Il referendum e l’ombra del metodo: la riforma della giustizia tra procedure blindate e dubbi di costituzionalità
Articolo Precedente
Articolo Successivo
Redazione Interno
-
Nel vivace e talvolta acceso dibattito che sta precedendo l’appuntamento referendario del 22 e 23 marzo, un aspetto fondamentale è rimasto in secondo piano rispetto alla contrapposizione ideale tra i sostenitori del Sì e quelli del No, e riguarda il modus operandi con cui questa riforma costituzionale è stata confezionata e approvata in Parlamento. Al di là del merito della separazione delle carriere e della riforma del Consiglio superiore della magistratura, su cui si concentra comprensibilmente l’attenzione dei media, è la procedura stessa ad aver sollevato più di un interrogativo tra gli studiosi del diritto costituzionale, i quali ravvisano nella “blindatura” del testo una forzatura delle garanzie parlamentari previste per le revisioni della Carta. Il disegno di legge governativo, infatti, non ha subito modifiche sostanziali durante l’iter alle Camere, nonostante le numerose sollecitazioni e i correttivi proposti non solo dalle opposizioni, ma anche da voci critiche provenienti dal mondo accademico e, a tratti, dalla stessa area politica di maggioranza -3.
L’utilizzo di strumenti regolamentari solitamente riservati alla legislazione ordinaria, come il cosiddetto “canguro”, per comprimere il dibattito e superare il vaglio degli emendamenti, rappresenta una novità assoluta nel panorama repubblicano per quanto concerne una legge di revisione costituzionale -7. Tale meccanismo, che consente di rendere preclusivi alcuni emendamenti “assorbenti” e di far decadere tutti quelli concorrenti, stride apertamente con la ratio garantistica dell'articolo 138 della Costituzione. Quell’articolo non fissa soltanto dei quorum, ma presuppone un confronto parlamentare ampio e approfondito, data la posta in gioco: la modifica dell’equilibrio tra i poteri dello Stato. Sostenere, come fanno alcuni, che il ricorso a queste pratiche sia stato dettato da mere esigenze di efficienza e celerità non convince molti osservatori, i quali leggono in questa scelta la volontà di evitare un confronto troppo serrato su una materia che incide profondamente sull’assetto della giurisdizione e, più in generale, sulla forma di Stato -3-7.
Entrando nel merito delle disposizioni, che i cittadini sono chiamati a valutare, la riforma si propone di superare quella che per decenni è stata considerata una peculiarità del sistema italiano, ovvero l’unitarietà della carriera dei magistrati giudicanti e requirenti, i quali attualmente condividono il percorso formativo, il sistema di reclutamento e lo stesso organo di autogoverno. I sostenitori del Sì, tra cui figura anche l’ex magistrato Luca Palamara, ormai divenuto un testimonial d’eccezione per il fronte governativo, insistono sulla necessità di porre fine al “correntismo” e alle logiche di potere che hanno caratterizzato la vita del Csm -2-6. Secondo questa prospettiva, che raccoglie consensi anche in settori dell’avvocatura, la separazione netta delle carriere – con l’istituzione di due distinti Consigli superiori, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri – rappresenterebbe un baluardo di civiltà giuridica per garantire la terzietà del giudice, il quale non dovrebbe mai aver condiviso cultura, ufficio e prospettive di carriera con la parte requirente -4-5. L’Italia, si argomenta, verrebbe così allineata ai modelli di molte altre democrazie liberali europee, come Germania, Spagna e Portogallo, dove pur con differenze significative, la distinzione dei ruoli e degli status è un dato acquisito -1-9.
Sul fronte opposto, chi si appresta a votare No, come esplicitato anche dalla componente del Partito Democratico Stefania Bonaldi nel corso di un’iniziativa a Crema, respinge la retorica della modernizzazione e vede nella riforma un disegno politico volto a soggiogare la magistratura requirente all’esecutivo -8. L’argomentazione principale dei giuristi e dei magistrati contrari alla revisione costituzionale poggia sulla constatazione che la separazione delle funzioni, nella prassi, è già sostanzialmente operativa, con passaggi dall’una all’altra funzione che sono ormai contingentati e residuali grazie anche alle recenti modifiche introdotte dalla riforma Cartabia. Quello che si andrebbe a rompere, secondo questa analisi, è il principio dell’unicità della giurisdizione e della cultura del magistrato, il quale, sia quando indaga sia quando giudica, dovrebbe tendere all’accertamento della verità e non alla logica di parte che è invece propria del processo accusatorio -4. Il pericolo paventato è che il pubblico ministero, privato del confronto con la funzione giudicante e dotato di un proprio Csm autoreferenziale, possa trasformarsi in un “superpoliziotto” ancor più esposto a direttive e condizionamenti politici, perdendo quella necessaria imparzialità che oggi lo vincola, al pari del giudice, alla legalità dell’azione penale -4-8.
Il nodo del sorteggio e lo spettro del correntismo
Parallelamente alla separazione delle carriere, il referendum chiama gli elettori a pronunciarsi su un altro pilastro della riforma, quello relativo alla composizione dei nuovi Csm, i cui membri togati non sarebbero più eletti, ma sorteggiati da un albo di magistrati. Questa previsione, presentata dai promotori come una rivoluzione copernicana per estirpare il malcostume delle correnti e la lottizzazione degli incarichi direttivi, è forse il punto più controverso e quello che ha generato le reazioni più vivaci. L’ex magistrato Palamara, che di quelle dinamiche correntizie è stato per anni uno dei principali artefici prima della sua uscita di scena, sostiene oggi che il sorteggio rappresenti l’unica via per scardinare un meccanismo ormai sclerotizzato e per restituire voce ai magistrati “non allineati”, quelli che ogni giorno, come dice, “danno ergastoli e decidono sull’affidamento dei figli” -6.
Dall’altra parte, invece, si leva una critica radicale: si parla di una “farsa” e di una “rinuncia alla democrazia interna” -8. L’ex procuratore di Torino, Marcello Maddalena, ha giudicato il metodo “offensivo per la magistratura”, chiedendosi provocatoriamente se si possa immaginare un Parlamento sorteggiato -4. Chi si oppone a questo meccanismo sottolinea come un componente scelto a sorte non abbia alcuna legittimazione rappresentativa, non risponda del suo operato a un elettorale di riferimento e, lungi dall’essere più libero, potrebbe rivelarsi maggiormente influenzabile dai poteri forti, a partire da quello politico. L’avvocato Roberto Capra, invece, difende il principio, ricordando che il sorteggio è già previsto in altri ambiti, come per i giudici popolari in Corte d’Assise o per l’integrazione della Corte Costituzionale in determinati giudizi, e che nel caso dei Csm avverrebbe comunque all’interno di una cerchia ristretta di professionisti selezionati per concorso -5.
L’Alta Corte disciplinare e la questione dei poteri
A completare il quadro della riforma, vi è l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, un organo terzo e misto, composto da magistrati e da membri laici (avvocati e professori) scelti in parte dal Parlamento e in parte tramite sorteggio, cui verrebbe affidata la giurisdizione sugli illeciti disciplinari dei magistrati, sottraendo questa competenza al Csm. Anche su questo punto le visioni divergono radicalmente. Da un lato, si sostiene che togliere la gestione del potere disciplinare dall’interno dell’ordine giudiziario serva a garantire maggiore imparzialità e a rendere i magistrati più responsabili verso i cittadini, sottraendo i procedimenti alle logiche di razione e di corrente che spesso li hanno caratterizzati -5-10. Dall’altro lato, si evidenzia una contraddizione di fondo: se l’obiettivo è separare le carriere, perché mai ricomporle proprio nell’organo deputato a giudicare i comportamenti dei magistrati? E, ancora, viene notato come la composizione di questa nuova Corte – con membri designati dal Parlamento – rischi di introdurre un canale privilegiato per l’influenza della politica sulla magistratura, moltiplicando le sedi in cui il potere esecutivo e quello partitico potrebbero esercitare il loro peso -3.




