Il Garante della privacy dichiara illecito il riconoscimento facciale a Linate: il sistema FaceBoarding non rispetta il Gdpr
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Redazione Economia
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Era il 7 maggio del 2024 quando, con una certa enfasi tecnologica, l’aeroporto di Milano Linate inaugurava la sua area dedicata al “FaceBoarding”, un sistema che prometteva di rivoluzionare l’imbarco sostituendo carta d’imbarco e documenti con un semplice sguardo rivolto a una telecamera. A distanza di quasi due anni, esattamente il 14 aprile 2026, quell’esperienza pionieristica – che aveva fatto dell’aeroporto milanese il primo scalo italiano a sperimentare la rilevazione biometrica su larga scala – si è trasformata in un caso giudiziario destinato a fare scuola in materia di privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali, dopo un’istruttoria durata mesi e un provvedimento di limitazione provvisoria già emesso nel settembre del 2025, ha infatti dichiarato illecito il trattamento dei dati biometrici effettuato attraverso questo servizio, gestito dalla società Sea (Società per azioni esercizi aeroportuali).
Un archivio centralizzato senza il controllo dei passeggeri
Ciò che ha fatto cadere il sistema – e che rappresenta il nodo giuridico centrale del provvedimento – non è tanto la tecnologia in sé, quanto la modalità con cui venivano conservati i cosiddetti “template” biometrici, ovvero le mappe matematiche del volto dei viaggiatori. Il Garante ha accertato che questi dati non rimanevano in possesso esclusivo dell’utente (per esempio su uno smartphone o su una carta intelligente), ma venivano invece riversati e mantenuti in maniera centralizzata nei server aziendali di Sea. Una simile architettura, spiega l’Autorità, impedisce di fatto ai passeggeri di esercitare quel controllo esclusivo sui propri dati sensibili che invece è richiesto non solo dal Gdpr, ma anche dai più recenti pareri del Comitato europeo per la protezione dei dati (Edpb) relativamente all’uso del riconoscimento facciale in ambito aeroportuale.
Cifratura assente e tempi di conservazione eccessivi
A rendere la situazione ancora più grave agli occhi dei giudici della privacy sono intervenuti alcuni dettagli tecnici di non secondaria importanza. Durante le verifiche, è emerso che Sea non aveva adottato misure di cifratura adeguate per proteggere quei modelli biometrici, lasciandoli di fatto esposti a potenziali rischi di violazione. In aggiunta, il periodo di conservazione previsto per questi dati – fino a dodici mesi – è stato giudicato sproporzionato rispetto alla finalità del servizio, aumentando in modo significativo la vulnerabilità delle informazioni personali dei viaggiatori. Non solo: l’informativa fornita agli utenti conteneva indicazioni ritenute inesatte, un ulteriore tassello che ha contribuito a far scattare la dichiarazione di illiceità.
Lo scivolone dei varchi ibridi: dati raccolti senza consenso
C’è però un aspetto, emerso con chiarezza dalle cronache di chi ha seguito l’inchiesta, che rende questo caso particolarmente delicato sotto il profilo della tutela dei diritti individuali. Il Garante ha infatti scoperto che la società aeroportuale acquisiva le immagini del volto – sempre senza il necessario consenso – anche di quei passeggeri che, pur non avendo mai aderito volontariamente al programma FaceBoarding, transitavano attraverso i cosiddetti “varchi ibridi”. Persone che magari volevano semplicemente passare i controlli in modo tradizionale, magari per fretta o per semplice diffidenza verso la biometria, si sono trovate inconsapevolmente “inquadrate” e registrate da un sistema che non avevano mai accettato. Un comportamento, questo, che viola in modo palese il principio di base del consenso informato su cui poggia l’intera architettura della protezione dei dati europea.
In definitiva, la decisione del Garante – che segue di pochi giorni la pubblicazione di nuove linee guida da parte dell’Edpb sull’intelligenza artificiale e i dati biometrici – rappresenta un segnale molto chiaro per tutti gli scali italiani che stanno valutando soluzioni simili. La tecnologia, insomma, è ammessa, ma a patto che rispetti regole ferree: i dati devono rimanere sotto il controllo esclusivo del viaggiatore, essere criptati, conservati per il tempo strettamente necessario e mai, in nessun caso, essere prelevati all’insaputa di chi non vuole utilizzarli.




