Bonus casa 36% e 50%, le regole del 2026 tra conferme e adempimenti più complessi per la dichiarazione dei redditi
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Redazione Economia
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Il quadro delle agevolazioni per chi ristruttura casa nel 2026 presenta, sulla carta, una struttura ormai consolidata che distingue in modo netto tra prima casa e altri immobili, ma è nella gestione pratica degli adempimenti, specialmente per i condomini, che si annidano le maggiori insidie. La Legge di Bilancio per il 2026 ha sostanzialmente confermato l'impianto già in vigore l'anno precedente, bloccando il previsto decremento delle aliquote e offrendo così un orizzonte temporale più certo per chi deve pianificare interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il meccanismo, nella sua essenza, è lineare: si applica una detrazione del 50% per le spese sostenute dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento, come l'usufrutto o l'uso, per lavori eseguiti sull'abitazione principale; per tutti gli altri interventi, che riguardino seconde case, immobili locati o comunque non adibiti a dimora abituale del contribuente che sostiene la spesa, l'aliquota scende al 36%, con un tetto di spesa che rimane fissato a 96.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, se per il singolo proprietario di una villetta la distinzione può apparire scontata, per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un condominio la questione si fa più spinosa. Con l'avvio della stagione dichiarativa che confluirà nel modello 730/2026, gli amministratori di condominio si trovano a dover gestire una comunicazione all'Agenzia delle Entrate più articolata, un vero e proprio "doppio binario" che impone di distinguere, spesa per spesa, non solo la natura dell'intervento ma anche la posizione soggettiva del singolo condomino. La novità più rilevante, in fase sperimentale per quest'anno, risiede nella richiesta di due dati aggiuntivi: una classificazione più dettagliata del soggetto che ha sostenuto la spesa, che varia dal proprietario al nudo proprietario, dal titolare di un diritto reale al familiare convivente, e un indicatore, sebbene facoltativo, sulla destinazione dell'immobile, ovvero se si tratti o meno dell'abitazione principale.
Questa maggiore granularità informativa, se da un lato promette dichiarazioni più precise e personalizzate, dall'altro rischia di tradursi in un onere non indifferente per gli amministratori, chiamati a raccogliere dati certi in un contesto dove la comunicazione con i condomini non è sempre fluida. La facoltatività del dato sull'abitazione principale, in particolare, apre uno scenario paradossale: se l'amministratore non dispone dell'informazione e omette di inserirla, il 730 precompilato che l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente potrebbe risultare incompleto, costringendo quest'ultimo a una verifica e a una correzione manuale per non vedersi applicata l'aliquota meno favorevole. Un passaggio, questo, che richiederà attenzione e che potrebbe generare un contenzioso indiretto, con il contribuente costretto a vigilare sulla correttezza dei dati trasmessi dal proprio amministratore.




