La moglie non può usare il seme congelato del marito morto: la sentenza a Firenze

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Redazione Interno Redazione Interno   -   La Corte d’appello di Firenze ha confermato il divieto per una donna di utilizzare il seme crioconservato del coniuge deceduto, archiviando così il ricorso contro la sentenza di primo grado che già nel 2021 aveva opposto un netto rifiuto alla richiesta. La motivazione dei giudici, che riprende l’orientamento consolidato in materia, si fonda sull’assoluta indisponibilità della tecnica di procreazione medicalmente assistita quando non siano in vita entrambi i soggetti coinvolti nel progetto procreativo. L’uomo, prima di sottoporsi a pesanti terapie oncologiche che avrebbero potuto minarne la sopravvivenza o, quantomeno, la fertilità, aveva voluto depositare il proprio campione biologico in una struttura fiorentina, un atto di precauzione che oggi, però, non trova spazio nell’interpretazione giurisprudenziale vigente.

La misura estrema disposta dal tribunale

Per stroncare sul nascere qualsiasi tentativo di eludere la normativa italiana, i magistrati della seconda sezione civile – Giovanni Sgambati, Leonardo Scionti e Chiara Ermini – hanno disposto, in via cautelare, la distruzione materiale della provetta. Una misura drastica, quest’ultima, adottata specificamente per impedire che il prezioso materiale genetico potesse diventare, in un secondo momento, oggetto di un trasferimento verso Paesi dove la fecondazione post mortem è invece consentita dalla legge. La decisione, che chiude ogni spiraglio alla donna, sembra tracciare un solco netto, almeno in questa fase processuale, attorno a una questione che tocca corde profondamente intime e che spesso approda in aula dopo aver percorso strade dolorose.

Il quadro giuridico della fecondazione post mortem

La vicenda, al di là del suo drammatico contenuto umano, ripropone un annoso dibattito giuridico ed etico, quello relativo ai limiti e alle finalità della procreazione medicalmente assistita. La legge italiana, com’è noto, non contempla la possibilità di ricorrere a tecniche di fecondazione dopo la morte di uno dei componenti della coppia, principio che i giudici fiorentini hanno applicato in maniera rigorosa, senza lasciare adito a eccezioni. La volontà del donatore, per quanto manifestata in vita e in un contesto di piena consapevolezza delle proprie condizioni di salute, viene considerata insufficiente a sovvertire il dettato normativo, il quale presuppone, per l’accesso alle cure, una coppia vivente e una genitorialità da realizzarsi in presenza di entrambi.

Un percorso giudiziario non ancora concluso

Questa sentenza, per quanto definitiva nel merito a questo livello del giudizio, non rappresenta probabilmente l’ultimo atto di una storia personale e legale tanto complessa. La strada per un eventuale ricorso in Cassazione, infatti, appare quasi obbligata, considerando l’importanza dei princìpi in ballo e il contrasto, a volte stridente, tra il desiderio di genitorialità e le rigide maglie della legge. È una di quelle situazioni in cui la cronaca nera, trattata con il dovuto rispetto per le persone coinvolte e senza scadere in particolari superflui, si intreccia con le aule dei tribunali, costringendo la giurisprudenza a confrontarsi con le evoluzioni della scienza e con le sofferenze individuali, mentre altrove, persino in contesti imprenditoriali come quello del fondatore di Telegram, si teorizzano scenari futuristici su eredità e figli concepiti in vitro.

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