Fringe benefit e sconti bollette: la Cgt di Trento dà ragione alla deducibilità integrale per le imprese

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Redazione Economia Redazione Economia   -   La giurisprudenza tributaria, talvolta, si incarica di fare chiarezza su aspetti applicativi che, per quanto di dettaglio, risultano determinanti per la pianificazione fiscale delle aziende, specialmente in un settore in forte evoluzione come quello della mobilità elettrica e della gestione delle flotte aziendali. Un principio di diritto di notevole interesse, destinato a riverberarsi sulle strategie di welfare aziendale e, in particolare, sulla convenienza legata all’adozione di veicoli a batteria, arriva dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento. Con la sentenza numero 354/11, depositata nel corso del 2025, i giudici hanno infatti stabilito un principio cardine: gli sconti sulle bollette dell'energia elettrica, riconosciuti dall'impresa ai propri dipendenti e persino agli ex dipendenti in pensione in forza di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, costituiscono a tutti gli effetti un fringe benefit. In quanto tali, rappresentano un costo inerente all'attività d'impresa, pienamente deducibile ai fini Ires e, contestualmente, detraibile ai fini Iva.

Fringe benefit, il principio di inerenza e la sua applicazione agli sconti energetici

Il ragionamento che sottende alla pronuncia della Cgt di Trento si fonda sull'interpretazione estensiva del concetto di inerenza, un pilastro del diritto tributario. L'azienda che sostiene un costo per fornire un beneficio ai propri lavoratori, sotto forma di riduzione del costo dell'energia elettrica – un bene di largo consumo la cui spesa è divenuta particolarmente gravosa per le famiglie – lo fa in virtù di un obbligo contrattuale o, comunque, nell'ambito di una politica retributiva e di fidelizzazione del personale. Questo legame diretto con il rapporto di lavoro rende il costo stesso inerente, e dunque deducibile. Il fatto che il beneficio sia esteso anche ai pensionati, un tempo dipendenti, non scalfisce questo principio, anzi, lo rafforza nella misura in cui riconosce una continuità nel rapporto che trova fondamento nella contrattazione collettiva. Per le imprese, e in particolar modo per quelle che gestiscono flotte di auto aziendali, questa sentenza apre scenari applicativi di grande rilievo, specialmente in un'ottica di transizione energetica.

La ricarica domestica dei veicoli aziendali e il nodo delle utenze

Il cuore della questione, per chi si occupa di flotte, risiede nella concreta gestione dei veicoli elettrici o plug-in. Quando un driver aziendale utilizza l'auto, spesso un'elettrica o un'ibrida plug-in, e provvede alla sua ricarica presso la propria abitazione, il costo dell'energia necessaria per la ricarica finisce per essere inrato nella sua bolletta personale, quella che paga come privato cittadino. Il datore di lavoro, volendo farsi carico di queste spese – che rappresentano un costo aziendale per la mobilità, ma anche un potenziale fringe benefit per l'uso promiscuo del veicolo – può intervenire riconoscendo uno sconto o un rimborso forfettario. Ebbene, la sentenza della Cgt di Trento fornisce ora una solida base giuridica per considerare questi rimborsi come costi deducibili, a patto, naturalmente, che siano inquadrati correttamente e rispettino le soglie e i limiti previsti dalla normativa sui fringe benefit.

Le soglie di esenzione per il 2026 e l'impatto sulle politiche di welfare

Questa pronuncia si inserisce in un quadro normativo, quello del 2026, che vede confermate le soglie di esenzione per i fringe benefit introdotte nel triennio precedente. Per l'anno in corso, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2026 e come ribadito da diverse circolari dell'Agenzia delle Entrate -1, i limiti entro cui i benefit in natura non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente restano fissati a mille euro annui per la generalità dei lavoratori -5. Tale soglia sale a duemila euro per coloro che hanno figli fiscalmente a carico, un'agevolazione che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, spetta per intero a ciascun genitore lavoratore dipendente, anche in presenza di un unico figlio -3. Rientrano nel computo di queste soglie non solo i beni e servizi tradizionali, come l'auto aziendale stessa, ma anche le somme erogate o rimborsate dal datore per il pagamento delle utenze domestiche, dell'affitto della prima casa o degli interessi passivi sul mutuo -10.

Auto aziendali, tabelle Aci e il nuovo regime fiscale per le elettriche

Parallelamente, per quanto riguarda specificamente le auto aziendali concesse in uso promiscuo, il 2026 è caratterizzato dall'applicazione a regime del nuovo metodo di calcolo del fringe benefit introdotto dalla legge di Bilancio 2025 -2. Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, la tassazione in capo al dipendente è determinata applicando una percentuale al costo chilometrico di esercizio, calcolato su una percorrenza convenzionale di quindicimila chilometri, così come indicato nelle tabelle Aci pubblicate in Gazzetta Ufficiale a fine 2025 -4. La percentuale è particolarmente favorevole per i veicoli a batteria: si applica il 10% per le auto esclusivamente elettriche e il 20% per le ibride plug-in, a fronte del 50% previsto per i modelli a benzina, diesel, Gpl o metano -9. Questo regime agevolato, che riduce l'imponibile fiscale per il lavoratore che utilizza un'auto green, si combina perfettamente con la possibilità, per l'azienda, di dedurre i costi sostenuti per la ricarica domestica di quegli stessi veicoli, laddove vengano rimborsati al dipendente sotto forma di fringe benefit, purché, ovviamente, non si superino i tetti annui di esenzione. L'intero impianto, dalla sentenza di Trento alle nuove tabelle Aci, delinea un sistema in cui la fiscalità accompagna e incentiva la transizione delle flotte verso l'elettrico, rendendo più fluida e trasparente la gestione dei costi energetici, che rimangono un nodo centrale nel passaggio alla mobilità sostenibile.

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