La Consulta dichiara inammissibile il ricorso di Scarpinato sulle intercettazioni in Antimafia

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Redazione Interno Redazione Interno   -   L'ordinanza numero 106 della Corte costituzionale, depositata nelle scorse ore, ha chiuso con un secco rifiuto la partita giocata dal senatore Roberto Scarpinato contro la Commissione parlamentare antimafia. Il ricorso, promosso per un presunto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, è stato giudicato inammissibile dalla Consulta, che ha così respinto al mittente le doglianze dell'ex magistrato oggi parlamentare del Movimento 5 Stelle.

Al centro della contesa, la diffusione all'interno dell'organismo presieduto da Chiara Colosimo di intercettazioni telefoniche e di messaggistica riguardanti il ricorrente, trasmesse dalla Procura di Caltanissetta e relative a conversazioni con l'ex magistrato Gioacchino Natoli, indagato nel capoluogo nisseno per favoreggiamento di Cosa nostra.

Un ricorso solitario e la bocciatura della Consulta

Il senatore Scarpinato aveva impugnato non solo l'operato della Commissione e del suo Ufficio di presidenza, ma aveva esteso il conflitto anche alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, contestando l'utilizzo di quelle intercettazioni in assenza della preventiva autorizzazione dell'Assemblea di appartenenza, una prerogativa che, secondo la sua prospettazione, sarebbe stata lesa dalla messa a disposizione dei materiali agli altri componenti della Commissione.

La Corte, però, nel valutare la fondatezza delle censure, ha rilevato una carenza procedurale insanabile, dichiarando il ricorso inammissibile, come riportato anche da fonti di stampa che hanno dato conto del dispositivo. La decisione dei giudici costituzionali rappresenta una sconfitta processuale per chi, forte di una carriera trascorsa in magistratura, ha dimostrato, secondo l'opinione di diversi osservatori politici, di non aver calcolato correttamente gli strumenti giuridici a sua disposizione per tutelare le proprie prerogative parlamentari.

Il paradosso giuridico e lo scontro politico

L'intera vicenda si tinge di un paradosso che non è sfuggito ai commentatori, ovvero che l'ex procuratore generale di Palermo, da sempre paladino della legalità e delle inchieste antimafia, si sia visto costretto a ricorrere alla Consulta proprio a causa di intercettazioni che lo coinvolgono, seppure in qualità di non indagato, in un'inchiesta su presunti favoritismi a Cosa nostra.

Le intercettazioni, rese note all'interno della Commissione, avrebbero imbarazzato il senatore, il quale ha visto nel loro utilizzo un attacco alle sue prerogative, un vulnus alla libertà di mandato parlamentare che solo l'assemblea di appartenenza avrebbe potuto eventualmente autorizzare.

La reazione del centrodestra non si è fatta attendere, con voci che sottolineano la contraddizione tra le competenze giuridiche del ricorrente e l'esito del suo ricorso, definito da più parti come un "flop" che smascherebbe una presunta "colossale ignoranza in diritto" da parte del senatore pentastellato.

L'inammissibilità e il principio costituzionale

Al di là delle letture politiche, la pronuncia della Consulta si fonda su un principio di diritto processuale costituzionale che non lascia spazio a interpretazioni: il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è uno strumento eccezionale, riservato a soggetti che rappresentino l'organo di appartenenza nella sua interezza, e non già, come nel caso di specie, a un singolo parlamentare che agisca in autonomia, sebbene la sua iniziativa fosse formalmente diretta a rivendicare una lesione di prerogative dell'intero Senato.

La Corte ha quindi ribadito che la titolarità del potere di agire in giudizio per la tutela delle guarentigie costituzionali delle Camere spetta agli organi collegiali nel loro complesso, e non ai singoli membri, i quali possono semmai sollevare la questione all'interno delle sedi parlamentari competenti.

Un principio, questo, che ha reso il ricorso di Scarpinato un caso più unico che raro nel panorama dei conflitti tra poteri, destinato a rimanere come un precedente negativo per le iniziative personali di singoli parlamentari che intendano portare le proprie battaglie davanti al giudice delle leggi.

La Commissione Antimafia, dal canto suo, ha sempre difeso la legittimità del proprio operato, sostenendo di essersi limitata a prendere atto di atti giudiziari trasmessi dall'autorità inquirente e ritenendo di non aver violato alcuna norma, neppure quella che impone il segreto istruttorio su determinate intercettazioni.

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