Fisco, via libera allo scarico massivo delle Cu 2026 e conferma dei punteggi Isa per il regime premiale
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Redazione Economia
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L’Agenzia delle Entrate, con un doppio intervento normativo pubblicato nella giornata di ieri, ha definito due pilastri fondamentali della manovra dichiarativa in vista del prossimo periodo d’imposta, andando a incidere tanto sulle procedure tecniche degli intermediari quanto sui criteri sostanziali di valutazione della affidabilità fiscale. Da un lato, il provvedimento n. 121321 – datato 20 aprile – estende ufficialmente anche alle Certificazioni Uniche 2026 (quelle che riguardano i redditi del 2025) il periodo sperimentale che già aveva introdotto, alla fine dello scorso anno, la possibilità di un loro scarico in modalità massiva da parte dei soggetti abilitati. Dall’altro lato, il successivo provvedimento n. 123160 ha messo a regime i punteggi legati agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), confermando – senza stravolgimenti rispetto all’impostazione dell’anno precedente – le soglie di accesso ai benefici premiali per chi dichiara redditi d’impresa o di lavoro autonomo.
L’accesso senza limiti per i professionisti delegati al cassetto fiscale
La vera novità sul fronte operativo, per i commercialisti, i consulenti del lavoro e i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), risiede nella stabilizzazione sperimentale del meccanismo di acquisizione massiva delle CU. In sostanza, gli intermediari che risultano regolarmente delegati alla consultazione del Cassetto Fiscale dei propri assistiti – un requisito, questo, che rimane dirimente e tassativo – potranno richiedere e ricevere in un unico flusso dati tutte le certificazioni dei clienti, senza doverle estrarre una per una. Il provvedimento, che dà attuazione alle previsioni di semplificazione contenute nell’articolo 23 del decreto legislativo n. 1 del 2024, allarga così la sperimentazione avviata nel 2025 proprio nella finestra temporale più calda per la raccolta dei dati, anche se sarà un successivo avviso sul sito dell’Agenzia a comunicare la data esatta di attivazione effettiva del servizio di richiesta. Resta inteso, come chiarito nelle specifiche tecniche (allegati A e B al provvedimento), che l’acquisizione dei dati non avviene in assenza di controllo; per ogni accesso massivo, il contribuente riceverà una notifica tramite l’app IO, mantenendo così piena trasparenza su chi ha visualizzato le sue certificazioni.
Scadenze differenziate e il nodo del 30 aprile per autonomi e provvigioni
Mentre gli intermediari si preparano a gestire i flussi massivi, i sostituti d’imposta devono fare i conti con un calendario fiscale che presenta ancora due binari distinti per l’invio telematico delle Cu. Se per i redditi di lavoro dipendente e per i redditi assimilati il termine ultimo per la trasmissione all’Agenzia resta fissato al 16 marzo (con la proroga al 31 ottobre solo per le certificazioni che contengono redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata), per una categoria specifica di redditi la scadenza slitta invece al 30 aprile 2026. Rientrano in questa seconda finestra temporale, come ribadito dalla normativa, i redditi derivanti da lavoro autonomo abituale rientrante nell’esercizio di arti e professioni, nonché le provvigioni riscosse per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. Si tratta di una differenziazione non nuova – era stata introdotta già dal D.Lgs. n. 81 del 2025 – ma che proprio nel 2026 trova la sua prima applicazione su larga scala, richiedendo una attenzione maniacale da parte degli uffici paghe per evitare di incorrere in sanzioni per ritardi.
Punteggi Isa invariati: i paletti per il super premio
Parallelamente alle novità sulle procedure di scarico, l’Agenzia ha blindato i criteri di valutazione per il regime premiale legato agli ISA. Il provvedimento n. 123160, infatti, individua con precisione i livelli di affidabilità fiscale che consentono l’accesso ai benefici, applicabili a partire dal periodo d’imposta 2025 (e, come specificato, anche per i periodi successivi). La struttura rimane invariata: chi raggiunge un punteggio almeno pari a 9 può godere del massimo dei benefici, che includono l’esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti Iva fino a 70mila euro annui e per le imposte dirette (Irpef/Ires) fino a 50mila euro, nonché l’esonero dalla garanzia per i rimborsi Iva entro i 70mila euro. Scendendo un gradino, per i contribuenti che si collocano in una fascia compresa tra l’8 e il 9 (cioè punteggio almeno pari a 8 ma inferiore a 9), i benefici vengono riconosciuti ma con una riduzione dei massimali: i limiti per le compensazioni Iva scendono a 50mila euro, mentre quelli per le imposte dirette si attestano a 20mila euro. Sono inoltre confermati i vantaggi correlati alla riduzione dei termini di accertamento (accessibili con un punteggio pari almeno a 8) e l’esclusione dall’applicazione delle norme sulle società non operative o dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, che invece richiedono uno standard più elevato, pari a 8,5 per le seconde e a 9 per le prime.
La media biennale e le regole per le attività miste
Il provvedimento introduce anche un meccanismo di continuità dell’affidabilità, prevedendo che molti di questi benefici possano essere fruiti non solo in base al punteggio dell’anno d’imposta corrente, ma anche facendo riferimento alla media semplice dei punteggi Isa calcolati su due periodi d’imposta consecutivi. Una disposizione, questa, che tutela i contribuenti caratterizzati da una volatilità fisiologica dei ricavi, purché mantengano un comportamento fiscalmente virtuoso nel medio periodo. Attenzione, però, al caso dei soggetti che esercitano contestualmente attività d’impresa e lavoro autonomo: in questa evenienza, l’accesso al regime premiale non è automatico. Il provvedimento chiarisce che devono essere applicati gli Isa relativi a entrambe le categorie reddituali e, soprattutto, che ciascun indice deve raggiungere autonomamente la soglia minima prevista per il beneficio richiesto. Non basta, insomma, essere affidabili solo in un ramo dell’attività; la compliance deve essere trasversale e uniforme, pena l’esclusione dai vantaggi premiali.




