee” di trasporto di 20 euro, prevista invece per gli ordini al di sotto di quella cifra.
La direzione aziendale, calcolando il minor danno complessivo in circa 280 euro, non ha ritenuto di chiudere un occhio. L’allora dipendente storico è stato sospettato di aver violato le procedure interne per “agevolare” indebitamente la clientela. La sua versione difensiva, che sottolineava la buona fede e la volontà di fidelizzare i clienti senza alcun tornaconto personale, non è bastata a scongiurare il provvedimento espresso il 31 luglio 2024: il licenziamento.
L’indagine Inail e il risarcimento frazionato
L’ombra della disperazione si è materializzata l’11 agosto successivo, quando Michielotto, residente a Pontelongo (nel Padovano), si è tolto la vita nella propria abitazione, incapace probabilmente di reggere il peso di quella che percepiva come un’onta mortificante. Oggi, la stessa magistratura che ha analizzato la vicenda dal punto di vista giuslavoristico ha stabilito che l’azienda avrebbe dovuto optare per una sanzione conservativa (ad esempio una multa o una sospensione breve), dato che il venditore non aveva precedenti disciplinari e la sua condotta era “del tutto verosimilmente volta ad agevolare la clientela più che ad ottenere un diretto beneficio personale”.
La condanna per Metro Italia, che a Marghera ha nel frattempo abbassato definitivamente le saracinesche lo scorso 15 ottobre, si traduce in un risarcimento da quindici mensilità dell’ultima retribuzione, riconosciuto ai familiari superstiti. La sorella, che aveva voluto fortemente la battaglia legale anche per restituire dignità alla memoria del fratello, ha ottenuto una riabilitazione morale che però, come sottolineato anche da Cgil e Filcams, “non restituirà Paolo ai suoi familiari”.
Parallelamente al procedimento sul licenziamento, resta aperta un’inchiesta condotta dall’Inail di Venezia: l’istituto sta cercando di verificare l’esistenza del nesso di causalità professionale tra il trauma della perdita del lavoro e la morte volontaria. Se questo legame venisse accertato, l’Inail potrebbe erogare un ulteriore risarcimento alla famiglia, salvo poi rivalersi sulla società qualora emergessero responsabilità penali più gravi che vadano oltre la già riconosciuta sproporzione disciplinare.
Una giustizia tardiva che taglia corto con le ragioni industriali
Se da un lato la giudice non ha messo in dubbio la materialità della condotta (l’inserimento dei prodotti inesistenti c’è stato), la decisione del tribunale del Lavoro ha voluto tracciare un solco netto tra ciò che è un illecito e ciò che è un linciaggio disciplinare. “Deve ritenersi sproporzionata” scrive Menegazzo nella sentenza, sottolineando come il lavoratore avesse a disposizione un budget mensile per omaggi e sconti da elargire alla clientela, un dettaglio che rendeva la sua trasgressione più simile a un’azione di fidelizzazione (per quanto maldestra) che a un vero e proprio furto ai danni della cassa. D’altronde, la severità draconiana mostrata nei confronti di un dipendente con quasi tre decenni di servizio alle spalle ha lasciato esterrefatti persino i legali di parte, che hanno portato avanti un ricorso unico nel suo genere, promosso da una persona deceduta senza chiederne il reintegro fisico sul posto di lavoro – ormai impossibile – ma per ottenere l’annullamento dell’effetto umiliante dell’accusa. La sentenza arriva quando ormai quel magazzino non esiste più e la vita di Paolo Michielotto si è già dissolta; resta, sul piatto della bilancia, la certezza che i 280 euro, al netto delle spese di spedizione, pesavano meno di una esistenza umana.




