Via libera della Camera al decreto rimpatri volontari, è legge Mondo

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Redazione Interno Redazione Interno   -   L’Aula di Montecitorio, con un voto che ha visto 147 favorevoli, 93 contrari e tre astenuti, ha definitivamente licenziato il decreto legge che istituisce un sistema di incentivi per i rimpatri volontari assistiti, trasformando così in norma quella che era stata una delle misure più controverse dell’agenda governativa in materia di flussi migratori.

Il provvedimento, che nelle scorse settimane aveva già superato l’esame di Palazzo Madama senza subire modifiche sostanziali, si configura come un intervento “urgente” – come recita il titolo – volto a regolamentare la fase di assistenza burocratica e legale per quei cittadini stranieri che scelgono la via del rientro nel Paese d’origine.

Eppure, se in Italia la discussione ha assunto toni aspri e talvolta ideologici, alimentando lo scontro tra maggioranza e opposizioni, ciò che sfugge al dibattito nazionale è il carattere tutt’altro che isolato di questa scelta; molti governi, in differenti aree geografiche, si stanno infatti misurando con il medesimo rompicapo, giungendo a soluzioni che, almeno sulla carta, mostrano evidenti punti di contatto con quella italiana, anche se i risultati sul campo, come dimostrano le cronache internazionali, stentano a emergere con chiarezza.

Per comprendere la portata di questo via libera, occorre ripercorrere brevemente l’iter che ha condotto all’approvazione definitiva. Il testo licenziato ieri corregge l’emendamento originariamente proposto dal centrodestra all’interno del più ampio decreto sicurezza, il quale prevedeva un contributo forfettario di 615 euro destinato agli avvocati – tramite il Consiglio nazionale forense – per la gestione delle pratiche di rimpatrio e per il rientro effettivo del migrante.

La norma ora in vigore, invece, stabilisce l’erogazione, negli anni dal 2026 al 2028, di un compenso in favore del rappresentante legale, purché munito di apposito mandato, che abbia prestato assistenza al cittadino extracomunitario nella presentazione della domanda di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario.

In sostanza, il meccanismo premia non tanto il rimpatrio in sé, quanto l’accompagnamento procedurale, con un riconoscimento economico che scatta al termine dell’intero iter burocratico, a dimostrazione che il legislatore ha voluto dare un peso specifico alla fase preliminare e formale dell’assistenza.

La fotografia di un fenomeno globale e le contraddizioni dei governi

Ciò che rende questa vicenda degna di un approfondimento che vada oltre i consueti schieramenti politici è la constatazione, suffragata da numerosi rapporti internazionali, che il dilemma dei rimpatri assistiti non è affatto una peculiarità italiana. Diversi esecutivi, anche in contesti geografici e giuridici molto distanti tra loro, si interrogano da tempo sull’efficacia di questi programmi, spingendosi talvolta verso soluzioni giudicate al limite della compatibilità con i trattati sui diritti umani.

La Danimarca, per esempio, ha più volte inasprito le misure per i richiedenti asilo, mentre il Regno Unito ha varato piani di espulsione volontaria con corposi incentivi economici; eppure, nonostante l’enfasi posta su tali strumenti, i numeri diffusi dalle agenzie ONU e dalle autorità nazionali raccontano di una percentuale di adesioni spesso residuale rispetto al totale dei migranti irregolari presenti sul territorio.

Di questo paradosso si è occupato anche “Numeri”, l’approfondimento di Sky TG24 che ha messo in luce come le speranze riposte in questi decreti si scontrino con la realtà di un migrante che, nella stragrande maggioranza dei casi, preferisce il rischio di una permanenza in nero alla certezza di un rientro a condizioni socioeconomiche drammatiche.

La sinistra parlamentare, come era prevedibile, ha espresso un’ira che definirei vivace, etichettando l’operato della maggioranza come “ipocrita” e denunciando una strumentalizzazione della povertà altrui a fini di consenso elettorale. Tuttavia, al netto delle invettive e delle reciproche accuse che hanno animato il dibattito in Aula, ciò che conta sono i numeri del voto e la sostanza tecnica del provvedimento.

La contrarietà di 93 deputati e i tre astenuti fotografano una spaccatura netta, ma la maggioranza ha tenuto compatto il proprio contingente, forte di una narrazione che lega la sicurezza interna alla gestione controllata dei flussi.

A fare da contraltare, vi è il dato per cui il decreto, così come approvato, non introduce nuove risorse per i Comuni o per le strutture di accoglienza, limitandosi a finanziare il compenso dei legali, il che solleva il dubbio – già sollevato da alcuni osservatori – che l’effetto pratico possa tradursi in un aumento delle pratiche burocratiche senza un corrispondente aumento dei rientri effettivi.

Il nodo dei compensi e la portata del provvedimento per il triennio 2026-2028

Entrando nel merito della copertura finanziaria e della tempistica, il decreto ha una finestra operativa ben precisa: il triennio 2026-2028, durante il quale il fondo messo a disposizione servirà a remunerare i rappresentanti legali che si faranno carico dell’intero procedimento.

L’erogazione del compenso, come si evince dal dossier del Servizio studi della Camera, è condizionata alla conclusione positiva del procedimento stesso, il che significa che l’avvocato o il patronato incaricato riceverà il denaro solo dopo che il cittadino straniero avrà effettivamente lasciato il territorio nazionale e fatto ritorno nel Paese di origine.

Questa clausola, voluta fortemente dall’ala più rigorista della maggioranza, rappresenta un tentativo di scongiurare gli abusi e di garantire che l’incentivo economico non venga erogato a fronte di semplici richieste poi ritirate o mai perfezionate; allo stesso tempo, però, introduce un elemento di alea per i professionisti, i quali potrebbero trovarsi a investire tempo e risorse in pratiche che, per svariati motivi, non giungono mai a compimento.

Oltre agli aspetti meramente normativi, il decreto ha innescato una riflessione più ampia sul ruolo dell’avvocatura in materia di immigrazione, un tema che da anni divide gli addetti ai lavori.

Da un lato, vi è chi ritiene doveroso che lo Stato riconosca un ristoro economico per un’assistenza legale che altrimenti graverebbe interamente sul professionista, dall’altro chi vede in questa misura un pericoloso precedente, quasi una “premialità” per il rimpatrio che rischia di trasformare il difensore in un esecutore di politiche pubbliche, perdendo così quella terzietà che dovrebbe caratterizzare la professione forense.

Nella pratica, la norma si limita a fissare un principio di indennizzo, senza specificare l’importo esatto per singola pratica, demandando probabilmente a decreti attuativi successivi la quantificazione precisa del compenso, il che lascia aperte numerose questioni interpretative su cui i giudici amministrativi saranno chiamati a pronunciarsi nei prossimi mesi.

Le reazioni politiche e la sostanza di un voto che chiude un capitolo

L’approvazione definitiva arriva al termine di una settimana politica convulsa, segnata da continui rimpalli di responsabilità tra i vari schieramenti, ma il dato di fondo è che il decreto è ormai legge e produce effetti immediati, seppure limitati al triennio indicato.

La sinistra, attraverso i propri esponenti, ha tuonato contro quella che ha definito una “vergogna giuridica”, sostenendo che il provvedimento punisca di fatto chi è già in condizione di fragilità, mentre la Lega e Fratelli d’Italia hanno rivendicato il successo di una misura che, a loro dire, restituisce dignità alla sovranità nazionale in materia di frontiere.

Nel mezzo, i tre astenuti – probabilmente espressione di quelle arei centriste che hanno tentato fino all’ultimo una mediazione – hanno scelto una posizione defilata, quasi a testimoniare l’imbarazzo per una norma che, pur nella sua urgenza dichiarata, mostra tutti i limiti di un approccio frammentario al fenomeno migratorio.

Eppure, a prescindere dalle coloriture politiche, resta il fatto che il decreto sui rimpatri volontari assistiti si inserisce in un quadro normativo già denso di interventi, spesso contraddittori, succedutisi negli ultimi anni. Ogni nuovo provvedimento finisce per sovrapporsi ai precedenti, creando un groviglio di competenze e scadenze che disorienta gli stessi operatori del diritto.

In questo senso, la scelta di limitare la validità della misura al 2028 appare quasi un escamotage per sottrarsi a una valutazione di lungo periodo, demandando a un futuro governo l’onere di una eventuale proroga o di un ripensamento complessivo della strategia. Nel frattempo, l’attenzione degli osservatori internazionali resta puntata sugli esiti concreti di questi programmi, con la consapevolezza che il divario tra proclamazioni politiche e realizzazione effettiva rappresenta il vero banco di prova per qualsiasi democrazia che voglia conciliare umanità e sicurezza.

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