Il Consiglio Ue dà il via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri
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Redazione Esteri
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Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato in via definitiva il regolamento che riforma la politica dei rimpatri per i cittadini di Paesi terzi privi del diritto di soggiorno nell'Unione. Il via libera è arrivato a Bruxelles, a conclusione di un iter negoziale durato mesi, e il testo si affianca al Patto sulla migrazione e l'asilo, di cui costituisce un tassello operativo.
L'obiettivo dichiarato è rendere più efficaci le procedure di allontanamento, in un contesto in cui, secondo i dati citati dal Consiglio, circa due persone su tre tra quelle destinatarie di un ordine di lasciare il territorio non vi ottemperano.
Cosa cambia per chi non ha titolo a rimanere
Il regolamento introduce una serie di obblighi stringenti in capo a chi è destinatario di una decisione di rimpatrio. Non si tratta soltanto dell'onere di lasciare lo Stato membro interessato, ma anche di un dovere di cooperazione con le autorità nazionali preposte. Il mancato rispetto di quest'ultimo può comportare conseguenze concrete, che gli Stati possono modulare secondo il proprio ordinamento: dalla riduzione di prestazioni e indennità al rifiuto degli incentivi per il rimpatrio volontario, fino a sanzioni pecuniarie o, dove previsto dal diritto nazionale, penali.
La disciplina del rimpatrio volontario resta parte integrante del sistema, ma viene affiancata da un impianto coercitivo più definito.
L'ordine europeo di rimpatrio e il nodo del riconoscimento
Sul piano operativo, la novità più rilevante è l'istituzione dell'Ordine europeo di rimpatrio, un modello standardizzato nel quale gli Stati membri dovranno inserire gli elementi essenziali della decisione adottata a livello nazionale. Lo scopo è duplice: da un lato facilitare la circolazione delle informazioni, dall'altro gettare le basi per il riconoscimento reciproco delle decisioni tra Stati membri. Per ora il meccanismo resta su base volontaria, con una revisione prevista a tre anni dall'entrata in vigore; solo allora la Commissione potrà valutare se proporre di renderlo obbligatorio.
Il regolamento prevede inoltre disposizioni specifiche per chi è considerato un rischio per la sicurezza, con la possibilità di disporre divieti d'ingresso di durata indeterminata, se giustificati e proporzionati, e periodi di trattenimento superiori ai ventiquattro mesi.
Centri di rimpatrio in Paesi terzi e garanzie sui diritti
Il testo apre alla possibilità, per gli Stati membri, di istituire centri di rimpatrio in Paesi non appartenenti all'Unione. Si tratta di strutture verso le quali indirizzare le persone destinatarie di una decisione di rimpatrio, sulla base di accordi o intese con il Paese terzo ospitante. La condizione posta dal regolamento è che tali accordi siano conclusi esclusivamente con Stati che rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e i principi del diritto internazionale, incluso il principio di non respingimento.
I minori non accompagnati sono esplicitamente esclusi da questo meccanismo. Le autorità nazionali dovranno informare la Commissione e gli altri Stati membri prima che gli accordi diventino operativi, e tutte le misure relative ai rimpatri devono essere attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.
Tempistiche di applicazione e contesto
Il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Alcune disposizioni, tra cui quelle relative ai centri di rimpatrio, saranno applicabili immediatamente; altre, che richiedono lavori preparatori a livello nazionale, si applicheranno dodici mesi dopo l'entrata in vigore.
L'adozione arriva a poche settimane di distanza dalla presentazione, da parte della Commissione, di un piano in cinque punti per prevenire e rispondere a arrivi improvvisi e massicci alle frontiere esterne, elaborato anche in seguito agli eventi registrati nello scalo spagnolo di Ceuta durante l'estate.
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