Delitto Mattarella, la Cassazione bacchetta l’accusa: “Sull’ex prefetto Piritore solo congetture, non prove”

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Non è sufficiente dichiarare il falso per configurare un depistaggio: occorre dimostrare che quelle dichiarazioni abbiano inciso concretamente sul corso delle indagini, ostacolandole. È questo, in sintesi, il punto centrale chiarito dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione – presieduta da Ercole Aprile con relatore Paolo Di Geronimo – nelle motivazioni depositate lo scorso 9 aprile, con cui è stata annullata senza rinvio la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Filippo Piritore, ex prefetto di Isernia ed ex funzionario della Squadra mobile di Palermo, finito al centro dell’inchiesta sull’omicidio di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980.

Un principio di diritto che ridisegna il perimetro del reato

La Suprema Corte ha ribadito un principio destinato a fare giurisprudenza: il depistaggio – sia esso materiale o dichiarativo – integra un “reato di pericolo in concreto”. Tradotto: la semplice falsità delle affermazioni rese da un indagato non basta a sostenere un'accusa così grave, punita dall’articolo 375 del codice penale. Serve la “dimostrazione dell’incidenza di tali dichiarazioni rispetto a specifiche esigenze investigative”, dimostrando cioè che quelle parole abbiano frustrato o rischiato seriamente di frustrare l’attività degli inquirenti. Nel caso specifico, secondo i giudici di legittimità, questa dimostrazione è mancata del tutto, riducendo l’impianto accusatorio a una serie di “congetture” slegate da elementi oggettivi.

Il guanto scomparso e l’anomalia delle dichiarazioni

Al centro della vicenda giudiziaria, che aveva portato all’arresto dell’ex funzionario lo scorso ottobre su richiesta del procuratore Maurizio De Lucia, c’è un reperto divenuto quasi leggendario nelle cronache giudiziarie palermitane: un guanto di pelle trovato all’interno della Fiat 127 utilizzata dai killer, e poi misteriosamente sparito nel nulla. La Procura sosteneva che Piritore, sentito nel 2024 a distanza di oltre quarant’anni dai fatti, avesse fornito una versione falsa sulla sorte di quel guanto, indicando una catena di consegne mai avvenuta nella realtà per depistare le indagini. La Cassazione, tuttavia, ha osservato come il guanto fosse stato comunque “fotografato e descritto”, e come la sua esistenza fosse nota a più persone all’epoca dei fatti. Inoltre, elemento decisivo emerso a favore della difesa, Piritore aveva documentato di averlo mostrato al proprietario dell’auto rubata: un comportamento giudicato dalla Corte “non coerente con un tentativo di occultamento”.

L’errore di fondo nella ricostruzione accusatoria

I giudici della sesta sezione hanno evidenziato una vera e propria “sorte di appiattimento temporale” nell’ordinanza del Tribunale del Riesame di Palermo, che aveva confermato i domiciliari. L’accusa aveva sostanzialmente sovrapposto quanto avvenuto nel 1980 – l’epoca della presunta sparizione del reperto – alle dichiarazioni rese da Piritore nel 2024, senza però valutare adeguatamente se quelle dichiarazioni recenti potessero davvero compromettere le indagini odierne. Come riportato dalla stampa specializzata, la Corte ha ribadito che “la prova del reato non può discendere dalla mera prova della falsità delle dichiarazioni”, altrimenti si rischierebbe di trasformare ogni menzogna in un’accusa di depistaggio, snaturando la fattispecie penale. Ne consegue che l’ex prefetto, assistito dagli avvocati Gabriele Vancheri e Gianluca Tognozzi, è stato rimesso in libertà senza attendere un nuovo processo, chiudendo definitivamente la vicenda cautelare.

Meta Description: Cassazione annulla domiciliari per ex prefetto Piritore: “Solo congetture”. Per i giudici non basta dire il falso, serve la prova che le parole abbiano ostacolato le indagini.

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