Contributi covid e perdite fiscali, il Mef chiarisce: non influiscono sul riporto

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Con un atto di indirizzo firmato il 22 dicembre 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha posto fine a un'annosa querelle interpretativa, fornendo istruzioni chiare che scagionano le imprese da contestazioni in materia di riporto delle perdite. La questione, che aveva già visto numerosi accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, riguardava proprio la correttezza del calcolo delle perdite fiscali riportabili negli anni successivi alla pandemia, laddove le aziende avessero beneficiato dei sostegni governativi. Il testo, che reca la firma del Vice Ministro Maurizio Leo e del Direttore del Dipartimento delle Finanze Giovanni Spalletta, ha di fatto sancito lo stop a ulteriori controlli su questo fronte, risolvendo una criticità che, soprattutto per settori come quello della ristorazione e dei pubblici esercizi, rischiava di tradursi in aggravanti di natura fiscale dopo le già pesanti sofferenze patite durante i lockdown.

La natura giuridica dei contributi

Il cuore della disposizione ministeriale risiede nella puntuale qualificazione giuridica dei sussidi erogati per far fronte all’emergenza sanitaria. Il Mef specifica, senza lasciare spazio ad ambiguità, che tali contributi – inclusi quelli erogati attraverso il meccanismo dei crediti d’imposta – non possono essere considerati né “proventi esenti” né “proventi esclusi” dal reddito d’impresa. La loro natura, come si evince dalle norme originarie, è ben diversa: si tratta di somme che “non concorrono” affatto alla formazione del reddito fiscale, non rilevano ai fini dell’Irap e, elemento di fondamentale importanza, non devono entrare nel calcolo del cosiddetto pro-rata generale e di quello specifico per gli interessi passivi, disciplinati dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Una precisazione non meramente formale, bensì operativa, che incide direttamente sui bilanci e sulle dichiarazioni dei contribuenti.

Le implicazioni per il riporto delle perdite

La conseguenza pratica, spesso oggetto di contenzioso, riguarda il meccanismo del riporto delle perdite ai sensi dell’articolo 84 del TUIR. Diverse aziende, infatti, avevano computato le perdite degli anni pandemici senza depurarle dell’importo dei contributi ricevuti, procedura che l’Agenzia delle Entrate aveva in alcuni casi contestato. L’atto di indirizzo del Ministero interviene proprio su questo punto, stabilendo che quei proventi, poiché estranei alla formazione del reddito, non incidono minimamente sulla determinazione dell’ammontare delle perdite fiscali che è possibile riportare agli esercizi successivi. Di contro, il documento ricorda come, in coerenza con questo principio, siano comunque deducibili le spese e gli altri componenti negativi direttamente collegati alla gestione che ha generato quei contributi, garantendo una simmetria di trattamento che evita disparità.

Un intervento di chiarezza nell’interesse delle imprese

L’iniziativa del Ministero dell’Economia si configura, dunque, come un intervento volto a fornire stabilità e certezza del diritto dopo un periodo di grande difficoltà per il tessuto produttivo nazionale. L’obiettivo dichiarato è quello di risolvere le situazioni di incertezza legate a quelle agevolazioni per le quali non esisteva una disciplina specifica e puntuale in materia di riporto perdite, evitando che le aziende, già provate dalla crisi, dovessero affrontare ulteriori oneri ispettivi e contenziosi. Una scelta che, mentre definisce i contorni applicativi della normativa fiscale, sembra voler tradurre in atti concreti una volontà politica di sostegno all’impresa, eliminando un fronte di potenziale conflitto con l’amministrazione finanziaria e permettendo agli operatori economici di programmare con maggiore serenità il futuro.

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