Tfr e previdenza complementare, le Sezioni Unite: salario differito anche nel Fondo di Tesoreria

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con due pronunce depositate il 7 ottobre 2026, hanno posto fine a un contrasto giurisprudenziale che si trascinava da anni, intervenendo su due fronti distinti ma collegati: la natura delle quote di trattamento di fine rapporto destinate al Fondo di Tesoreria dell'Inps e il regime dei crediti vantati dai lavoratori nei confronti dei fondi di previdenza complementare quando l'impresa diventa insolvente.

La questione del Fondo di Tesoreria

La prima sentenza, la n. 26356, riguarda le quote di Tfr che dal 1° gennaio 2007 i datori di lavoro con almeno cinquanta dipendenti sono tenuti a versare al Fondo di Tesoreria, istituito dall'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, quando il lavoratore non abbia scelto di destinare il proprio accantonamento alla previdenza complementare. Il nodo interpretativo concerneva la qualificazione giuridica di tali somme: retribuzione differita oppure prestazione previdenziale.

La Corte ha sposato la prima tesi, osservando che la legge istitutiva del Fondo non ha modificato l'articolo 2120 del codice civile né gli elementi costitutivi dell'istituto. Il Fondo di Tesoreria, hanno precisato i giudici, è gestito dall'Inps per conto dello Stato e provvede alla liquidazione del Tfr limitatamente alle quote effettivamente versate, senza che trovi applicazione il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. Ne consegue che per le quote non trasferite permane la responsabilità del datore di lavoro, il quale resta obbligato verso il dipendente.

Le conseguenze per i lavoratori

La ricaduta pratica della pronuncia è significativa nelle procedure concorsuali. Il lavoratore conserva un credito di natura retributiva e può chiedere l'ammissione al passivo della liquidazione giudiziale del datore di lavoro per le quote maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di Tesoreria. La decisione risolve un contrasto che aveva visto contrapporsi la sentenza n. 25035 del 2023, orientata a riconoscere natura previdenziale alla prestazione erogata dal Fondo, e l'ordinanza n.

10082 del 2025, che aveva invece ribadito la natura retributiva del Tfr e la permanenza dell'obbligazione in capo al datore. Le Sezioni Unite hanno aderito a quest'ultima lettura, sottolineando che il trasferimento delle quote a un soggetto diverso dal datore non muta la natura dell'emolumento. Il Fondo di Garanzia dell'Inps continua pertanto a operare, in via complementare rispetto al Fondo di Tesoreria, per le somme rimaste non corrisposte e per le quali il rischio di insolvenza del datore resta inalterato.

Il privilegio per i contributi di previdenza complementare

La seconda sentenza, la n. 26355, affronta il trattamento concorsuale dei crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi destinati ai fondi di previdenza complementare. La Corte ha operato una distinzione tra le diverse componenti della contribuzione. Il Tfr conferito al fondo pensione e i contributi a carico del lavoratore, trattenuti dalla retribuzione ma non versati dal datore, mantengono natura retributiva e sono assistiti dal privilegio generale mobiliare previsto dall'articolo 2751 bis, numero 1, del codice civile.

Diversa è la qualificazione del contributo posto a carico del datore di lavoro, al quale le Sezioni Unite riconoscono natura previdenziale, escludendo l'applicazione del medesimo privilegio. La controversia da cui origina la pronuncia riguardava il fallimento di un'impresa edile e il credito vantato dalla Cassa Edile di Modena per contributi non versati al fondo Prevedi.

La Corte ha ritenuto che il regime del credito dipenda dalla fonte dell'obbligazione: quando la somma rappresenta una componente della retribuzione del lavoratore, il privilegio trova applicazione; quando invece si tratta di un'obbligazione contributiva autonoma del datore, il privilegio retributivo non spetta.

La posizione della Cgil

La Cgil nazionale, in una nota diffusa l'8 ottobre 2026, ha commentato favorevolmente le due pronunce, affermando che esse «rappresentano un passaggio importante per la tutela dei lavoratori» e ribadiscono che «il Tfr è salario differito e tale rimane indipendentemente dalla sua destinazione». Il sindacato ha sottolineato in particolare la valenza della sentenza n. 26355 nel riconoscere che il Tfr conferito al fondo pensione e i contributi a carico del lavoratore mantengono natura retributiva.

La Cgil ha tuttavia evidenziato un profilo critico: il contributo a carico del datore di lavoro, qualificato come previdenziale, non gode del privilegio, e su questo punto il sindacato ritiene necessario intervenire, considerando che tale contribuzione «non è una liberalità dell'impresa, ma un diritto che nasce dalla contrattazione collettiva».

La Confederazione ha infine collegato le pronunce alle nuove regole in vigore dal 1° luglio 2026, che prevedono l'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori del settore privato di prima assunzione, chiedendo maggiori garanzie e controlli affinché Tfr e contributi arrivino effettivamente alla posizione individuale del lavoratore.

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