Arresto cardiaco dopo vaccino Covid, tribunale di Rimini riconosce l’indennizzo a un 51enne

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Redazione Salute Redazione Salute   -   L’esito di una battaglia legale avviata da un cittadino romagnolo, che si è conclusa nei giorni scorsi con una pronuncia destinata ad alimentare il dibattito in materia di responsabilità vaccinale, ha visto il tribunale di Rimini riconoscere il diritto all’indennizzo per un uomo oggi cinquantunenne.

La vicenda giudiziaria, che affonda le radici in un grave episodio di salute pubblica verificatosi nel giugno del 2022, ha portato il giudice del lavoro Lucio Ardigò ad accogliere le ragioni del ricorrente, il quale aveva subito un arresto cardiaco con fibrillazione ventricolare mentre si trovava in strada, un evento che i medici hanno successivamente collegato a una reazione avversa rara ma gravissima conseguente alla somministrazione del vaccino anti Covid.

La vicenda clinica e l’impianto del defibrillatore

Nel corso del 2021 e nei primi mesi del 2022, l’uomo aveva regolarmente effettuato il ciclo vaccinale con tre dosi del siero Pfizer, come milioni di italiani; tuttavia, a distanza di pochi mesi dall’ultima inoculazione, le sue condizioni di salute sono precipitate in modo repentino e inaspettato.

L’arresto cardiaco, che lo ha colto improvvisamente in uno spazio pubblico, ha reso necessario un intervento d’urgenza e ha portato i sanitari a diagnosticare una miocardite asintomatica, evolutasi in cardiomiopatia dilatativa, una patologia strutturale che ha compromesso in modo irreversibile la funzionalità del muscolo cardiaco.

Per scongiurare il rischio di nuovi episodi potenzialmente letali, l’équipe medica ha optato per l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo, un dispositivo che il paziente dovrà conservare per il resto della vita, affiancato da una terapia farmacologica continuativa che lo costringe a un regime di controlli periodici e a profonde limitazioni nelle attività quotidiane.

La perizia tecnica e il nesso di causalità

Nel corso del processo, il tribunale si è avvalso di una consulenza tecnica d’ufficio affidata a un perito, il quale ha esaminato la documentazione clinica e la sequenza temporale degli eventi, giungendo a una conclusione netta: sussiste una "probabilità apprezzabile" che il vaccino a mRNA, somministrato in tre dosi, abbia innescato il processo infiammatorio a carico del miocardio.

Sebbene la comunità scientifica abbia ampiamente dimostrato il rapporto beneficio-rischio favorevole dei vaccini, il caso specifico ha evidenziato come, in talune circostanze eccezionali, possano verificarsi effetti collaterali gravi, e in questo frangente il giudice ha ritenuto sufficiente il grado di verosimiglianza scientifica emerso dalla perizia per riconoscere la risarcibilità del danno biologico e patrimoniale subito dal ricorrente.

La decisione del giudice e i risvolti giudiziari

Sulla scorta di queste risultanze, il giudice Lucio Ardigò ha accolto la domanda del cinquantunenne, riconoscendogli il diritto all’indennizzo previsto dalla legge 210 del 1992, una norma che disciplina il risarcimento per le persone che abbiano riportato danni irreversibili a seguito di vaccinazioni obbligatorie o raccomandate.

La sentenza, che si inserisce in un quadro giurisprudenziale ancora in via di definizione, ha quindi stabilito che la grave invalidità contratta dall’uomo, la quale lo costringe a convivere con un defibrillatore e a sottoporsi a cure farmacologiche perenne, sia da ascrivere causalmente alla profilassi anti-Covid, senza che ciò comporti un giudizio generalizzato sulla bontà o meno della campagna vaccinale.

L’esito del processo rappresenta un precedente rilevante per tutti quei casi di miocardite o pericardite insorti dopo l’immunizzazione, e getta una luce particolare sulle difficoltà interpretative che i tribunali sono chiamati ad affrontare quando devono valutare il nesso di causalità tra un farmaco e un evento avverso raro.

La decisione, che è destinata a rimanere agli atti della cronaca giudiziaria, si fonda strettamente sulle prove documentali e sulla coerenza del quadro clinico, evitando di scivolare in valutazioni di merito sull’efficacia generale dei vaccini e limitandosi a riconoscere la singolarità del caso concreto.

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