Regime forfettario compatibile con la rete-contratto, ma attenzione ai limiti
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Redazione Economia
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Un intervento dell'Agenzia delle Entrate, giunto attraverso una risposta ad interpello, ha fatto chiarezza su un aspetto delicato che riguarda i professionisti che operano con il regime forfetario, i quali, pur beneficiando della flat tax, intendono comunque collaborare in modo strutturato con i propri colleghi. La questione, sollevata da un contribuente, verteva sulla possibilità di aderire a una cosiddetta rete-contratto, senza per questo perdere i vantaggi del regime agevolato. L'amministrazione finanziaria, nel merito, ha operato una distinzione fondamentale, la cui comprensione è essenziale per non incorrere in sanzioni o in una revoca involontaria dello status.
Il perimetro della compatibilità
Il cuore della risposta n. 24/E, emanata il 9 febbraio 2026, stabilisce che la mera partecipazione a un contratto di rete fra professionisti, quello che tecnicamente viene definito come una "rete pura", non costituisce di per sé un ostacolo alla permanenza nel forfettario. Questo tipo di accordo, che punta a favorire l'innovazione e a migliorare la competitività dei partecipanti attraverso la condivisione di attività o servizi, non viene equiparato a una forma societaria. Pertanto, il professionista che ne fa parte non vede pregiudicata la propria posizione, continuando a godere del regime agevolato entro i consueti limiti di reddito, i quali, come previsto dalla Legge di Bilancio, rimangono piuttosto ampi anche per l'anno in corso, offrendo un'opportunità significativa pure a quei pensionati che scelgono di aprire partita IVA per continuare a lavorare.
La soglia critica: quando la rete diventa società di fatto
La situazione, però, muta radicalmente se dalla collaborazione emergono caratteristiche tali da configurarne una diversa qualificazione giuridica. L'Agenzia, infatti, ha puntualizzato che l'attività svolta all'interno della rete-contratto non deve trasformarsi, né nella sostanza né nella forma, nell'esercizio di una società di fatto. Qualora i professionisti, coordinando le loro prestazioni, finissero per svolgere in comune un'attività commerciale, diretta o indirettamente riconducibile a quella dei singoli, si supererebbe il confine consentito. In tal caso, verrebbe a integrarsi la causa ostativa espressamente prevista dalla norma, la quale esclude dal forfettario chi partecipa a società di fatto, equiparandole, per gli effetti fiscali, alle società in nome collettivo.
Una guida per orientarsi nelle collaborazioni
Il pronunciamento, quindi, delinea un confine netto che i professionisti devono tenere a mente quando strutturano le loro alleanze. La differenza non sta tanto nel nome o nell'intestazione dell'accordo, bensì nella sua concreta attuazione. Mentre lo scambio di know-how o la realizzazione congiunta di progetti specifici rientrano nell'ambito del lecito, la creazione di un'attività economica organizzata e comune, con una sorta di fondo patrimoniale condiviso e una gestione unitaria, rappresenta il punto di non ritorno. Si tratta di una distinzione sottile ma cruciale, che richiede attenzione nella redazione del contratto e, soprattutto, nella sua esecuzione pratica, per evitare di varcare, magari inconsapevolmente, la linea che separa la collaborazione consentita dalla costituzione di un soggetto giuridico del tutto incompatibile con il forfettario.




