Concordato 2026/2027, la sanatoria nel cassetto fiscale è una leva per il rinnovo
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Redazione Economia
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L'Agenzia delle Entrate ha avviato l'invio delle comunicazioni sul concordato preventivo biennale 2026/2027, destinate a circa 2,7 milioni di partite IVA. Le lettere, caricate nel Cassetto Fiscale, cambiano a seconda del destinatario e presentano le cosiddette pagelle a colori, con il rating ISA 2024 espresso in tre fasce: sotto 6 per l'affidabilità più bassa, tra 6 e 7,99 per un livello intermedio, da 8 a 10 per l'accesso ai benefici premiali.
Un semaforo per orientarsi tra le annualità scudabili
Per chi ha già aderito al patto fiscale nel biennio 2024/2025, la comunicazione non si limita a proporre il prospetto del rating di affidabilità fiscale ma pone all'attenzione anche la possibilità di accedere al ravvedimento speciale per le annualità dal 2020 al 2023. Il meccanismo è stato introdotto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2026, che riserva la sanatoria ai contribuenti ISA che rinnovano il concordato per il biennio 2026/2027 dopo aver aderito alla precedente edizione. Restano esclusi, quindi, coloro che entrano nel concordato preventivo biennale per la prima volta.
Il perimetro ristretto della sanatoria
Dei 460.000 soggetti ISA che hanno aderito alla prima edizione del concordato, 160.000 hanno già optato per la sanatoria abbinata, regolarizzando le annualità dal 2018 al 2022. Per questi contribuenti l'unica vera novità legata al rinnovo consiste nella possibilità di sanare il 2023, periodo d'imposta precedentemente escluso dal meccanismo. Il prospetto messo a disposizione nel Cassetto Fiscale, però, non è personalizzato e indica i costi relativi a tutte le annualità scudabili dal 2020 al 2023, anche a chi ha già versato la sostitutiva per una o più annualità del quadriennio precedente.
Presentare un prospetto pluriennale a chi ha già pagato per il 2020-2022 rischia di creare una percezione distorta del valore effettivo del beneficio, circoscritto a un solo anno del periodo complessivo.
Come si calcola l'imposta sostitutiva
Il ravvedimento speciale prevede un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP, determinata sulla base del reddito dichiarato e del punteggio ISA conseguito nella singola annualità.
La base imponibile è costituita dalla differenza tra il reddito già dichiarato e il valore dello stesso incrementato in misura variabile: del 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10, del 10 per cento per chi si colloca tra 8 e 10, del 20 per cento tra 6 e 8, del 30 per cento tra 4 e 6, del 40 per cento tra 3 e 4 e del 50 per cento per punteggi inferiori a 3.
Per le annualità 2022 e 2023 l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi è del 10 per cento per i contribuenti con ISA pari o superiore a 8, del 12 per cento per chi ha un punteggio tra 6 e 8 e del 15 per cento per valori inferiori a 6. Ai fini IRAP trova applicazione l'aliquota unica del 3,9 per cento. Per i periodi d'imposta 2020 e 2021, in considerazione della pandemia di Covid-19, le imposte sostitutive sono ridotte del 30 per cento. L'opzione può riguardare anche singole annualità e non è obbligatorio regolarizzare l'intero quadriennio.
Il blocco degli accertamenti e i tempi del versamento
L'effetto principale del ravvedimento è il blocco degli accertamenti sulle annualità definite, salvo decadenza dal concordato, cause penali rilevanti o mancato perfezionamento della rateazione. Il versamento dell'imposta sostitutiva potrà essere effettuato in unica soluzione dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 oppure mediante un massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027.
Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti.
Benefici premiali per chi rinnova il concordato
Il rinnovo del concordato preventivo biennale attiva anche altri vantaggi fiscali previsti dal D.Lgs. n. 148/2026. L'esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA sale fino a 100.000 euro annui, mentre per i crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP il limite è di 70.000 euro annui. Nei casi previsti dalla norma, i termini di decadenza per l'attività di accertamento vengono anticipati di due anni. Per i contribuenti che rinnovano, inoltre, non sono dovuti interessi sui versamenti rateali delle imposte relative alle annualità 2026 e 2027.
Le conseguenze per chi non aderisce
Nelle comunicazioni l'Agenzia delle Entrate ripropone ai contribuenti quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, ovvero che «l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di Finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono». La comunicazione dedicata ai rinnovi contiene anche un foglio di calcolo con le imposte sostitutive dovute per formalizzare il ravvedimento per le singole annualità.
I codici tributo per il versamento non sono ancora stati pubblicati e si dovrà attendere una specifica risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.
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