Un documento talmente falso da non ingannare nessuno: il giudice archivia il caso

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Si è presentato allo sportello di un ufficio postale di Bolzano con l’intenzione di aprire un conto corrente, ma la carta d’identità che ha consegnato all’impiegato – un tesserino di plastica dalla fattura così scadente da risultare quasi grottesca – era un falso così grossolano da non poter trarre in inganno neppure l’osservatore più distratto. Il protagonista della vicenda, un cittadino straniero di trent’anni, è stato denunciato per uso di atto falso, salvo poi vedere il tribunale altoatesino disporre l’archiviazione del procedimento a suo carico. Il giudice, infatti, ha ritenuto che quel documento, privo delle più elementari caratteristiche di verosimiglianza, non avrebbe potuto concretamente indurre nessuno a scambiarlo per autentico.

Un particolare che ha tradito il contraffattore: il bilinguismo mancante

A finire sotto la lente d’ingrandimento non è stata soltanto la qualità miserabile del materiale – una plastica sottile e mal stampata, evidentemente lontana dagli standard dei veri documenti d’identità – ma soprattutto un dettaglio normativo che in provincia di Bolzano assume un valore dirimente. Nei documenti rilasciati dai comuni altoatesini, come nel caso del comune indicato sulla tessera, vige l’obbligo del bilinguismo: ogni annotazione deve comparire sia in italiano sia in tedesco. Ebbene, su quel tesserino contraffatto le scritte in tedesco brillavano per la loro assenza. L’impiegato allo sportello, notata subito l’anomalia, ha allertato la polizia senza alcuna esitazione.

La difesa dell’imputato e la provenienza del falso

L’uomo, ascoltato in aula, ha fornito una versione lineare dei fatti: ha raccontato di aver acquistato quella carta d’identità in provincia di Napoli, spinto dalla necessità – o almeno così ha dichiarato – di dotarsi di un documento per aprire un conto corrente postale. Non ha mai sostenuto che si trattasse di un originale, né ha tentato di aggiustare il tiro quando l’impiegato ha mostrato perplessità. Anzi, la sua stessa ammissione sull’acquisto del falso – un elemento che in altri contesti lo avrebbe esposto a una condanna – è stata valutata dal giudice come un ulteriore indizio della scarsa pericolosità della condotta.

Perché il giudice ha parlato di “non reato”

Il ragionamento che ha portato all’archiviazione si fonda su un principio quasi letterale: affinché si configuri il reato di uso di atto falso, il documento deve essere oggettivamente idoneo a trarre in inganno una persona di normale diligenza. In questo caso – ha argomentato il tribunale – il falso era talmente elementare, realizzato con mezzi così improbabili e privo persino delle più ovvie caratteristiche formali (come il bilinguismo), che nessun impiegato, per quanto distratto, avrebbe mai potuto scambiarlo per una vera carta d’identità. Il magistrato ha quindi disposto l’archiviazione, equiparando di fatto l’episodio a chi tentasse di pagare con banconote del Monopoly: un tentativo destinato al fallimento ancor prima di cominciare. L’uomo, di conseguenza, non è stato né condannato né assolto nel merito: il caso è stato semplicemente chiuso perché il fatto, secondo il giudice, non costituisce reato.

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