Il ministero chiarisce: i contributi Covid non toccano il riporto delle perdite
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Redazione Economia
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Con un atto di indirizzo reso pubblico alla vigilia delle festività, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha posto un punto fermo, atteso da molti, su una questione tecnica ma di grande rilevanza per le imprese che, durante la pandemia, beneficiarono degli aiuti statali. La direttiva, datata 22 dicembre 2025, stabilisce infatti che i sussidi legati all'emergenza sanitaria, a prescindere dalla loro forma erogativa, non possono in alcun modo essere assimilati a proventi esenti o esclusi dal calcolo del reddito. Questi contributi, come del resto già previsto dalle norme speciali varate in quel periodo eccezionale, non concorrono affatto alla formazione della base imponibile, né per l'Irpef né per l'Irap, un dettaglio che ne condiziona fortemente il trattamento contabile.
Il cuore della questione fiscale
Il nocciolo dell'interpretazione ministeriale, che recepisce e formalizza quanto anticipato in sede di webinar dal viceministro Maurizio Leo, riguarda proprio l'interazione tra tali entrate non imponibili e la disciplina del riporto delle perdite, regolata dall'articolo 84 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Il documento chiarisce, senza lasciare spazio a dubbi, che l'ammontare delle perdite fiscali che un'impresa può portare a nuovo esercizio viene determinato prescindendo completamente dall'eventuale percezione di quei contributi. Questi ultimi, in sostanza, rimangono in una sfera separata, la cui esistenza non intacca la misura del deficit maturato che potrà essere compensato negli anni successivi, una salvaguardia importante per la tenuta finanziaria di molte realtà.
La deducibilità delle spese correlate
Un altro aspetto fondamentale affrontato dall'atto di indirizzo concerne la sorte delle spese e degli altri componenti negativi che, in modo diretto o indiretto, si possano ricollegare alla gestione e all'ottenimento di quei specifici contributi. Il ministero precisa che, sebbene i proventi da aiuto non concorrano a formare il reddito, le spese ad essi afferenti mantengono integralmente la loro deducibilità. Tale principio, del resto, si ritrova coerentemente anche nel trattamento del pro-rata generale e di quello specifico per gli interessi passivi, per i quali le norme Covid avevano già escluso espressamente l'obbligo di considerare tali contributi nel calcolo delle percentuali di deducibilità.
Effetti pratici e chiusura di un contenzioso
La pubblicazione di questo chiarimento operativo, frutto anche del lavoro del Dipartimento delle Finanze, segna di fatto una svolta nelle attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate, ponendo fine a un potenziale contenzioso su uno dei punti più delicati della fiscalità di emergenza. L'obiettivo dichiarato è proprio quello di evitare che le aziende possano vedersi contestate, in sede di verifica, le modalità con cui hanno computato le perdite nei periodi in cui hanno percepito sostegni pubblici, per i quali, come spesso accade con le norme introdotte in fretta, non esisteva una disciplina fiscale di dettaglio e organica. Si tratta, in definitiva, di un intervento che mira a portare stabilità e certezza del diritto dopo anni di applicazione pratica talvolta disomogenea.




