Interruzione delle cure tradizionali su consiglio dell’omeopata, donna perde un rene: il professionista condannato a risarcirla
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Redazione Salute
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Il fascicolo, aperto davanti al Tribunale civile di Firenze, si è chiuso con una condanna che stabilisce un principio chiaro in materia di responsabilità professionale e di confini – quelli, talvolta labili, che separano la medicina convenzionale dalle pratiche alternative – che un medico non può valicare. Una paziente, affetta da lupus eritematoso sistemico, patologia autoimmune cronica e severa che in una percentuale significativa di casi, attestata attorno al trenta o cinquanta per cento, arriva a coinvolgere il parenchima renale provocando una nefrite lupica, aveva deciso di affidarsi alle cure di un omeopata fiorentino. Costui, secondo quanto ricostruito e ritenuto provato in sede giudiziale, le avrebbe consigliato di abbandonare gradualmente la terapia immunosoppressiva che le era stata prescritta dai sanitari del Bambino Gesù di Roma e del Polo ospedaliero di Pisa, strutture di eccellenza dove la donna era in carico.
La donna, dopo aver ridotto i dosaggi dei farmaci – un passaggio che rappresenta spesso il primo, fatale gradino verso l’interruzione totale – li ha poi sospesi del tutto nella tarda primavera del 2016, confidando nell’efficacia del percorso omeopatico che le era stato prospettato come valida alternativa. I rimedi proposti, per loro natura ultradiluiti e privi, come ricorda la letteratura scientifica più accreditata riassunta nel Manuale MSD, di molecole farmacologicamente attive in quantità tali da poter influenzare il decorso di una malattia sistemica, non hanno evidentemente sortito alcun effetto nel contenimento della risposta autoimmune. La patologia, lasciata libera di riacutizzarsi, ha ripreso il suo corso inesorabile.
Il precipitare delle condizioni cliniche e il trapianto salvavita
Quando, nel febbraio del 2017, la paziente ha infine ripreso le cure ospedaliere, il danno renale era ormai conclamato e irreversibile. La nefrite lupica, non più tenuta a bada dagli immunosoppressori, aveva compromesso la funzionalità dei reni in modo definitivo. La donna è stata così costretta a sottoporsi a sedute di emodialisi trisettimanali, una procedura gravosa che scandisce l’esistenza di chi è in attesa di una soluzione più stabile. Questa soluzione è arrivata, nel gennaio del 2019, grazie alla generosità del fratello, che si è sottoposto a un intervento di espianto per donarle uno dei suoi reni, consentendole di uscire dal tunnel della dialisi.
Il trapianto da donatore vivente consanguineo, pur rappresentando un’eccellente opzione terapeutica, non cancella la gravità di quanto accaduto: la perdita di un organo e il sottoporsi a un intervento chirurgico maggiore, con tutte le implicazioni del caso e la necessità di una terapia antirigetto per tutta la vita, sono conseguenze permanenti. L’epilogo clinico, secondo la ricostruzione fatta propria dal giudice, è da ricondurre causalmente all’interruzione dei farmaci, decisione presa dalla paziente in seguito ai consigli ricevuti dal professionista. Nonostante la difesa di quest’ultimo abbia cercato di sostenere che la scelta fosse stata autonoma, la perizia medico-legale ha quantificato il nesso e l’entità del danno biologico riportato.
Il risarcimento e i confini della libertà di scelta terapeutica
Il Tribunale civile di Firenze, accogliendo le richieste risarcitorie, ha dunque condannato il medico omeopata a corrispondere alla sua paziente un importo complessivo di 264 mila euro. La cifra include il ristoro per le lesioni permanenti all’integrità psico-fisica, quantificate in sede peritale, e le spese legali sostenute per il procedimento. La sentenza, per quanto pronunciata in primo grado e quindi suscettibile di appello, traccia un solco importante. Essa ribadisce come, anche nell’esercizio di discipline non convenzionali – che in Italia, come ricordava tempo fa l’allora ministro Fazio, sono regolate da norme che ne impongono la sicurezza ma che, va ricordato, non richiedono per i singoli prodotti la dimostrazione dell’efficacia terapeutica richiesta per i farmaci tradizionali – il professionista abbia il dovere di non indurre il paziente all’abbandono di terapie salvavita.
Non si tratta di mettere in discussione la libera scelta del malato o il pluralismo delle opzioni curative, che la legge tutela, quanto piuttosto di ribadire il principio elementare della responsabilità: prospettare a una persona affetta da una patologia grave, quale è il lupus con interessamento renale, che si possa tranquillamente sostituire una terapia immunosoppressiva validata con preparati privi di principi attivi in dosi ponderali, significa esporla a un rischio altissimo e prevedibile. Il caso fiorentino, pur nella sua specificità, si inserisce in un dibattito più ampio che periodicamente torna alla ribalta, come quando, anni fa, report internazionali – a partire da quelli discussi in Australia – hanno acceso i riflettori sulla necessità di regolamentare con maggiore chiarezza i confini di queste pratiche, specialmente quando si interfacciano con patologie organiche severe. La vicenda giudiziaria, nei suoi crudi sviluppi, dimostra come l’esito di un consiglio mal ponderato possa tradursi in un danno concreto e irreversibile, che nemmeno la ripresa delle cure tradizionali, una volta interrotte, può più rimediare.




