Visto di conformità, dal 2027 la comunicazione si fa solo online con Vi.diCo.Web

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Con il provvedimento firmato il 22 settembre 2026, l'Agenzia delle Entrate ha definito regole e modalità di funzionamento del nuovo servizio telematico “Vi.diCo.Web - Visto di conformità”, destinato a cambiare in modo strutturale il rapporto tra i professionisti abilitati e l'amministrazione finanziaria.

Il debutto è fissato per l'11 gennaio 2027, data a partire dalla quale la comunicazione preventiva per esercitare la facoltà di rilascio del visto di conformità dovrà essere trasmessa esclusivamente per via digitale, attraverso l'area riservata del portale delle Entrate, con l'abbandono definitivo dei canali tradizionali rappresentati dalla posta elettronica certificata e dalla raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Direzione regionale competente.

Un nuovo canale per gli adempimenti dei professionisti

Il servizio, la cui attivazione sarà annunciata con un apposito avviso pubblicato sul sito dell'Agenzia, si inserisce nel percorso di digitalizzazione tracciato dal decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, il cosiddetto decreto Adempimenti, che all'articolo 22 ha previsto il rafforzamento dei servizi web dedicati ai professionisti.

L'accesso alla piattaforma avverrà mediante le credenziali SPID, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi, oppure, nei casi previsti, con le utenze Entratel e Fisconline, garantendo così l'identificazione certa del soggetto che opera per conto dello studio o dell'associazione professionale. Una volta completata la procedura di autenticazione, il professionista verrà guidato in un percorso di compilazione che ricalca le informazioni già richieste dalla normativa previgente, ma le convoglia in un flusso telematico unico, tracciabile e consultabile in ogni sua fase.

Dati, garanzie e strutture di trasmissione

All'interno della comunicazione, il richiedente dovrà indicare i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva, il domicilio fiscale e gli altri luoghi in cui viene esercitata l'attività, oltre agli estremi dello studio associato qualora l'attività sia svolta in forma collettiva.

Devono essere altresì fornite le informazioni relative alle garanzie stipulate per l'esercizio della facoltà di apporre il visto, con l'indicazione della polizza assicurativa di responsabilità civile che, come noto, non può avere un massimale inferiore a tre milioni di euro, e i dati delle eventuali strutture di cui il professionista intende avvalersi per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Il tutto senza trascurare le dichiarazioni sostitutive relative all'assenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine professionale e alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 8 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, tra cui l'assenza di condanne per reati finanziari e tributari.

Stato della pratica e iscrizione all'elenco

La piattaforma non si limita a raccogliere la comunicazione iniziale, ma mette a disposizione del professionista una serie di funzionalità pensate per ridurre i tempi di interlocuzione con gli uffici. Attraverso Vi.diCo.Web sarà possibile monitorare lo stato di avanzamento della lavorazione della pratica, verificare la propria posizione nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto e consultare lo storico delle comunicazioni inviate.

Il servizio consentirà inoltre di segnalare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e dei documenti già trasmessi, che dovranno essere comunicate entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento modificativo, nonché di presentare l'eventuale rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto. L' Agenzia delle Entrate provvederà ad attestare tramite la medesima procedura l'avvenuta protocollazione della comunicazione da parte della Direzione regionale territorialmente competente, individuata in base al domicilio fiscale del richiedente.

Obblighi di aggiornamento e continuità dell'abilitazione

Resta fermo in capo ai professionisti l'obbligo di mantenere nel tempo i requisiti che hanno giustificato l'iscrizione all'elenco informatizzato, a partire dalla copertura assicurativa che deve rimanere adeguata al numero dei visti, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate.

Alla scadenza della polizza, il professionista è tenuto a far pervenire il rinnovo del contratto o l'attestato di quietanza di pagamento, unitamente alla dichiarazione resa ai sensi del testo unico sulla documentazione amministrativa, che attesti l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dall'ordine e la permanenza dei requisiti soggettivi.

La mancata regolarizzazione della posizione assicurativa comporta la cancellazione dall'elenco per rinuncia all'iscrizione, con la conseguente necessità di ripresentare una nuova e completa comunicazione per essere nuovamente abilitati all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.

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