La Ue dice basta al macero dei vestiti nuovi: dal 2026 le grandi aziende non potranno più distruggere gli invenduti

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Nel tempo esatto in cui avete terminato di leggere la frase che apre questo articolo, un altro camion carico di abiti — magliette ancora con le etichette, pantaloni mai provati, scarpe nemmeno toccate da un piede — è finito in discarica o è stato avviato all’incenerimento altrove nel mondo. È il ritmo, quasi inimmaginabile nella sua regolarità, con cui l’industria della moda metabolizza lo scarto come esito inevitabile del proprio ciclo produttivo -1. Contro questo paradosso — quello per cui capi perfettamente integri, spesso invenduti per effetto di sovrapproduzioni programmate o di resi dell’e-commerce, vengono distrutti senza aver mai svolto la funzione per cui sono stati concepiti — la Commissione europea ha ora confezionato una risposta normativa destinata a cambiare le regole del gioco.

A far scattare l’intervento, come si legge negli atti delegati adottati nei giorni scorsi a Bruxelles, è il combinato disposto di dati ormai inequivocabili: tra il 4 e il 9 per cento dei prodotti tessili immessi sul mercato non arriva a destinazione, e il quantitativo di anidride carbonica prodotta da questa pratica — stimata attorno ai 5,6 milioni di tonnellate annue — eguaglia quasi per intero le emissioni nette totali della Svezia -1-6. Un peso che, dal 19 luglio del 2026, le grandi imprese operative nell’Unione non potranno più sostenere ricorrendo alla distruzione sistematica degli stock non venduti. Il perimetro del divieto, scolpito nel Regolamento UE 2024/1781 meglio noto come Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), abbraccia abbigliamento, accessori e calzature; per le medie imprese la moratoria è stata estesa al 2030, mentre le piccole restano al momento escluse dall’obbligo -2-6.

Nell’architettura del provvedimento — che non è isolato, ma si innesta in un più ampio riassetto della politica europea sui rifiuti tessili, laddove la recente direttiva sulla Responsabilità Estesa del Produttore impone già alle aziende di farsi carico dei costi di raccolta e riciclo — il legislatore ha però ritagliato uno spazio per le eccezioni, ed è qui che la partita si gioca sul crinale del dettaglio tecnico -4-9. La distruzione resterà consentita, spiega il testo pubblicato a febbraio, quando il capo presenti danneggiamenti tali da precluderne il riutilizzo o la rigenerazione, oppure qualora sia la sicurezza stessa del prodotto — o ragioni igienico-sanitarie — a imporne l’eliminazione. Ancora, l’esimente scatterà nel caso di violazioni della proprietà intellettuale che rendano il bene invendibile, o persino quando l’atto distruttivo si riveli, previa analisi comparata, l’opzione ambientalmente meno impattante tra quelle praticabili -6.

L’obbligo di trasparenza e la resa dei conti con i numeri

Parallelamente al divieto, la nuova disciplina introduce un so regime di trasparenza che molti, tra gli addetti ai lavori, ritengono forse più pervasivo del divieto stesso. A decorrere da febbraio 2027, le aziende coinvolte dovranno rendicontare secondo un formato standardizzato — appositamente predisposto dalla Commissione — i volumi di beni di consumo avviati allo smaltimento, compilando una sorta di registro pubblico delle proprie eccedenze -6. Un obbligo, questo, che si affianca all’introduzione del Passaporto Digitale dei Prodotti, il DPP attraverso il quale ogni articolo tessile immesso sul mercato comunitario sarà tracciabile lungo l’intera filiera: dalla composizione dei materiali alle opzioni di riparabilità, dalla presenza di sostanze chimiche fino alla destinazione finale una volta dismesso -2-7.

A essere presa di mira, è evidente, non è solo la distruzione in sé — atto finale di un processo produtturo viziato a monte — ma l’intero modello di business che quella distruzione l’ha resa per decenni economicamente conveniente. Il meccanismo, già rodato in altri settori, è quello di spostare il costo dello scarto dal bilancio pubblico e dal sistema ambientale a carico del produttore: chi produce di più e con cicli di vita più brevi, chi immette sul mercato capi pensati per durare una sola stagione, pagherà contributi EPR più elevati -4. Un disincentivo secco, tariffato, che non lascia spazio a declamazioni di principio.

Le deroghe possibili e il nodo irrisolto dell’ultra fast fashion

Eppure, mentre l’apparato sanzionatorio e gli strumenti di monitoraggio prendono forma, un fronte di criticità rimasto in ombra comincia ad affiorare. Se il divieto riguarda le imprese costituite entro i confini dell’Unione, quale efficacia potrà esercitarsi nei confronti dei giganti dell’e-commerce extraeuropeo — quelli che, dalla Cina e da altre piattaforme globali, riversano ogni giorno milioni di pacchi sugli scaffali virtuali del continente? Il tema, lungi dall’essere secondario, incrocia la dichiarazione congiunta che lo scorso settembre Confindustria Moda ha siglato a Parigi insieme a Euratex e alle principali federazioni europee del tessile: il documento, promosso dalle associazioni francesi Ufimh e Uit, mette in fila una serie di richieste — riforma del codice doganale, eliminazione della franchigia sotto i 150 euro, obbligo di un rappresentante legale nell’Ue per i venditori terzi — che mirano a rendere il mercato meno asimmetrico -3-8.

Perché il paradosso, oggi, è che mentre le aziende europee si preparano a sostenere i costi della transizione circolare, molti operatori extracomunitari continuano a operare in un regime di sostanziale extraterritorialità normativa. E il rischio, paventato da più parti e in particolare dall’associazione Slow Fiber, è che l’intero impianto rischi di rivelarsi inefficace — o persino controproducente — se la mole dei volumi produttivi non verrà contestualmente ridimensionata -9. A che serve, in fondo, vietare la distruzione se a monte si continua a produrre il 40 per cento in più di quanto il mercato possa assorbire?

Il crinale delle responsabilità e il futuro dei tessili

Ciò che il Regolamento Ecodesign restituisce con chiarezza, al netto delle incognite applicative, è una scelta di campo inequivocabile: l’abito invenduto non è un rifiuto, o almeno non lo è fino a quando non siano state esperite tutte le alternative che ne consentano il riuso, la donazione o il ricondizionamento -7. E in questo passaggio — che parrebbe quasi una banalità, e invece rappresenta un rovesciamento copernicano rispetto agli ultimi trent’anni di storia della moda — si gioca la tenuta dell’intera operazione. Perché se è vero che meno dell’1 per cento dei tessuti mondiali viene oggi riciclato per produrre nuovi capi, e se è vero che le tecnologie di separazione delle fibre non hanno ancora raggiunto livelli di efficienza industrialmente sostenibili, è altrettanto vero che senza un vincolo legale a non distruggere, nessuna innovazione di processo sarebbe mai partita -9.

Dal prossimo luglio, chi continuerà a produrre nell’Unione dovrà dunque fare i conti con l’ingombro fisico delle proprie giacenze. Non sarà più possibile, come è stato finora, cancellare l’errore di calcolo — la taglia sbagliata, il colore fuori moda, il modello che non ha venduto — con un trituratore e una pratica di smaltimento. E questo, forse più di ogni altro obbligo burocratico, rappresenta la vera discontinuità. Gli atti delegati sono stati pubblicati, le scadenze sono fissate, le deroghe scritte. Ora la parola passa alle aziende, e alla loro capacità di trasformare l’invenduto da passivo ambientale a risorsa.

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