Casa donata al figlio, la nuova legge non salva il "legittimario" escluso

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Redazione Economia Redazione Economia   -   La recente riforma introdotta dal decreto Semplificazioni, la quale rivoluziona la circolazione degli immobili provenienti da donazione, ha sollevato non poche aspettative, spesso interpretate in maniera affrettata. L’articolo 44 del provvedimento, intervenendo su un assetto normativo che per decenni aveva generato incertezza e contenzioso, elimina infatti un rischio storico per chi acquista un bene donato. Prima della modifica, l’acquirente di una casa ricevuta in donazione poteva vedersi travolto, anche a distanza di molti anni, da un’azione di restituzione promossa dai cosiddetti legittimari, ossia coloro che per legge hanno diritto a una quota del patrimonio del defunto, qualora la donazione avesse pregiudicato i loro diritti. Una possibilità che, seppur remota, rendeva più complicati e meno sicuri i passaggi di proprietà, frenando spesso il mercato.

La protezione è per l'acquirente, non per il donatario

Il cuore del cambiamento, che molti hanno accolto con favore, risiede proprio in questa nuova garanzia per il compratore in buona fede. La legge, come è stato sottolineato, rende ormai pressoché impossibile per un erede legittimario reclamare e ottenere la restituzione dell’immobile dall’attuale proprietario che lo ha acquistato regolarmente. Questo meccanismo, che semplifica di molto la compravendita di simili beni, protegge quindi una figura specifica: il terzo acquirente. Il che, come una sorta di gioco a incastri, non significa affatto che vengano meno i diritti sostanziali dei legittimari lesi da una donazione ritenuta eccessiva. La riforma, di fatto, sposta il bersaglio dell’azione giudiziaria, non la cancella.

Il "figlio ingrato" dovrà ancora rendere conto

È qui che emerge il punto cruciale, spesso trascurato nelle prime analisi. Se un genitore dona in vita la casa di famiglia a uno dei figli, magari a discapito degli altri, la nuova norma non autorizza il beneficiario a tenersela senza conseguenze. Al contrario, l’azione di riduzione per lesione di legittima – che è il termine tecnico per reclamare quanto spetta – rimane pienamente valida e sarà semplicemente indirizzata non verso l’immobile ormai venduto a terzi, bensì verso il patrimonio personale del figlio che ha ricevuto la donazione. In altri termini, il cosiddetto "figlio ingrato", colui che ha beneficiato della liberalità pregiudizievole per i fratelli, sarà tenuto a risarcire in denaro il valore della quota loro sottratta. Una soluzione che, se da un lato tranquillizza il mercato immobiliare, dall’altro mantiene intatta la sostanza della tutela successoria.

Un equilibrio tra fluidità dei trasferimenti e diritti degli eredi

La riforma, pertanto, disegna un nuovo e più articolato equilibrio. Da una parte, si persegue l’obiettivo di fluidificare la circolazione della proprietà, eliminando quel timore di fondo che per anni ha accompagnato gli acquisti di immobili provenienti da donazioni, un timore che trovava riscontro in precedenti casi giudiziari dai risvolti amari per alcuni compratori ignari. Dall’altra, si conferma la sacralità della legittima, principio cardine del nostro diritto ereditario. Il legislatore ha scelto di scindere la sorte del bene immobile da quella del rapporto economico-familiare sottostante, garantendo così una maggiore stabilità per le transazioni, ma senza creare zone franche dove possano prosperare, impunite, condotte che svuotano i diritti dei più deboli. Il risultato è un sistema che, pur semplificando gli aspetti formali, continua a richiedere grande attenzione nella pianificazione delle donazioni familiari.

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