Decreto geotermia, il Mase fissa i requisiti per l’attività libera e la procedura abilitativa semplificata

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Arriva dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, con un decreto datato 3 aprile 2026, la tanto attesa regolamentazione per gli impianti geotermici destinati alla climatizzazione degli edifici. Il provvedimento – che mira a superare il vecchio regime frammentato da regioni a regioni – introduce finalmente un quadro normativo chiaro, distinguendo nettamente quando si possa procedere in regime di “attività libera” e quando sia invece necessario ricorrere alla “Procedura abilitativa semplificata” (Pas). L’obiettivo dichiarato, come ribadito più volte dal titolare del dicastero Gilberto Pichetto, è quello di alleggerire gli oneri burocratici per cittadini e imprese, spingendo verso la decarbonizzazione senza però inutili intoppi amministrativi.

Soglie e profondità: ecco quando l’impianto è considerato “attività libera”

Per capire se un’installazione rientri nella casella più agile, bisogna guardare a due parametri fondamentali: la potenza termica e la profondità delle trivellazioni. Rientra nell’attività libera – e quindi esente da autorizzazioni complesse – l’impianto la cui sonda geotermica, se orizzontale, non superi i due metri di profondità dal piano campagna; nel caso di sonda verticale, invece, il limite è fissato a ottanta metri. A queste condizioni si aggiunge un vincolo stringente sulla potenza, che deve attestarsi al di sotto dei 50 kW. Si tratta di una soglia pensata specificamente per la piccola utenza domestica, quella che, per intenderci, riguarda un’abitazione singola o un piccolo condominio.

La Pas e i limiti per gli impianti di media taglia fino a 500 kW

Salendo di scala, il decreto del Mase regolamenta invece la cosiddetta “Procedura abilitativa semplificata” per quelle realtà che necessitano di uno scambio termico più intenso. Qui i limiti si allargano: la profondità delle sonde verticali arriva fino a 250 metri (quelle orizzontali fino a tre metri), mentre la potenza termica dell’impianto non può superare i 500 kW. Questa seconda categoria, spiegano gli esperti del settore, intercetta principalmente la domanda di piccole e medie imprese o di grandi complessi residenziali, dove la semplice comunicazione non basta più ma serve comunque un iter più rapido rispetto all’autorizzazione unica tradizionale.

Le prescrizioni tecniche e la qualificazione degli installatori

Oltre agli aspetti burocratici, la nuova normativa scende nel dettaglio delle specifiche tecniche, un passaggio cruciale per garantire la sicurezza idrogeologica del sottosuolo. Il testo fa esplicito riferimento alle norme Uni applicabili, imponendo prescrizioni precise per la fase di perforazione. Un punto centrale riguarda la qualificazione degli installatori: chi mette mano alle sonde geotermiche deve possedere una specializzazione adeguata, operando nel rispetto delle discipline ambientali e della sicurezza nei cantieri, come del resto già delineato da standard come la Uni 11517:2013 per le imprese del settore. L’attenzione è massima per evitare contaminazioni delle falde acquifere o danni strutturali al sottosuolo.

Dati di progetto e collaudo: la tracciabilità degli interventi

Non basta però installare l’impianto a regola d’arte; il decreto del 3 aprile 2026 mette nero su bianco anche l’obbligo di conservare e trasmettere i “dati di progetto e di collaudo”. In pratica, per garantire la trasparenza e il monitoraggio del parco macchine installato, i tecnici sono tenuti a documentare i parametri termici del terreno e a verificare l’effettiva tenuta del circuito. Questa mole di informazioni – che include test di risposta termica (TRT) per impianti sopra i 50 kW – confluirà nei sistemi digitali regionali, consentendo un censimento puntuale. Un meccanismo che, evitando la frammentazione interpretativa delle leggi locali, prova a fare chiarezza su una tecnologia che, nonostante il potenziale (spesso sottovalutato dalla stessa Unione europea), fatica ancora a decollare su larga scala.

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