Fisco, il conto corrente nel mirino: arriva la raffica di pignoramenti in 60 giorni
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Redazione Economia
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Non c’è tregua per i contribuenti con il portafoglio in affanno, né tanto meno per chi sperava che il mare magnum dei ruoli esattoriali potesse restare in qualche modo sommerso. L’Agenzia delle entrate-Riscossione (Ader) ha infatti impresso una brusca accelerazione alle procedure di recupero crediti, mettendo a segno un’offensiva massiccia che prende di mira direttamente le liquidità depositate negli istituti di credito. Dopo mesi di annunci e di rodaggio tecnico, è partita la trasmissione di migliaia di atti di pignoramento presso terzi, con un ordine categorico rivolto alle banche: versare le somme dovute entro il perentorio termine di sessanta giorni. Questa stretta, lungi dall’essere un semplice richiamo, trasforma radicalmente i rischi per il debitore, considerato che il blocco dell’account – come chiarito da recenti interventi della giurisprudenza – non si limita a fotografare il saldo al momento della notifica, ma si estende a tutte le giacenze attive maturate durante l’intero lasso di tempo concesso per la deliberazione.
La portata di questa manovra – che affonda le sue radici nelle disposizioni della Legge di Bilancio 2026 – risiede però in un elemento ben più pervasivo della semplice tempistica: la qualità dei dati a disposizione del fisco. Fino a ieri, l’agente della riscossione procedeva spesso alla cieca, ma oggi la situazione è drasticamente mutata. Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, datato 22 maggio 2026, ha sancito l’avvio dello scambio strutturato delle informazioni relative alla fatturazione elettronica. In pratica, l’Ader può ora accedere ai dati aggregati riguardanti la somma dei corrispettivi delle fatture emesse dai debitori iscritti a ruolo – e dai loro coobbligati – nei confronti di uno stesso soggetto acquirente. L’operazione, che riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei sei mesi antecedenti, permette di individuare con precisione chirurgica i “terzi” (clienti o committenti) che vantano un debito nei confronti del contribuente moroso.
Pignoramenti mirati e l’effetto delle fatture elettroniche
Conoscere l’identità dei principali creditori del debitore è la vera svolta epocale in questo nuovo scenario. Se un’impresa non paga le tasse ma continua a emettere regolarmente fatture ai suoi clienti, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può intercettare quei flussi di cassa alla fonte, notificando il pignoramento direttamente alla banca del cliente o al cliente stesso prima ancora che il bonifico venga accreditato sul conto del debitore principale. Si tratta di un salto di qualità che abbandona la logica del “colpo nel mucchio” per abbracciare quella della riscossione “data-driven” (guidata dai dati), dove le fatture elettroniche si trasformano da semplice adempimento burocratico a mappa del tesoro per l’erario. Il nuovo sistema, inoltre, non si ferma di fronte a un conto scoperto o in rosso: la Cassazione ha già stabilito che l’atto di pignoramento conserva la sua efficacia anche se l’assegno circolare non trova fondi nell’immediato, catturando automaticamente qualsiasi futura entrata – dallo stipendio alla ricarica – che dovesse affluire sul conto nei fatidici due mesi successivi.
La mappa della riscossione coattiva e le reazioni sui territori
L’impatto di questa campagna non è distribuito in modo uniforme sullo Stivale, ma si concentra con particolare virulenza in tre regioni chiave che, storicamente, rappresentano il cuore pulsante dell’economia nazionale nonché i territori con il maggior tasso di litigiosità fiscale. Lazio, Lombardia e Campania sono infatti le aree che assorbono da sole la metà dei circa centomila atti di pignoramento programmati per l’anno in corso. Per i contribuenti finiti nel mirino, le strade percorribili per evitare lo svuotamento coatto del conto sono essenzialmente due, e richiedono tempistiche rigorose: saldare l’intero debito in un’unica soluzione o attivare tempestivamente una procedura di rateizzazione. Se l’importo non supera i 120mila euro, la dilazione si ottiene in via telematica con relativa semplicità; la vera difficoltà emerge per le esposizioni superiori a questa soglia, laddove il debitore deve dimostrare in maniera oggettiva di versare in una temporanea difficoltà economico-finanziaria, sulla base di parametri certificati come l’ISEE per le persone fisiche o indici di liquidità per le società.
Le ricadute operative sugli istituti di credito
Il meccanismo dell’ordine di pagamento in sessanta giorni impone un onere procedurale notevole anche agli istituti bancari, che si trovano a dover gestire un accumulo coatto di liquidità senza poterle mettere a disposizione del correntista. Durante questo spatium deliberandi, la banca non può fare altro che attendere la scadenza del termine per riversare poi all’Agenzia quanto raccolto, fino a concorrenza del debito iscritto a ruolo. Scaduti i sessanta giorni, se il credito risulta estinto, il conto viene sbloccato e torna pienamente operativo. Se invece il debito residuo persiste – magari perché i flussi in entrata durante il blocco non sono stati sufficienti a coprire l’intera cartella – l’Agenzia potrà riproporre l’azione esecutiva in futuro o avvalersi di altri strumenti coattivi come il fermo amministrativo dei beni mobili. La novità più incisiva, insomma, non è tanto la velocità del prelievo, quanto la certezza dello stesso: dove un tempo il fisco brancolava nel buio dei redditi sconosciuti, oggi cammina guidato dal faro potentissimo delle transazioni digitali tracciabili.




