Aree idonee Piemonte, via libera alla legge: ecco dove si potranno installare gli impianti rinnovabili
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Redazione Interno
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Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato in via definitiva, il 21 luglio 2026, la nuova disciplina per l'individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili; un provvedimento, il disegno di legge n. 136/2026, che mira a dare attuazione agli obiettivi nazionali di sviluppo delle energie pulite, fissando per il territorio regionale un traguardo minimo di 4.991 MW di potenza nominale da raggiungere entro il 2030.
La normativa, presentata dall'assessore all'Ambiente Matteo Marnati, si inserisce in un contesto giuridico complesso e in rapida evoluzione, segnato da recenti interventi della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato che hanno ridefinito i confini entro cui le Regioni possono muoversi in materia di transizione energetica.
Le nuove aree idonee: tra riqualificazione e limiti al consumo di suolo
La legge individua con precisione le superfici dove la realizzazione di impianti fotovoltaici potrà beneficiare delle procedure autorizzative semplificate previste per le aree idonee, privilegiando in via prioritaria i siti già edificati o degradati rispetto al consumo di nuovo suolo vergine.
Rientrano in questo novero le coperture di edifici e parcheggi, le cave dismesse, le discariche esaurite e le aree industriali o logistiche, comprese quelle entro un raggio di 350 metri dai centri di elaborazione dati; a queste si aggiungono le aree poste entro 100 metri dai siti oggetto di bonifica e le fasce di 150 metri lungo superstrade e strade a scorrimento veloce, nonché i canali irrigui pubblici e privati.
Per quanto riguarda i siti tutelati dall'Unesco, la norma ha abbandonato l'iniziale impostazione che prevedeva un'esclusione assoluta, optando per un più flessibile "rispetto della disciplina statale applicabile", che dovrà comunque tenere conto dei vincoli paesaggistici e ambientali vigenti.
Agricoltura e fotovoltaico: il delicato equilibrio tra produzione e tutela
Uno dei nodi più complessi affrontati dal legislatore regionale concerne l'utilizzo dei suoli agricoli, con la legge che fissa un limite invalicabile allo 0,8% della Superficie agricola utilizzata (SAU) regionale per la superficie complessivamente classificabile come idonea, includendo nel calcolo anche gli impianti agrivoltaici già in esercizio o autorizzati; un tetto che, a livello comunale, è stato fissato al 2% della SAU, con la possibilità di innalzarlo al 3% nel caso di impianti destinati all'autoconsumo industriale o alle comunità energetiche rinnovabili.
L'installazione di pannelli fotovoltaici nelle aree agricole produttive dovrà comunque evitare interventi che compromettano in modo irreversibile la capacità produttiva del suolo, con una valutazione che terrà conto della tipologia del terreno, del suo effettivo utilizzo e del piano agronomico, la cui redazione sarà obbligatoria per gli impianti agrivoltaici.
La giunta regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, dovrà definire ulteriori criteri tecnici e modalità di monitoraggio per questi impianti, senza però introdurre nuovi vincoli localizzativi o requisiti non previsti dalla normativa statale.
Obbligo solare per centri commerciali, data center e fotovoltaico flottante
La nuova disciplina estende l'obbligo di dotarsi di impianti fotovoltaici anche alle nuove costruzioni destinate a medie e grandi strutture di vendita, ai centri di elaborazione dati (data center) e ai poli logistici, con una potenza aggiuntiva da calcolare sulla base dei parametri nazionali; per le strutture commerciali esistenti, l'obbligo scatterà in occasione di interventi edilizi che vadano oltre il semplice restauro conservativo, richiedendo l'installazione di una potenza pari al 50% di quella prevista per le nuove costruzioni, salvo la dimostrazione dell'impossibilità di reperire
Superfici utili. Per quanto riguarda gli specchi d'acqua, la legge disciplina il fotovoltaico flottante su invasi idrici e laghi di cava, consentendone l'installazione fino a un massimo del 60% della superficie libera, con l'obbligo di mantenere una fascia di rispetto di almeno 20 metri dalla sponda e dalle strutture idrauliche.
Ai Comuni, infine, viene riconosciuta la facoltà di istituire, attraverso i propri strumenti urbanistici, una fascia di rispetto fino a 50 metri dai confini degli ambiti residenziali o dai singoli edifici a uso abitativo, all'interno della quale sarà vietata l'installazione di impianti a terra o elevati da terra, al fine di contemperare le esigenze di produzione energetica con la vivibilità dei centri abitati.
Il quadro giuridico nazionale: i moniti della Consulta e del Consiglio di Stato
L'approvazione della legge piemontese giunge in un momento di intensa dialettica tra Stato e Regioni in materia di rinnovabili, come dimostrano due recenti e significative pronunce giurisdizionali. La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 144 depositata il 23 luglio 2026, ha dichiarato l'illegittimità della legge della Regione Sardegna n. 31 del 2025, nella parte in cui disponeva la sospensione generalizzata dei procedimenti autorizzativi per gli impianti Fer localizzati in aree non qualificate come idonee, in attesa dell'adozione di un regolamento attuativo.
I giudici della Consulta hanno ribadito un principio ormai consolidato nella loro giurisprudenza, secondo cui la qualifica di "area non idonea" non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione, ma comporta soltanto l'esclusione dei regimi autorizzativi semplificati, ferma restando la possibilità di valutare i singoli progetti attraverso gli ordinari procedimenti.
La normativa sarda è stata ritenuta eccedente le competenze legislative regionali e incompatibile con i principi statali di matrice eurounitaria, che impongono di assicurare la massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili per il conseguimento degli obiettivi della transizione energetica, principi che vincolano anche le Regioni ad autonomia speciale, come la Sardegna appunto, nell'esercizio delle loro competenze. Nello stesso torno di tempo, il Consiglio di Stato ha confermato l'illegittimità della delibera della Giunta regionale della Lombardia n.
XII/2783 del 15 luglio 2024, che aveva definito indirizzi restrittivi per l'installazione dell'agrivoltaico, ponendo limiti non previsti dalla normativa statale e confermando, di fatto, l'annullamento già disposto dal Tar lo scorso settembre.
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