Certificazione unica 2026, tutte le novità del modello approvato dall’Agenzia delle Entrate
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Redazione Economia
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Con il provvedimento numero 15707 del 15 gennaio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera definitivo alla Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta 2025, quella che tutti, ormai, chiamano semplicemente “CU 2026” e che i sostituti d’imposta dovranno compilare seguendo le istruzioni pubblicate contestualmente al modello. L’impianto generale della certificazione, che rappresenta ormai da anni il documento cardine per attestare non solo i redditi di lavoro dipendente ma anche quelli assimilati, autonomi e persino i corrispettivi derivanti dalle locazioni brevi, rimane sostanzialmente invariato nella sua architettura, sebbene diversi siano i ritocchi e le integrazioni che gli uffici finanziari hanno ritenuto necessario inserire per recepire le novità legislative dell’ultimo anno -1-4.
Tra le modifiche di maggior rilievo, quelle che interessano la platea dei lavoratori dipendenti, per i quali il modello recepisce misure specifiche legate al trattamento integrativo. Si introduce, infatti, un nuovo campo destinato ad accogliere l’importo, fino a un massimo di 960 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo per i percettori con redditi non superiori a ventimila euro, mentre per coloro che si collocano nella fascia compresa tra i ventimila e i quarantamila euro è prevista una ulteriore detrazione dall’imposta lorda che va ovviamente esposta nei righi dedicati -3-4. Non solo, perché nella modulistica di quest’anno trovano spazio anche le agevolazioni legate alla cosiddetta “mobilità del lavoro”, come quelle riservate ai lavoratori assunti a tempo indeterminato nel corso del 2025 che abbiano trasferito la residenza per motivi lavorativi, e un limite agevolabile per i premi di risultato corrisposti sotto forma di utili che viene innalzato a cinquemila euro.
Le nuove scadenze per l'invio telematico e la gestione degli errori
Sul fronte delle tempistiche, occorre fare particolare attenzione al calendario che quest'anno presenta alcune novità sostanziali per chi deve adempiere all'obbligo di trasmissione telematica. Il termine generale per l'invio della Certificazione Unica, quello che riguarda la maggior parte dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, resta fissato al 16 marzo 2026, data entro la quale i sostituti devono anche consegnare la certificazione sintetica ai propri percipienti -6-10. A cambiare, piuttosto, è la scadenza per alcune tipologie di redditi, come quelli derivanti da lavoro autonomo abituale, provvigioni o determinate indennità: per queste fattispecie, in virtù delle modifiche apportate dal decreto legislativo numero 81 del 2025 all'articolo 4 del DPR 322/1998, la data slitta al 30 aprile 2026, offrendo un margine temporale più ampio per la corretta elaborazione dei dati -1-10. Un'ulteriore finestra, quella del 31 ottobre, rimane invece riservata alle certificazioni che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
Rispetto alla correzione di eventuali errori, il legislatore ha confermato un regime di particolare favore per chi interviene tempestivamente: non si applicano sanzioni se l'annullamento o la sostituzione di una certificazione errata viene effettuato entro cinque giorni dalle scadenze indicate, un lasso di tempo che consente di rimediare a sviste o omissioni senza incorrere in penalità -4. Attenzione, poi, al caso in cui un sostituto d'imposta abbia già rilasciato una certificazione per l'anno 2025 prima dell'approvazione ufficiale del nuovo modello: in questa evenienza, egli è tenuto a emettere una nuova CU 2026 comprensiva di tutti i dati aggiornati entro i termini di legge, evitando così di far recapitare ai contribuenti un documento non allineato alle disposizioni vigenti.
Le indicazioni specifiche per il settore sportivo dilettantistico
Un capitolo a parte, per complessità e specificità, merita la compilazione della Certificazione Unica da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, le quali si trovano a dover gestire compensi erogati a collaboratori che, dopo la riforma dello sport, rientrano a tutti gli effetti nella categoria dei redditi di lavoro dipendente o assimilati. La compilazione dei punti della sezione dedicata, in particolare quelli che vanno dal 53 al 61, richiede una attenzione minuziosa perché un errore nel determinare l'imponibile contributivo può generare conseguenze non trascurabili in sede di controllo da parte degli enti previdenziali -2. Il punto 54, quello relativo all'imponibile contributivo, deve essere compilato partendo dal totale dei compensi corrisposti, che si indica al punto 53, e sottraendo unicamente la franchigia previdenziale, che per gli sportivi dilettanti è fissata in cinquemila euro, senza operare alcuna ulteriore decurtazione per i contributi che saranno posti a carico del collaboratore, i quali troveranno invece collocazione nel punto 57 -2.
Si tratta, come spiegano i tecnici, di una distinzione non puramente formale, perché l'imponibile contributivo deve rispecchiare il reddito sul quale calcolare i contributi, che è cosa ben diversa dal netto dopo i versamenti. Per fare un esempio concreto, se un collaboratore sportivo ha percepito compensi per quindicimila euro, al punto 53 andranno riportati quindicimila euro, mentre al punto 54 andrà indicato l'importo di diecimila euro, dato dalla differenza tra i quindicimila euro percepiti e i cinquemila euro di franchigia. Solo successivamente, nei punti dedicati, si procederà al calcolo dei contributi dovuti e alla loro ripartizione tra committente e collaboratore, che per i parasubordinati sportivi segue solitamente la proporzione di un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico dell'associazione -2.
Il quadro complessivo degli adempimenti per i sostituti d'imposta
Oltre agli aspetti più tecnici legati alla compilazione dei singoli righi, la Certificazione Unica 2026 si conferma come uno strumento poliedrico che coinvolge una platea estremamente variegata di soggetti. Non solo i datori di lavoro tradizionali, ma anche gli enti pensionistici come l'INPS, i notai per alcune operazioni finanziarie, e persino i soggetti che intermediano locazioni brevi sono tenuti al rilascio di questo documento -4-10. Per chi gestisce esclusivamente una tipologia reddituale, ad esempio solo affitti brevi o solo lavoro autonomo, la normativa consente di rilasciare e inviare unicamente la parte della certificazione che interessa, semplificando un adempimento che altrimenti risulterebbe eccessivamente gravoso per categorie di contribuenti non strutturate.
La trasmissione telematica, che ormai rappresenta l'unico canale valido per adempiere all'obbligo, è equiparata a tutti gli effetti alla dichiarazione dei medesimi dati, il che significa che quanto inviato all'Agenzia delle Entrate attraverso il flusso telematico della CU costituisce, di fatto, dichiarazione -1. Un meccanismo, questo, che responsabilizza ulteriormente i sostituti d'imposta e richiede un livello di accuratezza nella compilazione che vada oltre la mera trasposizione di dati numerici, imponendo una verifica sostanziale della corrispondenza tra quanto erogato, quanto assoggettato a tassazione e quanto, infine, certificato all'Amministrazione finanziaria e al percipiente.




