I bagagli di easyJet nel mirino dell’Antitrust: avviata istruttoria per pratica commerciale scorretta
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Redazione Economia
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha messo sotto la lente d’ingrandimento la low cost britannica easyJet. Al centro del provvedimento – comunicato nella giornata di ieri – finisce la procedura di vendita online relativa al trasporto in stiva di valigie e attrezzatura sportiva, un servizio accessorio che, stando a quanto ricostruito, potrebbe nascondere insidie per il consumatore finale.
Nel dettaglio, l’Authority contesta alla società di aver strutturato il meccanismo d’acquisto – sia sul proprio sito web che sull’applicazione mobile – in modo da pubblicizzare esclusivamente un prezzo medio complessivo, proponendo come opzione predefinita l’acquisto cumulativo per l’intero tragitto di andata e ritorno, anche quando l’utente non ne fosse effettivamente interessato.
Le insidie della procedura standard
Ciò che l’AGCM considera potenzialmente scorretto – e per questo meritevole di approfondimento – riguarda l’effetto distorsivo sulla trasparenza informativa. Proponendo l’opzione “standard” che già include il costo aggiuntivo per la tratta di ritorno, la compagnia finirebbe per offuscare la percezione del costo reale del singolo servizio. Per l’Antitrust, dunque, il passeggero sarebbe indotto in errore sul prezzo effettivo della singola tratta, incappando in un meccanismo che richiederebbe un intervento attivo per essere modificato.
In altre parole, se l’intenzione dell’acquirente è quella di aggiungere un solo bagaglio da stiva per il volo di partenza, la procedura lo costringerebbe a interrompere il flusso di prenotazione per deselezionare l’impostazione cumulativa voluta da easyJet; una scocciatura che, secondo gli inquirenti, potrebbe scoraggiare l’esercizio di una scelta puramente consapevole.
Il precedente della moral suasion e la posizione della compagnia
Questo iter istruttorio, come sottolineato dalla nota ufficiale dell’Authority, arriva al termine di un tentativo di moral suasion cui la società non si sarebbe adeguata. La violazione contestata – che potrebbe concretizzarsi in una pratica commerciale ingannevole e aggressiva – è inquadrata negli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.
Non sono mancati, infine, i primi commenti da parte del vettore: attraverso una breve dichiarazione, la compagnia ha fatto sapere di essere a conoscenza del procedimento e di voler collaborare pienamente con l’Autorità durante l’indagine, ribadendo la propria convinzione di aver sempre operato nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori.




