La Corte tributaria di Trento e i fringe benefit: sconto sulle bollette, costi deducibili per le imprese
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Redazione Economia
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Nel panorama del welfare aziendale, un principio giurisprudenziale di recente formazione, destinato ad assumere un rilievo tutt’altro che secondario nella gestione delle flotte aziendali e, più in generale, dei rapporti con il personale dipendente, merita la massima attenzione. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento, con la sentenza numero 354 depositata l’11 dicembre del 2025, ha infatti stabilito un punto fermo di notevole importanza: gli sconti sul costo dell’energia elettrica, quelli che le imprese applicano ai dipendenti e agli ex dipendenti in pensione in forza di quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro, costituiscono a tutti gli effetti un fringe benefit. Lo sono, chiarisce la sentenza, in quanto rappresentano un costo inerente per il datore di lavoro, essendo stati sostenuti in stretta correlazione con il rapporto di lavoro dipendente -3.
Auto elettriche e ricariche domestiche, un nodo cruciale per le aziende
La portata pratica di questo orientamento, che riconosce la piena deducibilità di tali oneri ai fini Ires e il conseguente diritto alla detrazione dell’Iva, si apprezza pienamente calandola nel contesto attuale, dove la transizione ecologica spinge verso una crescente elettrificazione del parco auto. Se ne parlava, del resto, già nelle discussioni relative ai fringe benefit del 2026, con particolare attenzione alle auto aziendali: il caso concreto, e frequente, è quello del driver aziendale che, usufruendo di un veicolo elettrico in flotta, provvede alla sua ricarica presso la propria abitazione, sostenendone il costo direttamente in bolletta. Grazie a questa sentenza, l’eventuale sconto o rimborso di quella spesa da parte dell’azienda assume una veste giuridica e fiscale ben definita, allontanando i vecchi tentennamenti interpretativi.
La stessa Corte, nel motivare la propria decisione, ha superato un potenziale ostacolo ermeneutico. Si è discostata, infatti, da un precedente della Corte di Cassazione in materia di lavoro, la sentenza numero 9513 del 6 aprile 2023, la quale aveva negato natura retributiva a tali sconti. Il collegio giudicante trentino ha ritenuto che, agli effetti del fisco, ciò che conta non è tanto la qualificazione civilistica o previdenziale dell’emolumento, quanto la sua inerenza all’attività d’impresa e la sua correlazione con la prestazione lavorativa. Di conseguenza, il beneficio concesso al dipendente, che sia sotto forma di auto aziendale ad uso promiscuo, di buoni acquisto o, appunto, di uno sconto in bolletta, rimane un costo sostenuto per produrre ricchezza e, in quanto tale, pienamente rilevante nella determinazione del reddito d’impresa.
Soglie di esenzione e comunicazioni, il quadro normativo del 2026
Parallelamente a questo importante chiarimento giurisprudenziale, si muove il quadro normativo ordinario, che per l’anno in corso conferma e stabilizza le misure introdotte dalla legge di Bilancio 2025. Per tutto il triennio 2025-2027, infatti, i fringe benefit, categoria nella quale la sentenza della Cgt di Trento include a pieno Titolo gli sconti sulle utenze, non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente entro precisi limiti. La soglia di esenzione è fissata a mille euro annui per la generalità dei lavoratori, e sale a duemila euro per coloro che hanno figli fiscalmente a carico -1. Un’agevolazione, questa, che il legislatore ha voluto rendere strutturale per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie, e che si applica anche a tutte quelle somme rimborsate dal datore di lavoro per le spese di locazione della prima casa o per gli interessi passivi sul mutuo -4.
Va inoltre ricordato, per completezza, un adempimento di carattere operativo che riguarda i sostituti d’imposta. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, con il messaggio numero 536 del 13 febbraio, ha fornito le istruzioni per la comunicazione, da inoltrare entro il 28 febbraio, dei bonus erogati nel corso del 2025 a quei dipendenti che, durante l’anno, hanno cessato il loro rapporto di lavoro per accedere al trattamento pensionistico. Si tratta di una staffetta tra sostituti d’imposta che obbliga le aziende a trasmettere all’Inps i dati relativi ai fringe benefit e alle stock option corrisposti ai neo-pensionati, un passaggio obbligato per garantire la corretta tassazione di quelle somme.
La fiscalità agevolata come leva per il welfare aziendale
L’insieme di questi elementi disegna un quadro in cui la fiscalità di vantaggio si conferma uno strumento centrale nelle politiche di gestione del personale. La scelta di convertire parte del premio di risultato in welfare, una pratica sempre più diffusa e incentivata, trova proprio in questo contesto la sua ragion d’essere economica. Che si tratti di erogare buoni pasto, il cui valore esentasse per i ticket elettronici è salito a dieci euro giornalieri, o di rimborsare le bollette di luce e gas, il meccanismo è il medesimo: si incrementa il salario netto del dipendente senza gravare sul costo del lavoro per l’impresa, che anzi, come ribadito dalla sentenza in commento, può dedurre integralmente l’onere sostenuto -1. L’orientamento della Corte di Trento, in questo senso, non fa che rafforzare un trend ormai consolidato, offrendo agli uffici paghe e ai consulenti del lavoro una base solida su cui fondare le proprie interpretazioni, specialmente in un ambito delicato e in continua evoluzione come quello della mobilità elettrica aziendale, dove i costi di alimentazione, spesso sostenuti privatamente e poi rimborsati, necessitavano di una qualificazione giuridica certa.




