Caso Almasri, la Procura chiede alla Consulta di fermare lo “scudo” per Bartolozzi

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Redazione Interno Redazione Interno   -   La Procura di Roma ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera sul caso Almasri e sulla posizione di Giusi Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Il nodo riguarda il procedimento per false informazioni al pubblico ministero nato dalle dichiarazioni rese dall’allora dirigente di via Arenula durante gli accertamenti sulla liberazione e sul rimpatrio del generale libico. Montecitorio sostiene che, per il ruolo svolto nella gestione della vicenda, anche nei suoi confronti avrebbe dovuto essere attivata la speciale procedura prevista per i reati ministeriali, con il conseguente passaggio parlamentare sull’autorizzazione a procedere.

La Camera: ebbe un ruolo diretto nelle decisioni sul generale libico

Davanti ai giudici costituzionali l’avvocato Vittorio Manes, in rappresentanza della Camera, ha descritto l’allora capo di gabinetto come una figura con un ruolo «assolutamente protagonistico», coinvolta in prima persona nelle fasi valutative e decisionali. La tesi è che gli elementi raccolti avrebbero imposto di considerare la funzionaria come possibile concorrente nei reati contestati ai componenti del governo, anziché ascoltarla come semplice persona informata sui fatti. Questa differenza processuale è decisiva: un coindagato può avvalersi delle garanzie difensive e della facoltà di non rispondere, mentre chi viene sentito come persona informata è tenuto a fornire dichiarazioni veritiere.

La difesa di Montecitorio ha richiamato anche comportamenti emersi nel procedimento, tra cui gli inviti alla massima riservatezza sulle richieste provenienti dalla Corte penale internazionale e la partecipazione alle riunioni nelle quali furono affrontati i passaggi relativi alla posizione di Osama Almasri. Da questa ricostruzione deriva l’accusa istituzionale rivolta agli uffici giudiziari: non avere iscritto la dirigente come concorrente nei reati attribuiti ai membri dell’esecutivo avrebbe impedito al Parlamento di esercitare le prerogative previste dall’articolo 96 della Costituzione. In via subordinata, la Camera ha chiesto che venga valutata un’interpretazione capace di ricomprendere anche condotte di soggetti esterni al governo quando siano funzionalmente collegate a un reato ministeriale.

La Procura: la disciplina vale per ministri e premier, non per lo staff

La Procura ha contestato questa impostazione in una memoria depositata alla Corte, senza intervenire oralmente nell’udienza pubblica. Per i magistrati romani il ricorso tenta di trasformare il conflitto tra poteri in una contestazione indiretta della valutazione compiuta dal Tribunale dei ministri, l’organo chiamato a stabilire la natura ministeriale delle condotte. L’ostacolo principale sarebbe soggettivo: la disciplina speciale può essere attivata per il presidente del Consiglio o per un ministro, mentre l’imputata apparteneva allo staff tecnico del dicastero. Estendere una prerogativa considerata eccezionale a chi non possiede quella qualifica significherebbe, nella lettura della Procura, ampliare oltre i limiti previsti il meccanismo costituzionale.

Il conflitto era già stato ammesso, ora la decisione entra nel merito

La Corte costituzionale aveva già superato una prima fase con l’ordinanza 122 del 2026, depositata il 7 luglio, dichiarando ammissibile il ricorso promosso da Montecitorio e riconoscendo la presenza dei requisiti necessari per instaurare il conflitto tra poteri. Quel passaggio non aveva però deciso chi avesse ragione nel merito: serviva soltanto a consentire l’esame della controversia. La questione ora riguarda se la mancata attivazione della procedura prevista dalla legge costituzionale sui reati ministeriali abbia effettivamente leso le attribuzioni della Camera oppure se gli uffici giudiziari abbiano agito correttamente mantenendo separato il procedimento per le dichiarazioni rese ai pm.

Il procedimento penale ordinario nei confronti dell’ex dirigente è sospeso in attesa della pronuncia costituzionale. Nel fascicolo originario relativo alla liberazione e al rimpatrio del cittadino libico erano stati contestati ai componenti del governo i reati di rifiuto di atti d’ufficio, favoreggiamento personale e peculato; il relativo iter si era poi fermato dopo il diniego dell’autorizzazione parlamentare. Per la posizione dell’ex capo di gabinetto, invece, il Tribunale dei ministri aveva escluso la presenza di indizi sufficienti di correità e trasmesso gli atti alla magistratura ordinaria per la diversa ipotesi relativa alle dichiarazioni rese durante le sommarie informazioni.

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