Come cancellare un Pos mai attivato dall'elenco dell'Agenzia delle Entrate

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Può capitare, navigando tra le funzioni del portale Fatture e Corrispettivi, di imbattersi in un elenco che restituisce più di quanto ci si aspetti. Da qualche giorno, con l’attivazione della procedura per il collegamento telematico tra registratori di cassa e strumenti di pagamento elettronico, avvenuta lo scorso 5 marzo, molti esercenti si trovano di fronte a una lista di dispositivi Pos che non corrisponde del tutto alla realtà dei propri contratti. L’Agenzia delle Entrate, per facilitare l’adempimento, ha precompilato le proposte di abbinamento basandosi sui dati trasmessi dagli operatori finanziari, i cosiddetti acquirer, ma non è infrequente che in quell’archivio informatico finiscano per essere censiti anche terminali oggetto di contratti mai perfezionati, oppure dispositivi restituiti anni addietro e mai eliminati dalle banche dati. La presenza di un Pos di cui non si è titolari, o che semplicemente non è più in uso, non è un dettaglio trascurabile: il fisco considera quell’elenco come la fotografia ufficiale dei tuoi strumenti di incasso, e ignorare la questione potrebbe portare, in futuro, a richieste di chiarimento su corrispettivi non allineati o, peggio, a sanzioni per mancata comunicazione.

La procedura per ripulire la propria posizione

Per chi si trova a dover fare ordine tra i dispositivi elettronici, la soluzione è integrata nella stessa piattaforma che gestisce gli abbinamenti. L’Agenzia, nella documentazione operativa rilasciata nelle scorse settimane, ha previsto una funzione specifica denominata “chiusura”, accessibile dall’area dedicata ai Pos non ancora collegati. Si tratta di un meccanismo pensato per consentire al contribuente di dichiarare formalmente la propria estraneità rispetto a un determinato terminale, o di certificarne la dismissione. Entrando nella sezione “Gestione collegamenti” del portale, e selezionando poi l’elenco dei Pos non collegati, compare accanto a ciascun dispositivo l’icona di un lucchetto: è lo strumento che avvia la procedura di cancellazione. Cliccandoci, si apre un menu a tendina dove l’esercente deve specificare la motivazione, scegliendo tra la non titolarità del contratto o la data di fine utilizzo, nel caso si tratti di un apparecchio effettivamente posseduto in passato ma ormai restituito. L’operazione, una volta confermata, è irreversibile e il dispositivo sparisce definitivamente dall’elenco, evitando che possa essere riproposto in futuri aggiornamenti dell’anagrafe tributaria.

Le eccezioni alla regola del collegamento obbligatorio

L’obbligo di integrazione tra il mondo dei pagamenti digitali e quello della certificazione fiscale, sancito dalla Manovra 2025, non si applica in modo universale, ed è proprio in questo quadro normativo che si inserisce la necessità di distinguere i Pos attivi da quelli fantasma. La norma, infatti, prevede che debbano essere messi in comunicazione logica con il registratore telematico soltanto quei dispositivi utilizzati per incassare corrispettivi soggetti a memorizzazione elettronica. Ne consegue che restano fuori dall’obbligo tutte le attività che non emettono scontrino, come nel caso dei distributori automatici, delle vendite di carburante, dei generi di monopolio o dei tabacchi, a patto che il Pos impiegato sia dedicato esclusivamente a quelle operazioni. Esiste però una casistica ibrida, quella delle attività miste, in cui lo stesso terminale serve per incassare sia prestazioni con scontrino sia prestazioni esonerate: in questa evenienza, il collegamento diventa comunque doveroso, e l’esercente non può sottrarsi. La possibilità di “chiudere” un Pos dall’elenco serve anche a certificare quella dedicazione esclusiva, evitando che il sistema lo richieda in abbinamento.

Le implicazioni sulla corretta registrazione degli incassi

Oltre alla gestione dei contratti non riconosciuti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni puntuali su un altro aspetto legato alla nuova disciplina dei pagamenti, e cioè la modalità con cui vanno registrati gli incassi che non avvengono né in contanti né con moneta elettronica. Un chiarimento recente, contenuto nell’aggiornamento delle Faq, riguarda la particolare natura dell’assegno, bancario o circolare che sia. Dal punto di vista della normativa fiscale, e ai fini della compilazione del documento commerciale, l’assegno viene equiparato a tutti gli effetti al denaro contante. Questo significa che, quando un cliente salda il conto con un assegno, l’esercente non deve selezionare sul registratore telematico la voce “pagamento elettronico”, bensì quella relativa al contante. L’errore, che potrebbe sembrare di poco conto, in realtà configura una trasmissione di dati non corrispondenti al vero, e come tale è passibile di una sanzione amministrativa che ammonta a cento euro per ogni singola operazione errata, con un tetto massimo di mille euro a trimestre. Un ulteriore motivo, quindi, per prestare la massima attenzione non solo alla pulizia degli elenchi dei Pos, ma anche alla quotidiana gestione delle transazioni in negozio.

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