Il processo Becciu si farà di nuovo, la Corte d’appello dichiara la nullità relativa del primo grado

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Redazione Esteri Redazione Esteri   -   La vicenda giudiziaria che ha scosso le mura leonine, quella che per la prima volta aveva portato un cardinale alla sbarra dinanzi a un tribunale laico vaticano, conosce una svolta processuale destinata a fare giurisprudenza. La Corte d’appello dello Stato della Città del Vaticano, presieduta da monsignor Alejandro Arellano Cedillo, ha infatti decretato la “nullità relativa” del primo grado del processo a carico del cardinale Angelo Becciu e di altre nove persone, imputate a vario Titolo per reati finanziari legati alla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e, in particolare, alla nota operazione immobiliare londinese. Con un’ordinanza di sedici pagine, i giudici hanno sostanzialmente stabilito che il dibattimento di primo grado, celebrato e conclusosi con la condanna del porporato a cinque anni e sei mesi, deve essere ripetuto a causa di errori procedurali che hanno minato il diritto alla difesa degli imputati. Una decisione, questa, che non cancella gli effetti della sentenza emessa dal Tribunale, la quale mantiene la propria esistenza giuridica, ma che impone di tornare a discutere nel merito le accuse, ripartendo dalla fase dibattimentale dinanzi ai giudici dell’appello.

Il nodo centrale che ha portato a questa “situazione inedita”, come l’hanno definita i magistrati, risiede nella condotta processuale dell’accusa. La difesa del cardinale Becciu, assistito dagli avvocati Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo, aveva da tempo sollevato eccezioni riguardanti il deposito parziale del fascicolo istruttorio da parte del promotore di giustizia, Alessandro Diddi. Non solo alcuni atti non sarebbero stati prodotti nella loro interezza, ma diversi documenti sarebbero stati consegnati agli avvocati con vistosi “omissis”, di fatto precludendo la piena conoscenza degli elementi raccolti durante le indagini. Un comportamento, questo, che per la Corte d’appello ha violato un principio giuridico fondamentale e profondamente radicato nell’ordinamento canonico, ossia quello che garantisce all’imputato e al suo difensore la possibilità di esaminare tutti gli atti per preparare un’adeguata strategia difensiva. La mancanza di precedenti specifici nella giurisprudenza vaticana su casi di deposito parziale o di atti secretati ha reso la questione ancora più rilevante, spingendo il collegio a richiamare, come parametro interpretativo, consolidati orientamenti della giurisprudenza italiana del primo Novecento per sostenere la necessità di tutelare il contraddittorio.

Il ruolo dei rescritti papali e la mancata pubblicazione

Un altro elemento di forte tensione giuridica, emerso nel corso delle udienze e accolto dai giudici d’appello, riguarda i cosiddetti “rescripta” di Papa Francesco. Si tratta di provvedimenti legislativi segreti, emanati dal pontefice durante lo svolgimento delle indagini, che avevano modificato alcune norme del codice di procedura penale vaticano, conferendo di fatto poteri più ampi al promotore di giustizia e derogando a consuete garanzie processuali. Le difese, in particolare quelle degli avvocati Massimo Bassi e Cataldo Intrieri che assistono un altro imputato, Fabrizio Tirabassi, hanno sempre sostenuto che questi atti, non essendo stati pubblicati né resi noti tempestivamente agli imputati, avevano di fatto operato nell’ombra, minando la parità delle armi. La Corte d’appello, nel suo pronunciamento, ha riconosciuto la fondatezza di questa eccezione, ritenendo che la mancata pubblicazione di un atto di natura legislativa, quale il rescritto del 2 luglio 2019, lo renda inefficace e che gli atti istruttori compiuti sulla sua base possano essere considerati illegittimi. Una statuizione che i legali non hanno esitato a definire storica, sottolineando come per la prima volta un tribunale vaticano abbia dichiarato inefficace un provvedimento papale per vizi formali legati alla sua pubblicità.

La rinnovazione del dibattimento e i tempi del nuovo giudizio

Con questa ordinanza, la Corte non si è limitata a censurare le irregolarità, ma ha tracciato il percorso per la ripresa del processo. È stato ordinato all’ufficio del promotore di giustizia, che tra l’altro ha già rinunciato a sostenere l’accusa in questo grado, di depositare in cancelleria, entro il 30 aprile 2026, la versione integrale di tutti gli atti e i documenti raccolti durante la fase istruttoria. Un passaggio cruciale, questo, che permetterà alle difese di accedere finalmente a materiale finora oscurato, come chat e interrogatori ritenuti fondamentali per ricostruire l’intera vicenda. Successivamente, sarà concesso alle parti un termine fino al 15 giugno per esaminare la documentazione e preparare le nuove prove a difesa. Il primo appuntamento in aula è stato fissato per il 22 giugno, un’udienza che però avrà una funzione meramente organizzativa, servendo a stabilire il calendario delle successive udienze dibattimentali che si terranno sempre dinanzi alla Corte d’appello. Un meccanismo, questo, che costringerà a risentire gran parte dei testimoni e a riesaminare i capi d’imputazione per i quali era intervenuta la condanna, escludendo invece quelli per cui vi era stata assoluzione.

La posizione delle difese e il significato della decisione

I legali del cardinale Becciu hanno accolto con soddisfazione la decisione, vedendo in essa la conferma delle ragioni sostenute sin dall’inizio del procedimento. La violazione del diritto di difesa, a loro avviso, non era un cavillo tecnico ma un elemento sostanziale che aveva inficiato la correttezza del giudizio di primo grado, rendendo impossibile la celebrazione di un processo giusto. L’ordinanza, nel richiamare il canone 1598 del Codice di diritto canonico e nell’insistere sulla necessità che il giudice garantisca l’accesso agli atti, ha voluto riaffermare un principio cardine: la trasparenza e il contraddittorio sono condizioni imprescindibili per la legittimità dell’azione giudiziaria, al di là della specificità del foro vaticano. L’aver riscontrato un vizio in un atto fondamentale come la citazione a giudizio ha quindi obbligato la Corte a ordinare la rinnovazione, non essendo possibile sanare diversamente una lesione così profonda delle garanzie difensive. L’intero impianto accusatorio, costruito in questi anni, si trova ora a dover fare i conti con un nuovo dibattimento, in cui le carte, questa volta, dovranno essere tutte scoperte.

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