Il processo Becciu dovrà essere rifatto: la corte d’appello vaticana dichiara la nullità relativa del primo grado

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Redazione Esteri Redazione Esteri   -   L’impianto giudiziario costruito attorno alla complessa vicenda dei fondi della Segreteria di Stato, un caso che ha tenuto banco per anni nelle cronache vaticane e non solo, ha subito una battuta d’arresto significativa che ne ridefinisce i contorni procedurali. La Corte d’Appello dello Stato della Città del Vaticano, un collegio presieduto da monsignor Alejandro Arellano Cedillo, ha infatti emesso un’ordinanza che di fatto stravolge il percorso processuale, decretando la «nullità relativa» del giudizio di primo grado. Il dispositivo, letto questa mattina in aula, non entra nel merito delle singole responsabilità penali contestate agli imputati — tra i quali figura il cardinale Angelo Becciu — ma si concentra esclusivamente sul metodo, e lo fa con una radicalità che ha pochi precedenti nella giurisprudenza interna vaticana. La decisione della Corte, accogliendo le eccezioni sollevate dai difensori, stabilisce che il dibattimento dovrà essere interamente rinnovato, fissando al 22 giugno la data in cui le parti si riuniranno per concordare il calendario delle future udienze.

L’atto di accusa contro il metodo istruttorio: il nodo degli atti secretati

Il fulcro della controversia, quello su cui i legali del cardinale Becciu e degli altri nove imputati hanno incentrato le loro istanze sin dalle fasi preliminari dell’appello, risiede nella gestione della fase istruttoria da parte del promotore di giustizia Alessandro Diddi. La Corte d’Appello ha rilevato come il fascicolo depositato dall’accusa presentasse delle lacune tutt’altro che marginali: parte della documentazione, infatti, era stata prodotta in una versione coperta da “omissis”, di fatto inibendo alle difese la piena conoscenza di elementi potenzialmente cruciali per il controesame e la preparazione delle proprie argomentazioni. Si tratta, per intenderci, di una mole consistente di materiale, tra cui chat integrali e interrogatori, che erano rimasti secretati e che ora, con l’ordinanza, dovranno essere necessariamente versati agli atti nella loro interezza. L’Ufficio del Promotore di Giustizia, che tra l’altro ha già rinunciato a sostenere l’accusa in questa fase di secondo grado, ha ricevuto l’ingiunzione di depositare in cancelleria tutti gli atti del procedimento istruttorio entro il prossimo 30 aprile, nella loro versione integrale e senza alcuna censura.

Il diritto alla difesa e il vulnus dei rescritti papali

Un passaggio, questo, che i legali non hanno esitato a definire come una storica affermazione di principio, quasi una sorta di monito per il futuro. I difensori di Fabrizio Tirabassi, gli avvocati Massimo Bassi e Cataldo Intrieri, hanno parlato espressamente di una decisione che «per la prima volta nella storia vaticana ha ritenuto inefficace e privo di effetti un rescritto del Papa», laddove il riferimento è a quei provvedimenti legislativi — i famosi Rescripta di Papa Francesco — che, secondo l’accusa, avevano esteso i poteri degli inquirenti a processo già avviato. La Corte, nell’ordinanza, ha sottolineato come il principio della piena conoscenza degli atti raccolti durante l’istruttoria rappresenti un cardine imprescindibile del diritto di difesa, un principio profondamente radicato nell’ordinamento canonico e richiamato esplicitamente dal canone 1598. La mancata concessione dei termini per l’esame della documentazione, così come il deposito parziale di quest’ultima, costituirebbe pertanto una lesione talmente grave da inficiare la validità del procedimento, obbligando il giudice d’appello a disporre la rinnovazione del dibattimento non come scelta discrezionale, ma come atto dovuto per ristabilire le condizioni di un giusto processo.

Una situazione inedita per i tribunali vaticani

La Corte d’Appello, nella sua ordinanza di sedici pagine, non ha mancato di rilevare come ci si trovi di fronte a una situazione inedita, un vero e proprio unicum nella storia giudiziaria vaticana. Nelle pronunce passate, si legge nel documento, non si rinvengono precedenti che facciano riferimento al deposito parziale del fascicolo istruttorio o all’utilizzo di documenti oscurati con omissis. Per colmare questo vuoto giurisprudenziale e motivare adeguatamente la decisione, il collegio presieduto da Arellano Cedillo ha attinto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana, in particolare a quella relativa al periodo in cui era in vigore il codice Finocchiaro-Aprile, per sostenere come, in presenza di nullità verificatasi già in fase istruttoria, il giudice di secondo grado debba procedere direttamente a un nuovo dibattimento, senza limitarsi a una semplice revisione a tavolino degli atti. La precisazione, tuttavia, arriva anche su un altro fronte: la Corte ha tenuto a sottolineare che questa declaratoria di nullità relativa non comporta l’annullamento integrale del primo grado. La sentenza emessa dal tribunale, così come il dibattimento che l’ha prodotta, mantengono formalmente i propri effetti, ma il percorso per arrivare a una definizione del caso si riavvolge sostanzialmente su sé stesso, ripartendo quasi da zero.

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