Recensioni false, dal 7 aprile scatta la stretta: tre paletti per fermare i commenti a pagamento

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Si è chiusa ufficialmente, con la data del 7 aprile 2026, la lunga parentesi del “Far West” digitale che per oltre un decennio ha permesso a chiunque – spesso in cambio di pochi euro o di uno sconto sul conto – di alterare la reputazione di un ristorante o di un albergo. È entrata infatti in vigore la legge n. 34, inserita nella più ampia cornice della legge annuale sulle Pmi, che introduce per la prima volta una disciplina organica e cogente in materia di recensioni online. Un intervento, questo, che arriva al termine di anni di pressioni da parte di associazioni di categoria come Fipe-Confcommercio e di testate specializzate come “Italia a Tavola”, le quali avevano da tempo denunciato come il 77% dei consumatori italiani (secondo le rilevazioni del Codacons) venga influenzato nella scelta proprio da questi giudizi, con un impatto che, nel solo settore della ristorazione, arriva a determinare circa il 30% del fatturato di un esercizio.

L’architettura della norma: temporalità, esperienza diretta e divieto di incentivi

Il cuore della riforma si basa su tre pilastri fondamentali che mirano a restituire credibilità a uno strumento ormai distorto da pratiche commerciali sleali. In primis, viene introdotto un limite temporale stringente: una recensione per essere considerata lecita deve essere pubblicata entro trenta giorni dall’effettiva fruizione del servizio o dall’acquisto del prodotto, perdendo automaticamente la sua “attualità” – e quindi la sua validità – trascorsi due anni dalla data di pubblicazione. Non basta però la tempestività; la legge impone che l’autore del commento abbia vissuto in prima persona l’esperienza, escludendo così quelle recensioni “per sentito dire” o, peggio ancora, quelle scritte da soggetti che non hanno mai messo piede nel locale. Per certificare questa autenticità, si presume lecita la recensione corredata da prova fiscale (lo scontrino), un dettaglio che trasforma la lamentela vaga in un atto documentabile.

L’impatto economico di un fenomeno sommerso

A rendere urgente questa stretta normativa non è solo la questione etica della menzogna, ma il peso economico che i giudizi falsi esercitano sul mercato. I dati forniti dal Centro studi del Mimit e dall’Ufficio studi di Fipe-Confcommercio dipingono un quadro impietoso: circa il 70% dei consumatori basa la scelta del ristorante su ciò che legge online, una proporzione che sale vertiginosamente quando si parla di prenotazioni alberghiere. Considerando che, secondo le elaborazioni di un noto portale di recensioni, su 31 milioni di commenti pubblicati nel 2024 oltre 2,5 milioni sono risultati falsi, si comprende come la concorrenza sleale fosse diventata la norma. Chi acquistava pacchetti di recensioni positive (o, al contrario, ne commissionava di negative per affossare un rivale) riusciva a manipolare la percezione collettiva, distorcendo il principio di meritocrazia su cui dovrebbe basarsi il libero mercato.

Strumenti di tutela e il ruolo delle piattaforme

La legge non si limita a dettare i requisiti di liceità, ma fornisce anche agli esercenti gli strumenti per difendersi. Il rappresentante legale di un’attività ha ora la facoltà di segnalare direttamente ai gestori delle piattaforme (i cosiddetti hosting provider) le recensioni che violano i nuovi criteri, chiedendone la rimozione in linea con quanto previsto dal Digital Services Act europeo. Le associazioni di categoria, da parte loro, potranno aspirare a diventare “segnalatori attendibili”, un ruolo che dà maggiore peso alla richiesta di intervento contro i contenuti illeciti. Questa architettura normativa, come hanno sottolineato sia Assoutenti che il Codacons, arriva dopo una serie di vicende giudiziarie emblematiche – come i casi di cronaca che hanno visto coinvolti ristoratori minacciati o fabbricatori di false recensioni condannati – che hanno dimostrato la necessità di passare dalla teoria alla pratica. Resta però un nodo operativo da sciogliere: l’efficacia di queste misure è subordinata all’emanazione delle linee guida attuative da parte dell’Antitrust e dell’Agcom, senza le quali alcune procedure rischiano di incepparsi, nonostante la legge sia già formalmente in vigore.

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