Decreto iperammortamento 2026, la data di fine lavori è l’ago della bilancia per le imprese

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L’attesa è finita, almeno sulla carta. MIMIT e MEF hanno infatti posto la loro firma sul decreto attuativo che dà al nuovo iperammortamento, quel meccanismo di incentivo agli investimenti – voluto dalla Legge di Bilancio 2026 – che le imprese attendevano ormai da cinque mesi. Tuttavia, come spesso accade nella complicata giungla degli adempimenti fiscali italiani, la pubblicazione del provvedimento, se da un lato sblocca l’accesso alla misura, dall’altro getta le basi per un vero e proprio labirinto burocratico. La posta in gioco è alta, e lo si capisce subito soffermandosi su un dettaglio tecnico che diventa cruciale: la differenza tra la “data di fine lavori” e la “data di completamento degli investimenti”. Un errore nella loro individuazione, ve lo assicuro, può far saltare tutto il beneficio.

Per orientarsi in questa nuova tranche del Piano Transizione 5.0, occorre partire proprio dalla definizione che il decreto attuativo – ora in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – dà di queste due scadenze fondamentali. Attenzione, però: non si tratta dello stesso momento. La “data di fine lavori”, secondo il testo del decreto, corrisponde a un momento fisico e concreto, ovvero quando i macchinari e i dispositivi elettromeccanici risultano effettivamente installati. Lo stesso principio vale per le opere civili legate agli impianti di energia rinnovabile, che devono essere ultimate secondo il progetto autorizzato.

Quando scatta la data di completamento e il rischio degli scostamenti

Discorso diverso, e qui sta la vera insidia, per la “data di completamento degli investimenti”. Quest’ultima, a differenza della precedente che guarda all’installazione fisica, guarda al momento in cui gli investimenti in beni materiali e immateriali sono effettivamente “effettuati” secondo le regole fiscali generali che trovate all’articolo 109 del TUIR. Semplificando al massimo, mentre l’impianto fotovoltaico finito è una cosa, la data in cui si perfeziona l’acquisto o la connessione contabile – in base ai principi della competenza – potrebbe slittare o addirittura anticipare.

La confusione tra queste due date non è un dettaglio da addetti ai lavori, ma diventa un elemento decisivo per evitare una decadenza totale o parziale dall’agevolazione. Se un’impresa dichiara il completamento degli investimenti basandosi sulla fine dei lavori, ma per il fisco la data rilevante è un’altra – per esempio quella di consegna del bene o di ultimazione della prestazione – i conteggi per la maggiorazione del costo (che ricordiamo arriva fino al 180% per i primi 2,5 milioni) rischiano di essere errati. Vista la mole di documenti richiesti, che tra comunicazioni periodiche, rendicontazioni annuali e invii telematici al GSE supera abbondantemente le cinque tranche, la precisione diventa ossessione.

Comunicazioni al GSE e la documentazione da conservare

Per avere un quadro completo della procedura, bisogna considerare che i riflettori sono puntati sulla piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici. Lì, l’azienda dovrà depositare – oltre alla comunicazione preventiva e alla conferma con acconto del 20% – anche una dettagliata comunicazione di completamento entro il fatidico 15 novembre 2028. Attenzione poi a un altro aspetto che spesso viene sottovalutato: la documentazione a corredo. Per gli investimenti sopra una certa soglia, non si scappa: serve la perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o un perito industriale. Per chi non avesse dimestichezza con i sigilli, parliamo di un elaborato che non solo certifica l’interconnessione dei beni, ma ne attesta le caratteristiche tecniche anche in relazione ai requisiti energetici per l’autoconsumo.

A questa si aggiunge poi la certificazione contabile firmata da un revisore legale. Il messaggio che arriva dai ministeri è chiaro: lo Stato è disposto a sostenere la transizione tecnologica e digitale delle fabbriche italiane, ma intende farlo con il contagocce e sotto la lente di ingrandimento. Se durante i controlli emergono irregolarità, oppure se l’azienda non è in grado di esibire la documentazione – magari per aver confuso la fine dei lavori con la data di effettuazione – il GSE è autorizzato a comunicare l’indebita fruizione all’Agenzia delle Entrate, che provvederà senza troppi complimenti al recupero dell’intero credito.

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