Caf e professionisti, via libera all’acquisizione massiva delle Cu 2026 (e intanto scatta la corsa al 30 aprile)

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Il conto alla rovescia per i professionisti e gli intermediari delegati si è fatto più serrato. A pochi giorni dallo spirare del nuovo termine – fissato per il 30 aprile, lo ricordiamo, in deroga alla tradizionale scadenza del 31 marzo – l’Agenzia delle Entrate ha messo a segno un doppio intervento normativo che modifica le carte in tavola per la gestione degli adempimenti fiscali. Da un lato, con il provvedimento n. 121321 del 20 aprile, si è deciso di potenziare la macchina operativa degli studi di consulenza; dall’altro, la pubblicazione del provvedimento n. 123160 ha cristallizzato i punteggi Isa (Indici Sintetici di Affidabilità) che, a partire dal periodo d’imposta 2025, garantiranno l’accesso al regime premiale.

Più poteri agli intermediari per l’acquisizione massiva dei dati

La stretta collaborazione tra fisco e contribuenti passa anche attraverso la digitalizzazione dei flussi informativi. In questo contesto si inserisce la decisione dell’Amministrazione finanziaria di estendere il periodo sperimentale già avviato lo scorso ottobre, che riguarda la richiesta e l’acquisizione – anche in modalità massiva – dei dati delle Certificazioni Uniche 2026 (riferite all’anno d’imposta 2025). In pratica, i Centri di Assistenza Fiscale (Caf), i professionisti abilitati e gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica potranno accedere in blocco alle informazioni fiscali dei contribuenti per i quali risultano già delegati alla consultazione del cassetto fiscale. Questa operazione, disciplinata tecnicamente dagli allegati A e B del nuovo provvedimento, amplia di fatto i contenuti conoscitivi a disposizione degli studi professionali, riducendo i margini di errore nella gestione delle dichiarazioni. Non è stata ancora resa nota la data esatta a partire dalla quale i sistemi saranno effettivamente operativi per questo specifico scambio massivo; l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che un avviso pubblico fornirà i dettagli operativi nelle prossime ore.

La nuova scadenza del 30 aprile: cosa cambia per autonomi e professionisti

Mentre gli studi si attrezzano per i nuovi flussi di dati, chi ha partita Iva deve fare i conti con il calendario. Per i redditi di lavoro autonomo abituale – si pensi a ingegneri, avvocati o commercialisti – e per chi percepisce provvigioni da rapporti di agenzia, mediazione o procacciamento d’affari (prestazioni non occasionali), la trasmissione telematica del modello ordinario scade il 30 aprile. Fino all’anno scorso, il termine era fissato al 31 marzo, ma lo slittamento è stato confermato in via stabile dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 81 del 2025. Attenzione, però, a non confondere i piani: il 16 marzo è invece scaduto il vecchio termine per l’invio delle Cu relative ai lavoratori dipendenti e ai redditi diversi (come le locazioni brevi), nonché per la consegna al percettore delle somme dell’apposita certificazione sintetica. Chi cerca un’ultima finestra utile per redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata ha tempo fino al 31 ottobre (data che, cadendo di sabato, slitta tecnicamente al 2 novembre).

I punteggi Isa per il regime premiale (che vale anche per il futuro)

A completare il quadro delle novità di fine aprile arriva il provvedimento n. 123160, pubblicato ieri dall’Agenzia, che definisce a regime i livelli di affidabilità fiscale necessari per accedere ai benefici premiali. Rispetto allo scorso anno, la soglia di accesso ai vari scaglioni di vantaggi rimane invariata, con un dettaglio non secondario: le stesse regole, come specificato nel testo, varranno anche per i periodi d’imposta successivi al 2025, in attesa di eventuali correttivi. Per ottenere l’esonero dal visto di conformità per le compensazioni dei crediti fiscali – uno dei benefit più ambiti – chi ha un punteggio pieno pari o superiore a 9 potrà muoversi senza vincoli fino a 70.000 euro per l’Iva e 50.000 per le imposte dirette. Per chi si ferma tra 8 e 9 (o ha una media biennale di almeno 8,5), i tetti si abbassano rispettivamente a 50.000 e 20.000 euro.

Il meccanismo premia anche la continuità virtuosa: per i contribuenti con punteggio pari o superiore a 8, scatta una riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento. Salendo a 8,5 (o media di 9), si viene esclusi dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (il cosiddetto accertamento analitico-induttivo). Chi raggiunge e mantiene il 9 ottiene invece l’esclusione dalla disciplina delle società non operative e dal redditometro, purché il reddito accertabile non superi di due terzi quello dichiarato. Al contrario, sul fronte dei controlli, il provvedimento ribadisce che un punteggio pari o inferiore a 6 costituirà un campanello d’allarme per le strategie di analisi del rischio dell’Agenzia e della Guardia di Finanza.

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