Antiriciclaggio, via alle nuove regole UIF: addio alle segnalazioni difensive, spazio all’analisi umana

Antiriciclaggio, via alle nuove regole UIF: addio alle segnalazioni difensive, spazio all’analisi umana
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Redazione Economia Redazione Economia   -   Niente più segnalazioni a tappeto per mettersi al riparo da eventuali contestazioni, e per la prima volta gli algoritmi entrano ufficialmente nella caccia ai movimenti sospetti, ma con un preciso paletto: l’intelligenza artificiale può suggerire, ma la decisione finale spetta sempre a una persona.

Da oggi, 1° luglio 2026, le nuove istruzioni emanate dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), l’organismo istituito presso la Banca d’Italia, rivoluzionano il sistema italiano di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, introducendo un cambio di paradigma destinato a impattare in modo significativo sull’operatività quotidiana di commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, intermediari bancari e finanziari, e di tutti gli altri soggetti obbligati.

Il provvedimento, firmato il 18 dicembre 2025 dal direttore della UIF Enzo Serata, abroga il precedente impianto normativo risalente al 4 maggio 2011, che aveva finito per incentivare un approccio difensivo, e pone l’accento sulla sostanza della collaborazione attiva piuttosto che sull’adempimento formale.

Addio agli automatismi, il sospetto si valuta caso per caso

Il cuore della riforma è il superamento definitivo della logica del “segnalo per sicurezza”, una prassi che negli anni ha portato a un sovraccarico di informazioni per le autorità, generato dal timore di subire sanzioni per eventuali omissioni. Le nuove disposizioni sono chiare: la segnalazione di operazione sospetta (SOS) non può scaturire da un automatismo, né dalla mera ricorrenza di indicatori di anomalia.

La UIF chiede invece un’analisi sostanziale, frutto di un processo valutativo strutturato che porti a un sospetto reale e motivato, basato su una valutazione complessiva del soggetto e della sua operatività.

In questa prospettiva, situazioni come il superamento di soglie di contante, una difformità emersa nei controlli, o la presenza di notizie negative sul cliente, non sono più di per sé sufficienti a far scattare la segnalazione; serve che l’operatore le valuti criticamente nel loro contesto, integrandole con altri elementi per giungere a un fondato motivo di sospetto.

Se, al termine di questa analisi, il sospetto viene escluso, l’operatore non solo non è tenuto a inviare alcuna SOS, ma deve conservare una traccia, anche sintetica, delle valutazioni effettuate per poter ricostruire a posteriori le ragioni della decisione, un aspetto, questo, che rappresenta una novità significativa sul piano della responsabilità professionale.

Intelligenza artificiale come supporto, ma la validazione è umana

Per la prima volta, il provvedimento disciplina in modo esplicito l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per l’individuazione delle anomalie, riconoscendone il potenziale ma al contempo tracciando un confine invalicabile. Gli strumenti di IA sono ammessi, ma a condizioni precise: devono essere conformi alle norme applicabili, basarsi su dati oggettivi e verificabili, e le loro segnalazioni devono essere sottoposte a un’adeguata valutazione con intervento umano.

L’algoritmo, insomma, può agire come un efficace filtro iniziale, incrociando grandi quantità di dati e segnalando comportamenti potenzialmente anomali, ma la responsabilità della validazione e della decisione finale rimane saldamente in capo alla persona, che deve esercitare il proprio giudizio critico e professionale.

Questa scelta normativa mira a evitare che la tecnologia si trasformi in un nuovo automatismo, preservando la centralità dell’analisi umana e della diligenza professionale, elementi insostituibili per valutare la complessità delle situazioni concrete e scongiurare il rischio di segnalazioni acritiche o di possibili discriminazioni algoritmiche.

Nuovi presidi organizzativi e stretta su chi non collabora

Le nuove istruzioni introducono anche importanti novità sul fronte organizzativo, a partire dall’obbligo per tutti i soggetti obbligati di nominare un referente per le SOS, una figura chiave per l’interfaccia operativa con la UIF e con la Guardia di Finanza. Questo referente, che deve essere iscritto al portale telematico Infostat-UIF, diventa il punto di riferimento per la gestione delle segnalazioni e per gli eventuali riscontri alle richieste investigative.

Inoltre, per gli studi professionali, le società e gli enti, viene richiesta l’adozione di una procedura interna formale per la gestione delle anomalie, un protocollo che deve dettagliare ruoli, metodologie di analisi e modalità di gestione delle situazioni di urgenza, un presidio che diventa una vera e propria carta d’identità della diligenza organizzativa dell’operatore.

Sul fronte dei controlli, la UIF rafforza il proprio ruolo attivo, prevedendo un sistema di feedback periodici sugli esiti delle segnalazioni e, soprattutto, introducendo una stretta nei confronti di chi non collabora. Se l’Unità chiede di correggere o integrare una SOS e il destinatario non risponde entro trenta giorni, la segnalazione viene comunque trasmessa agli organi investigativi, con l’annotazione che l’incompletezza è dovuta alla mancata collaborazione, un comportamento che potrà avere conseguenze anche sul piano delle sanzioni.

Le nuove tutele e l’allargamento del perimetro digitale

Il provvedimento dedica un’attenzione particolare alla riservatezza, rafforzando la tutela su due fronti distinti. Da un lato, viene protetta l’identità della persona fisica che ha materialmente effettuato la segnalazione, al punto che nei documenti non devono comparire riferimenti al suo ruolo specifico, come “direttore della filiale” o “responsabile dell’area legale”, per evitare che si possa risalire alla sua identità.

Dall’altro lato, viene ribadito il divieto assoluto di comunicare al cliente o a terzi l’avvenuta segnalazione, il cosiddetto “no tipping off”, un obbligo già previsto ma che viene ora ribadito con forza, dato che la sua violazione è punita con sanzioni severe.

Il nuovo perimetro normativo si allarga inoltre per includere esplicitamente anche il mondo delle cripto-attività, con un richiamo al regolamento europeo 2023/1113 sui trasferimenti di fondi, a testimonianza di come il sistema di prevenzione intenda tenere il passo con l’evoluzione tecnologica e finanziaria. Le segnalazioni, infine, devono essere trasmesse esclusivamente attraverso il portale Infostat-UIF, e quelle che coinvolgono operazioni transfrontaliere vanno redatte in lingua inglese, utilizzando i codici specifici per riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

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