Fisco, controlli sui conti correnti: ecco quando scatta l'accertamento tra prelievi, versamenti e la doppia soglia

Fisco, controlli sui conti correnti: ecco quando scatta l'accertamento tra prelievi, versamenti e la doppia soglia
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Redazione Economia Redazione Economia   -   Il rapporto tra contribuenti e fisco si gioca sempre più sui movimenti dei conti correnti, con l'Agenzia delle Entrate che ha ormai abbandonato il tradizionale redditometro basato sul possesso di beni di lusso per concentrare la propria attenzione sull'analisi delle transazioni finanziarie. La normativa, in particolare il Decreto Legislativo n. 108/2024, ha introdotto criteri più selettivi per l'avvio di un accertamento sintetico, finalizzati a individuare solo i casi di presunta evasione di maggiore rilievo.

L'accesso all'Anagrafe dei rapporti finanziari, attivo in modalità automatizzata dal 2026, consente al Fisco di monitorare sistematicamente versamenti, prelievi, bonifici e giacenze, trasformando il conto corrente in uno specchio sempre più fedele della situazione economica del titolare.

La doppia soglia per l'accertamento sintetico

Con la riforma introdotta dal Dlgs 108/2024, l'accertamento sintetico può essere avviato solo al ricorrere di due condizioni stringenti. La prima è relativa allo scostamento percentuale: il reddito ricostruito dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle spese effettivamente sostenute deve superare almeno del 20% quello dichiarato dal contribuente.

La seconda condizione riguarda invece una soglia quantitativa: la differenza tra reddito ricostruito e dichiarato deve essere superiore a dieci volte l'importo annuo dell'assegno sociale, una cifra che per il 2026 corrisponde a 71.011,20 euro.

Questo meccanismo, definito comunemente come "doppia soglia", offre una maggiore protezione ai contribuenti, limitando il potere accertativo dell'amministrazione finanziaria a situazioni di evidente e consistente sproporzione. Per fare un esempio concreto, se un contribuente dichiara 30 mila euro e il Fisco ne ricostruisce 80 mila, la differenza del 50 mila euro supera il 20% ma non raggiunge il tetto dei 71 mila euro, condizioni che non consentono l'avvio dell'accertamento sintetico.

Al contrario, se la differenza supera entrambe le soglie, scatta la possibilità per il Fisco di procedere con la verifica.

I movimenti che finiscono nel mirino

L'analisi automatizzata dei flussi finanziari, resa possibile dall'Anagrafe dei rapporti finanziari, permette oggi un monitoraggio costante dei movimenti bancari, con gli algoritmi del Fisco che intervengono quando rilevano incongruenze tra il reddito dichiarato e la capacità di spesa manifestata. Tra i comportamenti più attenzionati figurano i versamenti in contanti, considerati reddito imponibile fino a prova contraria, e i prelievi frequenti o di importo significativo, che possono far sorgere il sospetto di pagamenti in nero.

Una dinamica meno intuitiva riguarda l'assenza di movimenti: se un contribuente riceve lo stipendio sul conto ma non effettua prelievi, il Fisco può presumere che utilizzi liquidità non tracciata per le spese quotidiane, proveniente da fonti non dichiarate. Anche i bonifici ricorrenti tra privati, soprattutto quando non giustificati da una causale chiara, possono essere interpretati come compensi da lavoro non dichiarato, e lo stesso vale per i trasferimenti da e verso l'estero, particolarmente monitorati quando superano la soglia dei 5 mila euro.

Come difendersi dalla presunzione bancaria

Il sistema tributario italiano si basa sul principio della presunzione legale, secondo cui ogni somma accreditata sul conto corrente può essere considerata reddito imponibile se il contribuente non riesce a dimostrarne la natura. Per superare questa presunzione è quindi fondamentale conservare una documentazione dettagliata e con data certa per ogni operazione che esuli dalla gestione ordinaria, come atti di donazione, contratti di prestito, ricevute di vendita o vincite.

In presenza di un'accertamento, il contribuente può dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi prodotti in anni precedenti, con risparmi già accumulati, con somme fornite da altre persone o con entrate che non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Prima di emettere l'avviso di accertamento, l'ufficio deve comunque invitare il contribuente a comparire per un contraddittorio, offrendo così la possibilità di chiarire la propria posizione prima che la pretesa impositiva diventi definitiva.

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