Bonus tende da sole 2026, la detrazione cambia volto tra aliquote differenziate e obblighi tecnici stringenti

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Redazione Economia Redazione Economia   -   La proroga dell’Ecobonus anche per il 2026 conferma la possibilità di ottenere un beneficio fiscale per l’installazione di schermature solari, sebbene il quadro normativo presenti alcune significative novità rispetto al recente passato, novità che è bene conoscere per non incorrere in spiacevoli sorprese al momento della dichiarazione dei redditi. L’agevolazione, che rientra a tutti gli effetti tra gli interventi di riqualificazione energetica finalizzati a ridurre i consumi per la climatizzazione estiva, non è più un’opportunità valida per tutti nella stessa misura, ma viene modulata in base alla destinazione dell’immobile oggetto dei lavori -1.

Per chi intende proteggere dal sole l’abitazione principale, quella dove cioè si risiede abitualmente, la detrazione Irpef riconosciuta per le spese sostenute nel corso del 2026 rimane fissata al 50% del loro ammontare -2. Diverso è il discorso per le seconde case, per gli immobili locati o comunque per quelli diversi dal nucleo familiare di residenza: in questi casi l’aliquota di sconto scende al 36%, allineandosi a quel 36% che, guardando al futuro, dal 2027 diventerà il tetto standard anche per le prime abitazioni -5. Il tetto di spesa massimo preso in considerazione per il calcolo della detrazione resta comunque invariato nella misura di 60mila euro per singola unità immobiliare, un importo che nella gran parte dei casi si rivela ampiamente sufficiente a coprire l’investimento necessario -1.

Schermature ammesse e i rigidi parametri dettati dall’Enea

Non tutte le tende, però, possono godere di questa agevolazione. Il legislatore, coerentemente con l’obiettivo di efficientamento energetico, richiede che le schermature installate rispondano a precisi criteri tecnici stabiliti dall’Enea, criteri che vanno ben oltre la semplice funzione estetica o di oscuramento. I dispositivi devono essere fissati in modo stabile e solidale all’involucro edilizio e posti a protezione di una superficie vetrata, che sia una finestra o una porta-finestra, e devono essere del tipo cosiddetto “dinamico”, quindi apribili e regolabili per modulare l’ingresso della luce e del calore. Il parametro tecnico forse più importante, quello che di fatto certifica l’efficacia del prodotto, è il fattore solare Gtot, che misura la quantità di energia solare che la schermatura è in grado di bloccare: per rientrare nel bonus, questo valore deve essere uguale o inferiore a 0,35, e il produttore è tenuto a certificarlo tramite la marcatura CE e la scheda tecnica del tessuto o del materiale.

Esistono poi limitazioni legate all’esposizione, un dettaglio non secondario che spesso sfugge ai meno esperti. Le tende da sole, per essere considerate utili al risparmio energetico, devono proteggere finestre situate sui lati della casa che vanno da Est a Ovest, passando per il Sud, dove l’irraggiamento è più intenso e prolungato durante le ore calde. Sono generalmente escluse dalla detrazione quelle collocate a Nord, in quanto il loro contributo al raffrescamento estivo dell’abitazione sarebbe pressoché nullo, non giustificando così l’incentivo statale -3.

Le spese detraibili, il bonifico e l’invio telematico

Oltre al costo delle tende vere e proprie, il bonus consente di detrarre una serie di spese accessorie ma indispensabili per la realizzazione dell’intervento. Rientrano nel calcolo della detrazione, ad esempio, i costi per la posa in opera e l’installazione effettuata da personale qualificato, le spese per lo smontaggio e la dismissione di eventuali sistemi preesistenti, e quelle relative ai sistemi di motorizzazione e automazione, come i sensori per il vento o per il sole, che rendono la schermatura ancora più efficiente. Sono ammesse in detrazione anche le spese professionali sostenute per la redazione della pratica e per l’invio dei dati all’Enea, un passaggio, quest’ultimo, che non va assolutamente trascurato.

La procedura per ottenere il beneficio, infatti, impone l’utilizzo esclusivo del cosiddetto “bonifico parlante”, un bonifico bancario o postale nel quale devono essere obbligatoriamente indicati la causale del versamento riferita alla normativa sull’Ecobonus, il codice fiscale del soggetto che richiede la detrazione e il codice fiscale o la partita Iva dell’impresa beneficiaria del pagamento -3. Una volta conclusi i lavori, il contribuente ha novanta giorni di tempo per trasmettere telematicamente all’Enea, attraverso l’apposito portale attivo dal 22 gennaio 2026, tutte le informazioni tecniche relative all’intervento, come la superficie installata, il tipo di tessuto e il già citato valore Gtot -4. Solo adempiendo a questi due obblighi, il pagamento tracciabile e la comunicazione all’ente, si potrà poi recuperare la somma spettante in dieci rate annuali di pari importo direttamente nella dichiarazione dei redditi, che sia il modello 730 o il Redditi Persone Fisiche -7.

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